CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 11140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33210/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Salerno in data 8 Gennaio 2020, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di cui all' artt. 56, 629 comma 1, 99 comma 4 c.p. per avere preteso, dietro minaccia, la corresponsione della somma di euro 5,00 per la sosta dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Salerno previa riqualificazione della condotta contestata ex artt. 56, 628 comma 1, 99 comma 4 c.p. rideterminava il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ritenendo equivalente la già concessa circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4. c.p. con la contestata aggravante. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione atteso che la condotta andava qualificata come illecito amministrativo ex art. 7 comma 15 bis del C.d.S. ; b. violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, hanno anche evidenziato che doveva escludersi la configurabilità del semplice illecito amministrativo di cui all' art. 7 comma 15 bis del C.d.S. in quanto nella specie la peculiarità era costituita da vere e proprie condotte minacciose laddove la sanzione amministrativa mira a colpire chi svolge, senza autorizzazione, l' attività di parcheggio e riceve una somma di denaro liberamente versata dall' automobilista e d'altronde la disposizione fa salva l' ipotesi che la condotta costituisca reato 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato In ordine alla graduazione della pena va, pervero, ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Ne discende che le censure in punto di pena non colgono in alcun modo nel segno avendo i giudici irrogato una pena ritenuta equa. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021— [OSCURATO:PERSONA]