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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02391/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 30/3/2016, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti allo Scognamiglio ai capi c) e d) della rubrica, rideterminava in mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 350,00 di multa la pena inflitta per i delitti di ricettazione e falso in documento d'identità.

2. L'eccezione di prescrizione formulata è manifestamente infondata.

Il difensore erroneamente assume l'irrilevanza ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere della recidiva specifica e infraquinquennale, contestata nella specie e ritenuta subvalente rispetto all'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899-01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059-01;Sez. 4, n. 386:18 del 05/10/2021, Rv. 282057-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 30/3/2016, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti allo Scognamiglio ai capi c) e d) della rubrica, rideterminava in mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 350,00 di multa la pena inflitta per i delitti di ricettazione e falso in documento d'identità. 2. L'eccezione di prescrizione formulata è manifestamente infondata. Il difensore erroneamente assume l'irrilevanza ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere della recidiva specifica e infraquinquennale, contestata nella specie e ritenuta subvalente rispetto all'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899-01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059-01;Sez. 4, n. 386:18 del 05/10/2021, Rv. 282057-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02391/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris