CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 1951
Cassazione n. 49625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1951 avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza non aveva accolto l'istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata per il periodo dal 9 maggio 2012 al 5 dicembre 2013. A ragione della decisione il Tribunale osserva che condotta serbata dal condannato nei mesi immediatamente successivi al periodo in valutazione è dimostrativa dell'assenza di una reale ed effettiva adesione all'opera di rieducazione. Gallizzi, dopo il periodo di carcerazione preventiva in relazione al quale ha richiesto il beneficio della liberazione anticipata, si è reso responsabile del grave reato di partecipazione ad associazione mafiosa, proseguita, in ragione della contestazione cosiddetta aperta fino al 20 gennaio 2016, data della sentenza di condanna emessa dal G.u.p. in esito al giudizio di primo grado, confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con pronuncia del 16 febbraio 2018, divenuta irrevocabile in data 1 luglio 2019. 2. Ricorre per cassazione Gallizzi articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia omesso di valutare le risultanze delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari, allegati all'originaria istanza, al fine di dimostrare che la partecipazione all'associazione mafiosa, ritenuta decisiva per il rigetto del beneficio, è rimasta circoscritta al periodo precedente alla carcerazione in valutazione. Precisa che qualora il Tribunale avesse proceduto ad un esame completo degli atti acquisiti, avrebbe necessariamente rilevato che la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2018, a prescindere dal capo di imputazione, aveva accertato condotte partecipative precedenti al periodo in valutazione. D'altra parte, il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], investito della richiesta di custodia cautelare, avanzata dopo la trasmissione degli atti per incompetenza territoriale da parte della Corte di appello di Torino, aveva rilevato l'assenza di prove sulla partecipazione al sodalizio in epoca successiva alla scarcerazione del dicembre 2013. 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 54, comma 1, Ord. pen. e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000. Il Tribunale di sorveglianza, anziché desumere la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione dall'impegno dimostrato nel trattamento, ha attribuito decisiva rilevanza alla condanna per un altro titolo di reato, asseritamente commesso dopo il periodo in valutazione, per di più trascurando le condotte positive come la collaborazione prestata per consentire l'immediata esecuzione della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. È errata l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo la quale, nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, può farsi discendere, ai fini di un qualsiasi effetto giuridico, dalla contestazione cosiddetta aperta del reato - cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita - l'implicito accertamento della permanenza della condotta fino alla data della sentenza di condanna di primo grado, nel caso di specie intervenuta . La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è, al contrario, da tempo, concorde nell'affermare che, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, "non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare ... ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento" ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004, dep. 2005, Lucarelli, Rv. 232966; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Piccolo, Rv. 230727). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che tale principio deve trovare, a maggior ragione, applicazione - come nel caso di specie - ai fini della valutazione della concessione del beneficio della liberazione anticipata, in considerazione della necessità, in tale materia, di fare riferimento a comportamenti concreti, escludendo ogni automatismo collegato al sopravvenire di una condanna, sia in sede di ammissione che in sede di revoca del beneficio (Sez. 5, n.25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707). Dunque, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato (Sez. 1, n. 20158 del 22/3/2017, Rizzo, Rv. 270118). Va, insomma, ribadito che la regola per cui nel caso di contestazione cosiddetta aperta la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 dell'1/3/2016, Ariano e altri, Rv. 267080). 2. Degli enunciati principi non ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato che, nonostante gli specifici rilievi difensivi sulla natura aperta della imputazione del reato di associazione di stampo mafioso, formulata nei confronti del ricorrente, non ha adempiuto all'onere di verificare, sulla scorta della motivazione delle sentenze di merito, quale fosse, in concreto, l'epoca, precedente concomitante o successiva, della condotta di partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa ritenuta ostativa al beneficio. Né, d'altra parte, sono stati indicati elementi che, a prescindere dal tempus commisi delicti, siano comunque sintomatici della protrazione dei collegamenti del condannati con la criminalità organizzata, circostanza di per sé significativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 2886 del 12/07/2018, dep. 2019, Torcasio, Rv. 274801 - 01). 3. Le lacune motivazionali rilevate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che provvederà a colmarle attenendosi ai principi di diritto enunciati. La censura subordinata resta assorbita. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun