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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08966/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DACI Patriot - imputato del reato di illecito trasporto di oltre un chilogrammo di cocaina - ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 11/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze prospettate siano reiterative e comunque generiche, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del primo giudice circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, non potendo da un lato attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione confessoria, ritenuta frutto di una scelta utilitaristica "stante l'evidenza della flagrante detenzione della cocaina", e non potendo - d'altro lato - ricavarsi utili elementi nel senso auspicato dalla difesa da quanto emerso in ordine a pregresse esperienze con alcol e droga, nonché al collegamento del ricorrente con circuiti criminali (cfr. la prima e la seconda pagina della motivazione); ritenuto che tale percorso argomentativo (tutt'altro che illogico) non possa considerarsi vulnerato dai rilievi, contenuti nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], volti a sostenere sia un travisamento in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, con i richiami alle pregresse esperienze negative, sia il mancato apprezzamento delle specifiche ed utili indicazioni fornite dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di convalida: trattandosi di prospettazioni del tutto prive dell'indispensabile autosufficienza; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DACI Patriot - imputato del reato di illecito trasporto di oltre un chilogrammo di cocaina - ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 11/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze prospettate siano reiterative e comunque generiche, avendo la Corte d'Appello condiviso il giudizio del primo giudice circa l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, non potendo da un lato attribuirsi alcun rilievo alla dichiarazione confessoria, ritenuta frutto di una scelta utilitaristica "stante l'evidenza della flagrante detenzione della cocaina", e non potendo - d'altro lato - ricavarsi utili elementi nel senso auspicato dalla difesa da quanto emerso in ordine a pregresse esperienze con alcol e droga, nonché al collegamento del ricorrente con circuiti criminali (cfr. la prima e la seconda pagina della motivazione); ritenuto che tale percorso argomentativo (tutt'altro che illogico) non possa considerarsi vulnerato dai rilievi, contenuti nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], volti a sostenere sia un travisamento in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, con i richiami alle pregresse esperienze negative, sia il mancato apprezzamento delle specifiche ed utili indicazioni fornite dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio di convalida: trattandosi di prospettazioni del tutto prive dell'indispensabile autosufficienza; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammen
Sentenza Cassazione n. 08966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris