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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 34290/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 27/07/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, haconfermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 23/12/2021, con cui ilricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di cui all’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.2.

La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazionedegli artt. 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, nonchél’illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la finalità dispaccio della detenzione di stupefacente.

In particolare, si era attribuita valenzadimostrativa a circostanze che, per loro natura, si limitavano a descrivere lemodalità della detenzione o la personalità dell’imputato, senza spiegare il percorsoinferenziale che consentiva di pervenire alla prova dell’ulteriore e distinto fattostorico costituito dalla destinazione della sostanza alla cessione a terzi.

E tanto afronte di una precedente sentenza di appello che, pur annullata dalla SupremaCorte, aveva escluso la finalità di cessione, ritenendo che alcuni elementi fattualinon fossero stati adeguatamente considerati nel percorso valutativo.3.

Il ricorso è generico e non supera la soglia di ammissibilità.Il tema della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è statodiffusamente trattato ed esaminato dalla sentenza impugnata, con argomentazioniagganciate ai fatti emersi e del tutto lineari sul piano logico.

La Corte territorialedi rinvio, infatti, si è confrontata specificamente con la valutazione degli elementida cui desumere la finalità di spaccio della detenzione, alla luce dei rilievievidenziati dalla sentenza rescindente di questa Corte (n. 8622/2024 della Sestasezione) riguardo alla valenza a discarico degli elementi in forza dei quali laprecedente Corte di appello aveva ribaltato il giudizio di condanna espresso dalTribunale.Si è, infatti, proceduto, in aderenza al dictum della sentenza rescindente, aduna valutazione globale delle circostanze di fatto emerse, tanto di carattereoggettivo che soggettivo (peso ponderale della sostanza; precedenti specifici;acquisto dello stupefacente in luogo distante e differente da quello di residenza,contravvenendo anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno; modalità di occultamento dello stupefacente, nascosto sottoil sedile dell’auto e celato in una duplice busta), tenendo al contempo contodell’assenza di specifici elementi dimostrativi financo di un consumo personale (v.anche pag. 3 sentenza della Sesta sezione).La conclusione in termini di colpevolezza cui è pervenuta la Corte di rinviorisulta, quindi, adeguatamente motivata ed è frutto di un giudizio insindacabile inquesta sede.Il ricorso non enuclea alcun concreto travisamento o illogicità, né segnalaaspetti trascurati dalla Corte d’appello.

In definitiva, mira a conseguire una diversavalutazione, riproponendo una lettura delle emergenze processuali inammissibilenella presente sede, facendo leva sulle conclusioni della precedente sentenzaliberatoria di appello, le cui motivazioni sono state ritenute carenti emanifestamente illogiche dalla sentenza rescindente (v. pag. 3 ult. cpv.).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Motivazione semplificata.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 27/07/2026 del Pubblico ministero, nella personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, haconfermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 23/12/2021, con cui ilricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di cui all’art.73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazionedegli artt. 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, nonchél’illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la finalità dispaccio della detenzione di stupefacente. In particolare, si era attribuita valenzadimostrativa a circostanze che, per loro natura, si limitavano a descrivere lemodalità della detenzione o la personalità dell’imputato, senza spiegare il percorsoinferenziale che consentiva di pervenire alla prova dell’ulteriore e distinto fattostorico costituito dalla destinazione della sostanza alla cessione a terzi. E tanto afronte di una precedente sentenza di appello che, pur annullata dalla SupremaCorte, aveva escluso la finalità di cessione, ritenendo che alcuni elementi fattualinon fossero stati adeguatamente considerati nel percorso valutativo.3. Il ricorso è generico e non supera la soglia di ammissibilità.Il tema della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente è statodiffusamente trattato ed esaminato dalla sentenza impugnata, con argomentazioniagganciate ai fatti emersi e del tutto lineari sul piano logico. La Corte territorialedi rinvio, infatti, si è confrontata specificamente con la valutazione degli elementida cui desumere la finalità di spaccio della detenzione, alla luce dei rilievievidenziati dalla sentenza rescindente di questa Corte (n. 8622/2024 della Sestasezione) riguardo alla valenza a discarico degli elementi in forza dei quali laprecedente Corte di appello aveva ribaltato il giudizio di condanna espresso dalTribunale.Si è, infatti, proceduto, in aderenza al dictum della sentenza rescindente, aduna valutazione globale delle circostanze di fatto emerse, tanto di carattereoggettivo che soggettivo (peso ponderale della sostanza; precedenti specifici;acquisto dello stupefacente in luogo distante e differente da quello di residenza,contravvenendo anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno; modalità di occultamento dello stupefacente, nascosto sottoil sedile dell’auto e celato in una duplice busta), tenendo al contempo contodell’assenza di specifici elementi dimostrativi financo di un consumo personale (v.anche pag. 3 sentenza della Sesta sezione).La conclusione in termini di colpevolezza cui è pervenuta la Corte di rinviorisulta, quindi, adeguatamente motivata ed è frutto di un giudizio insindacabile inquesta sede.Il ricorso non enuclea alcun concreto travisamento o illogicità, né segnalaaspetti trascurati dalla Corte d’appello. In definitiva, mira a conseguire una diversavalutazione, riproponendo una lettura delle emergenze processuali inammissibilenella presente sede, facendo leva sulle conclusioni della precedente sentenzaliberatoria di appello, le cui motivazioni sono state ritenute carenti emanifestamente illogiche dalla sentenza rescindente (v. pag. 3 ult. cpv.).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Motivazione semplificata.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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