CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6635/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis cod. pen., con un secondo motivo in relazione alla ritenuta responsabilità in ra- gione al lasso temporale intercorso tra la guida e l'esame alcolimetrico in ragione della c.d. curva alcolemica e con un terzo motivo in relazione alla mancata con- cessione della sospensione condizionale della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono gconsentiti dalla legge in sede di legit- timità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e deducono vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge: Si deducono, inoltre, difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della mo- tivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disa- mina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte dì appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1 I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, quanto alla sussistenza dell'aggravante, hanno rilevato come sia provato che l'imputato ebbe a sbandare, perdendo il controllo del veicolo, senza un'apparente ragione, in un tratto di strada rettilineo. La Corte territoriale ha perciò convenuto con il giudice di primo grado circa la sussistenza dell'aggravante dell'incidente con una pronuncia che si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui va inteso come incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il nor- male svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collet- tività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri vei- coli (cfr. ex multis Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, Rv. 253921 che in motivazione chiarisce che "...quando il codice della strada fa riferimento a un "in- cidente" intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore N. 6635/2022 R.G. di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che pro- vochi -ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell'incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 189 CDS che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a seconda delle conse- guenze che derivano dall'incidente stesso"). 2.2. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza in punto di re- sponsabilità, Va ricordato in proposito come questa Corte di legittimità abbia in più oc- casioni condivisibilmente precisato che l'incidenza della cd. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida (cfr. ex multis Sez. 4, n. 24206 del 4/3/2015, Mongiardo, Rv. 263725; conf. Sez. 4, n. 40722 del 9/9/2015, Chinello, Rv. 264716). In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento stru- mentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava, infatti, sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale ri- guardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento. Dunque, in un caso come quello che ci occupa l'asserto, secondo il quale il tempo trascorso per far luogo alla prova aveva implementato il tasso alcolico nell'organismo, che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia attendibilità e apertamente smentita da i sintomi, eclatanti ed univoci, manifestati dal condu- cente sin dal momento del controllo. 2.3. In ultimo, manifestamente infondato è il motivo che attiene alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ha ritenuto di negare in ragione del precedente per furto vantato dall'imputato, che ritiene impedisca altresì la prognosi favorevole circa una futura astensione dal de- litto. In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo dì N. 6635/2022 R.G. prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17.11.2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2. n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-