CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentifé le conclusioni del PG n FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, decidendo quale giudice di rinvio a seguito di annullamento operato con sentenza del 24.9.2020 dalla Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione della precedente ordinanza adottata dallo stesso giudice di merito in data 28.1.2020, rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata ex artt. 444 e SS., c.p.p., sempre dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza in data 16.11.2018, divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione ad una pluralità di episodi di trasporto di cocaina, nella misura di anni 3 mesi 9 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, "in aumento sulla pena inflitta con la sentenza della corte di appello di Brescia in data 22.9.201G e successivamente ridotta". [OSCURATO:PERSONA], infatti, con la menzionata sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, era stata applicata la pena di anni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, a titolo di aumento ex art. 81, cpv., c.p., sulla pena inflittagli con precedente sentenza della corte di appello di Brescia del 22.9.2016 (divenuta definitiva il 4.11.2017), pari ad anni 10 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa, successivamente ridotta, come si è detto. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento con rinvio alla luce della nota sentenza n. 40/2019 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, d.p.r. 309/90, nella parte in cui stabilisce il minimo edittale in otto, piuttosto che in sei anni di reclusione, nel rideterminare la nuova pena per il reato satellite in misura di un solo mese inferiore rispetto alla precedente determinazione, non ha fatto buon governo del proprio potere discrezionale in punto di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, lasciando di fatto immutata la sanzione finale, con conseguente lesione dell'aspirazione del condannato a una effettiva rideterminazione in me/ius della pena; 2) violazione di legge, in quanto il giudice dell'esecuzione, in violazione del disposto di cui all'art. 627, co. 3, c.p.p., procedeva alla determinazione della nuova pena, operando un mero rinvio per relationem, sia alla citata sentenza della corte di appello di Brescia, sia alla precedente ordinanza oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione, fondando, pertanto, la sua decisione sugli stessi argomenti contenuti nell'ordinanza annullata e censurati dal giudice di legittimità. 3. Con requisitoria scritta del 15.7.2021 il procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che, in accoglimento del ricorso, l'impugnato provvedimento sia annullato con rinvio. 4. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. Preliminarmente va rilevato che la richiesta difensiva di trattazione orale del ricorso pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata in data 8.6.2021 non può essere accolta, in quanto trattandosi di procedimento in camera di consiglio "non partecipata", ai sensi dell'art. 611, c.p.p., secondo periodo, la Corte di Cassazione giudica sulla proposta impugnazione senza l'intervento del difensore. Ciò posto, non può che rilevarsi la fondatezza delle doglianze difensive. Come si legge nella motivazione della sentenza di annullamento con rinvio del 24.9.2020, "Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, richiesto della rideterminazione della pena inflitta, con riguardo ad una pluralità di reati, in aumento alla pena inflitta per altro reato, più grave, giudicato separatamente, doveva, innanzitutto, dar conto sia della complessiva commisurazione della pena che dei, singoli passaggi relativi al trattamento sanzionatorio, operati in sede di cognizione. Una volta precisato il giudizio commisurativo operato dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare, tenuto conto delle date di commissione dei reati, quale parametro legale era stato considerato, e quindi - nel caso in cui fosse stata applicata la normativa dichiarata incostituzionale - valutare se il giudice , della cognizione avesse apprezzato i fatti in termini di contenuta gravità, parametrando quindi gli aumenti di pena con riferimento al minimo edittale (dichiarato incostituzionale) ovvero li avesse ritenuti di rilevante gravità, considerando quindi una pena prossima al massimo edittale, non censurato dalla Corte costituzionale". Il compito del giudice dell'esecuzione, chiariva, inoltre, la Suprema Corte, è reso possibile dalla circostanza che egli "ha modo di conoscere direttamente la pena applicata per ciascun reato satellite ed è quindi in grado di verificare in modo immediato la legalità delle singole pene applicate. Qualora, invece, il giudice della cognizione non abbia compiuto la dettagliata commisurazione richiesta dalla norma processuale" (art. 533, c.p.p.) "ad essa dovrà necessariamente procedere il giudice dell'esecuzione come operazione logica preliminare alla valutazione circa la sussistenza dell'obbligo di rideterminazione in melius della pena. Inoltre il giudice dell'esecuzione - e anche su questo punto l'ordinanza impugnata è carente - dovrà confrontarsi con l'ulteriore dato, rappresentato dalla parte nell'istanza ex art. 671 c.p.p., della avvenuta rideterminazione o meno in executivis della pena inflitta per il reato più grave, giudicato separatamente e pure concernente gli stupefacenti. Solo all'esito di tale complessa valutazione il giudice dell'esecuzione potrà accertare se nella cognizione sia stata applicata una pena illegale e se, in particolare, gli aumenti di pena per i singoli reati satellite siano stati parametrati con riferimento al minimo edittale (dichiarato incostituzionale): in tal caso dovrà procedere - con discrezionalità nel quantum della riduzione di pena - alla rideterminazione in melius della pena inflitta in applicazione dell'art. 30 legge n. 87/1953". La menzionata sentenza di annullamento con rinvio, giova ribadire, si inserisce in un consolidato alveo motivazionale, secondo cui in tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133, c.p., con necessaria riduzione della pena (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, Rv. 278173; Cass., Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Rv. 276520). Orbene, in quella che può definirsi una vera e propria motivazione apparente, il giudice dell'esecuzione ha del tutto omesso di procedere secondo il percorso argomentativo indicato con assoluta chiarezza nella sentenza di annullamento con rinvio, limitandosi, come denunciato dal ricorrente, a operare un rinvio, che, pur definito "integrale", appare del tutto generico, alle "considerazioni espresse in punto di gravità del fatto nella sentenza emessa in data 16.11.2018 nonché nell'ordinanza impugnata emessa in data 28.1.20". Evidente, pertanto, appare la violazione da parte del giudice del rinvio dell'obbligo, sancito dall'art. 627, co. 3, c.p.p., di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, violazione che impone un annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché il giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, provveda ad una nuova determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, attraverso una motivazione conforme ai principi in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con r