CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026TELEPASS SPA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difesedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RICCIOgiusta procura in calce al controricorso;[OSCURATO:PERSONA] PERSONALI,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ZENCOVICH, giusta procura in calce al controricorso;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – IVASS,[OSCURATO:PERSONA] -ANAPA;- intimati -avverso la sentenza n. 497/2024 del CONSIGLIO DI STATO diROMA, depositata il 15/01/2024;lette le conclusioni del P.M. in persona della Sostituta ProcuratriceGenerale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibile;Lette le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno chiestoal Consiglio di Stato la riforma della sentenza del Tribunaleamministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, del 3gennaio 2023 n. 603, con la quale il TAR aveva rigettato il ricorsodalle stesse proposto per l’annullamento del provvedimento n.Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -2-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/202628601 adottato dall'Autorità garante della concorrenza e delmercato (AGCM), con cui si addebitava loro di aver posto inessere una pratica commerciale scorretta, in violazione degliarticoli 21 e 22, commi 1 e 2, del Codice del consumo, per averfornito informazioni ingannevoli e/o carenti sulla raccolta etrattamento dei dati degli utenti che richiedono un preventivoassicurativo relativo a polizze RC auto tramite APP [OSCURATO:SOCIETA] esulle modalità di preventivazione, vietandone la diffusione ocontinuazione, ed irrogando una sanzione pecuniaria pari a euro2.000.000,00.L’AGCM, all'esito di una denuncia dell’Associazione nazionaleagenti professionisti di assicurazione rete impresagenzia(ANAPA), accertò, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, commi 1 e 2,d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la scorrettezza delle condotteposte in essere dalle società ritenendo che la loro condottaavesse natura ingannevole e/o omissiva, in quanto caratterizzatada “assenza di indicazioni sul trasferimento di dati del cliente, cherichiede un preventivo per una polizza RC Auto via APP [OSCURATO:SOCIETA],dalla Compagnia assicurativa alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], la quale ne[avrebbe fatto] un uso commerciale”, come pure dall’assenza diindicazioni circa “i criteri, i parametri di riferimento e le proceduredi scelta” sulla cui base “[OSCURATO:SOCIETA] e TB propon[evano] ilpreventivo RC Auto definito «migliore»”.All’esito del procedimento era emesso il provvedimento n. 28601del 9 marzo 2021 con il quale l’Autorità riteneva che: A) inrelazione alla Condotta A, che [OSCURATO:SOCIETA] e Tb, “nell’eserciziodell’attività di collocamento di servizi assicurativi per conto dellecompagnie con le quali hanno concluso contratti di distribuzioneRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -3-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026delle polizze RC Auto, [hanno ricevuto], senza che il consumatorene sia adeguatamente informato, flussi di informazioni attinenti aidati dell’utente che richiede il preventivo. Il processo dicondivisione di tali informazioni tra le società del [OSCURATO:PERSONA] le Compagnie/Intermediari di assicurazione [è avvenuto] senzache i potenziali aderenti ai preventivi delle polizze proposte[venissero] adeguatamente informati sulla raccolta e sul modocon cui i loro dati vengono utilizzati dalle società interessate,anche a fini commerciali”; B) in relazione alla Condotta B, cheTelepass e Tb non avrebbero fornito indicazioni chiare sullemodalità, sulle procedure e sui parametri di riferimento e diselezione del preventivo RC Auto proposto.Per l’effetto irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di duemilioni di euro, oltre al divieto di diffusione o continuazione dellecondotte illecite in questione.Il TAR rigettò il ricorso delle società ritenendo che dovevanoconsiderarsi puntualmente confermate le condotte illecite percome adeguatamente descritte e comprovate negli atti istruttoridella procedura svolta dall’Autorità e, che per quanto rileva inquesta sede, andava escluso l’indispensabile coinvolgimentonell’attività repressivo sanzionatoria di AGCM dell’Autoritàgarante per la protezione dei dati personali, poiché nella specie “ilcollegamento con l'informativa sulla privacy è solo incidentale enon è dirimente al fine di giudicare della legittimità deicomportamenti contestati.La sentenza venne appellata sulla base di cinque motivi, e nellaresistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato,di ANAPA e del Garante per la protezione dei dati personali, ilRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -4-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Consiglio di Stato, con la sentenza n. 497 del 2024, ha accoltol’appello annullando l’atto impugnato, ritenendo risolutivo ai finidell’accoglimento il terzo motivo di gravame, con il quale lesocietà lamentavano l’errore di diritto, rappresentato dallaviolazione delle competenze e delle prerogative del Garante perla protezione dei dati personali, nonché dei principi di buonandamento dell’azione amministrativa e di leale collaborazione.La sentenza evidenziava che le condotte anti-consumeristichecontestate alle due società si sostanziavano nell’assenza diinformativa circa la gestione, la conservazione e il trasferimentodei dati dei clienti dalle compagnie assicurative partner aTelepass, la quale quindi ne ha potuto fare un uso commerciale,nonché nell’assenza di indicazioni sulle modalità, sulle procedure,sui parametri di riferimento e di selezione del preventivo RC Autoproposto ai clienti.In pratica, si provvedeva alla predisposizione di preventivi dipolizze RC auto attraverso la App di [OSCURATO:SOCIETA], con la messa adisposizione di un servizio per la particolare utenza composta daiclienti titolari di un contratto di “[OSCURATO:PERSONA]” o “TelepassViacard”, grazie al quale, attraverso alcune fasi guidate, il clientepoteva decidere di aderire alla polizza preventivata, nonché allapreventivazione, la sottoscrizione e il pagamento dei premi dellapolizza assicurativa RC Auto, sempre tramite la medesima APP.La contestazione mossa ineriva alla circostanza che ilconsumatore, nel corso dell’intera procedura digitale, sebbenetramite l’APP [OSCURATO:SOCIETA] procedesse all’adempimento degli obblighiinformativi privacy e ai fini del rispetto della regolazione IVASS,non era informato in merito alla raccolta e all’utilizzo a finiRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -5-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026commerciali dei suoi dati, che [OSCURATO:SOCIETA] otteneva dalle compagnieassicurative in fase di preventivo.L’utente, era edotto di tale acquisizione di dati soltanto all’internodella c.d. informativa privacy, ma era stato dimostrato che lesocietà appellanti e le Compagnie di assicurazioni partnercondividessero un data base dedicato per la gestione el’acquisizione dei dati assicurativi, separato rispetto allapiattaforma attraverso la quale [OSCURATO:SOCIETA] gestiva i dati degli utentititolari dei dispositivi per i servizi di pagamento in mobilità, chevenivano conservati per le finalità connesse alla valutazione delrischio, alla definizione del preventivo economico e almiglioramento del servizio e venivano trattati sino allasoddisfazione della richiesta del cliente e per il periodoprescrizionale applicabile. Inoltre, nel caso di mancatoperfezionamento del contratto assicurativo all’atto della ricezionedel preventivo, i dati dei clienti venivano conservati per unperiodo di 15 giorni, mentre per finalità di marketing i dati eranomantenuti per i 13 mesi successivi alla cessazione del rapporto,salva la previa opposizione espressa.Risultava, quindi, una condivisione di dati e lo scambio diinformazioni era garantito attraverso accordi commerciali con dueprincipali società di intermediazione assicurativa partner,introducendo una pratica che aveva riscosso un successo siasotto il profilo del numero delle polizze RC auto stipulate condetto meccanismo sia sotto il profilo del fatturato ricavato.Siffatte condotte davano evidenza del trattamento dei dati riferitiai clienti titolari di un contratto già in essere con le societàappellanti, ma nel corso dell’istruttoria l’AGCM non aveva ritenutoRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -6-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026di dover ricevere alcun parere dal Garante privacy, ritenendoinvece di acquisire, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice delconsumo, quello dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazionie, ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del ridetto Codice, quellodell’IVASS.Con il motivo di appello in esame, le società insistevano sul fattoche fosse stato omesso il coinvolgimento del Garante privacy,sebbene doveroso, così che tale deficit procedurale costituivacausa di illegittimità della intera procedura e del provvedimentosanzionatorio conclusivo.Partendo dal numero amplissimo di ipotesi riconducibili all’attivitàdi trattamento, e dunque rilevanti in materia di dati personalidelle persone fisiche come tali ricadenti nella sfera di applicazionedel GDPR, doveva essere disatteso l’argomento difensivodell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza circa l’esistenza dicompartimenti “stagni”, non permeabili tra di loro, tra l’ambito dicompetenza e dei poteri di AGCM rispetto aquelli di altre Autorità, in particolare del Garante privacy, tale daescludere “a priori” qualsiasi forma di collaborazione tra le dueAutorità nel corso di una indagine che, seppurefondamentalmente indirizzata all’esame circa la compatibilità omeno con la disciplina consumeristica di condotte sviluppate daprofessionisti, abbia indubitabilmente forti e robuste interferenzecon la tutela dei dati personali.Tale affermazione trova il conforto di alcune disposizioni nazionaliche depongono per una non generale insensibilità di rapporti traAGCM e Garante privacy, laddove le condotte anti-consumeristiche contestate a “professionisti” intercettino – oRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -7-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026addirittura consistano – in una illecita modalità di trattamento deidati, e ciò alla luce dell’ampia formulazione della definizionedell’espressione “trattamento” dei dati recata dal Regolamentoeuropeo n. 679/2016. Rileva altresì la previsione dell’art. 67-sexdecies d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), nella versionemodificata dall'art. 6, comma 2, lettera a-bis) d.l. 13 maggio2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011,n. 106, e che ha introdotto il comma 3-bis nel ridetto articolo,che prevede che: “1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delleseguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previoconsenso del consumatore: a) sistemi di chiamata senzaintervento di un operatore mediante dispositivo automatico; b)telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse daquelle indicate al comma 1, quando consentono unacomunicazione individuale, non sono autorizzate se non è statoottenuto il consenso del consumatore interessato. 3. Le misure dicui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. 3-bis.È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis,del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivemodificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi diabbonati a disposizione del pubblico”.A sua volta l’art. 130, comma 3-bis, d.lgs. 196/2003 (Codicedella privacy) dispone che: “In deroga a quanto previstodall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 delpredetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della postacartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o divendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o diRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -8-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi nonabbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificatee anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazionedella quale è intestatario e degli altri dati personali di cuiall'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delleopposizioni”.Inoltre, i commi 4 e 5 dell’art. 130 appena citato, confermanol’ampiezza dell’informazione dovuta al consumatore circa iltrattamento dei dati già versati in un data base anche ai fini delloro utilizzo per scopi commerciali ed il fatto che occorreassicurare la necessaria conoscenza da parte del Garante privacydi condotte che, seppure emerse in occasione di attività dicontrollo e repressive svolte in altri settori, costituiscano prezioseinformazioni per consentire al Garante di intervenire esercitando ipoteri attribuiti dal Regolamento europeo n. 679/2016.Il Consiglio di Stato reputava che tale quadro normativonazionale fosse illuminato, nel senso del necessariocoinvolgimento del Garante della privacy, dalle affermazionicontenute nella sentenza della Corte di giustizia UE 4 luglio 2023che, sebbene relativa ad un rinvio pregiudiziale occasionato dauna controversie [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dall’Autoritàantitrust tedesca, è espressiva di principi indubbiamentesuscettibili di trasmigrazione anche nella controversia ora inesame.I giudici della Corte di Giustizia hanno nella sostanza reputatoche, quando le autorità nazionali garanti della concorrenza sonochiamate, nell’esercizio delle loro competenze, ad esaminare laconformità di un comportamento di un’impresa alle disposizioniRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -9-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026del RGPD, esse devono concertarsi e cooperare lealmente con leautorità nazionali di controllo interessate oppure con l’autorità dicontrollo capofila, sebbene nel rispetto dei loro rispettivi poteri ecompetenze, così da assicurare gli obblighi derivanti dal RGPDnonché gli obiettivi di tale regolamento ed a preservare il loroeffetto utile (punto 54 della sentenza).In particolare, qualora, nell’ambito dell’esame diretto aconstatare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo102 TFUE da parte di un’impresa, un’autorità nazionale garantedella concorrenza ritenga che sia necessario esaminare laconformità di un comportamento di tale impresa alle disposizionidel RGPD, detta autorità deve verificare se tale comportamento oun comportamento simile sia già stato oggetto di una decisioneda parte dell’autorità nazionale di controllo competente odell’autorità di controllo capofila o, ancora, della Corte, in quantoin questa ipotesi, l’autorità nazionale garante della concorrenzanon potrebbe discostarsene, pur restando libera di trarne leproprie conclusioni sotto il profilo dell’applicazione del diritto dellaconcorrenza (punto 56 della sentenza). Ancora, laddove nutradubbi sulla portata della valutazione effettuata dall’autoritànazionale di controllo competente o dall’autorità di controllocapofila sui dati personali, laddove il comportamento di cuitrattasi o un comportamento simile sia, al contempo, oggetto diesame da parte di tali autorità, o, ancora, laddove, in assenza diun’indagine di dette autorità, ritenga che un comportamento diun’impresa non sia conforme alle disposizioni del RGPD, l’autoritànazionale garante della concorrenza deve consultare tali autoritàe chiederne la cooperazione, al fine di fugare i propri dubbi o diRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -10-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026determinare se si debba attendere l’adozione di una decisione daparte dell’autorità di controllo interessata prima di iniziare lapropria valutazione (punto 57 della sentenza).Declinando tali affermazioni in relazione alla vicenda sottoposta alsuo giudizio, il Consiglio di Stato ha reputato che il mancatocoinvolgimento, nel corso dell’istruttoria svolta dall’AGCM, delGarante privacy (al fine di consentire a detta Autorità diesprimere il proprio parere in merito) costituisse un deficitprocedimentale che implicava la patologia del provvedimentofinale che ne imponeva l’annullamento.Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato propostoricorso per cassazione dall’[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza edel mercato sulla base di un motivi, illustrati da memorie.[OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati personali e le societàappellanti hanno resistito con autonomi controricorsi, a loro voltaillustrati da memorie.Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 111,comma 8, Cost; 362 c.p.c. e 110 c.p.a. sotto forma di eccesso dipotere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni all’eserciziodella giurisdizione.La sentenza impugnata non avrebbe applicato la norma esistentema, esulando dalla legittima attività interpretativa propriadell’organo giudicante, ed invadendo la sfera di competenza dellegislatore, ha, di fatto, creato una norma non presentenell’ordinamento statale.Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -11-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Si deduce che il legislatore ha espressamente disciplinato ilprocedimento amministrativo in materia di pratiche commercialiscorrette, individuando esplicitamente i casi in cui l’Autorità ètenuta a richiedere il parere ad altre amministrazioni.In particolare, al comma 1-bis dell’art. 27, codice del consumo, siè stabilito che solo nel caso in cui il professionista operi in unsettore regolato, l’Autorità procede acquisendo il pareredell’Autorità di regolazione (che, peraltro, non assume maicarattere vincolante).A fronte di tale formulazione della norma, deve reputarsi che intutte le altre ipotesi non sussista per l’Autorità l’obbligo dichiedere parere consultivi, in quanto la materia della privacy noncostituisce un “settore” regolamentato ai sensi dell’art. 27 delcodice del consumo, in quanto disciplina trasversale e generale alpari della materia consumeristica.I settori a cui la norma ha inteso far riferimento, conl’introduzione della disciplina sulla richiesta del parere, sonoambiti di mercato regolamentati e sottoposti all’attività diregolazione e vigilanza di autorità di regolazione, tra cuirientrano, a mero titolo esemplificativo, il mercato dell’energia, ilsettore del credito o quello assicurativo.Solo in questi casi, pur restando ferma la competenza dell’AGCMsulle pratiche commerciali scorrette, il legislatore ha ritenuto sigiustificasse la necessità di un confronto obbligatorio tra leautorità coinvolte. La materia della privacy, invece, non rispettale caratteristiche appena ricordate.Assume la ricorrente, con argomenti ripresi anche nella memoria,come il Consiglio di Stato ha sviluppato la propria motivazioneRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -12-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026prescindendo totalmente da quanto previsto dall’art. 27 delcodice del consumo, in merito ai rapporti dell’Autorità con le altreamministrazioni, ed ha introdotto, ex novo e surrettiziamente,una norma procedimentale, non prevista dalla legge, che imponeall’Amministrazione l’acquisizione obbligatoria di un parereendoprocedimentale. In tal modo si sarebbe apertamentesostituito al legislatore che, in virtù del principio costituzionale dilegalità dell’azione amministrativa, rappresenta l’unico soggettolegittimato a disciplinare il procedimento amministrativo.A fronte di un quadro normativo chiaro che escludeval’obbligatorietà del parere, la sentenza impugnata ha reso taleonere obbligatorio, al punto di fondare sul mancato rispetto ditale adempimento l’illegittimità del provvedimento.L’obbligo di richiesta di parere al Garante privacy, non solodisapplica il suddetto art. 27, ma crea una “norma” ad hoc chefinisce per «porsi quale “regola del caso” valevole anche per ilfuturo, assumendo in tal modo le sembianze di una (vera)disposizione di legge di fonte giurisdizionale».Inoltre, il riferimento generale al principio di leale collaborazionenon può ritenersi idoneo e sufficiente a introdurre una vera epropria regola procedimentale, dalla cui violazione possadiscendere l’illegittimità del provvedimento, atteso che taleprincipio è già stato attuato dal legislatore nel momento in cui haindividuato e prescelto le ipotesi in cui l’Autorità è tenuta arichiedere un parere, non sussistendo alcuna lacuna da colmaresulla base di principi generali.Il principio di “leale collaborazione” presuppone ladifferenziazione delle sfere di competenza dei soggetti coinvoltiRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -13-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026ed il reciproco rispetto delle attribuzioni spettanti a ciascuno enon può essere fonte di nuove competenze, rappresentandoinvece un modo di attuazione del criterio di separazione dellestesse.Al di fuori delle ipotesi in cui vi stata una procedimentalizzazioneex lege, il principio può essere solo ispiratore di comportamenti,pena la violazione del principio di legalità.2. Il motivo è infondato.Come già in passato affermato (cfr. Cass. S.U. n. 23542/2015),la nozione di eccesso di potere giurisdizionale costituiscecategoria, di fonte giurisprudenziale, utile al fine di risolverequestioni di giurisdizione (con riferimento all'impugnativa dipronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio2014, n. 16239; 17 aprile 2014, n. 8993; aprile 2014, n. 8056;16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all'impugnativa dipronunce della Corte dei conti v., altresì ex plurimis, Cass., sez.un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847), che sicolloca sul crinale della distinzione tra il settimo e l'ottavo commadell'art. 111 della Costituzione.Infatti, la generalità del sindacato di legittimità si coniuga con ilregime differenziato delle pronunce di due giudici speciali diantica tradizione: l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. prevede checontro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ilricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti allagiurisdizione. Nel solco della distinzione tra il generale sindacatodi legittimità del settimo comma dell'art. 111 ed il sindacatolimitato alle questioni di giurisdizione si inserisce la categoriaRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -14-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell'eccesso di potere giurisdizionale e più in generale dei c.d.limiti esterni del potere giurisdizionale.Tuttavia, la più recente elaborazione di questa Corte ha ristrettol’ambito applicativo di tale figura, affermandosi che (cfr. Cass.S.U. n. 27770/2020) in materia di impugnazione delle sentenzedel Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno dellagiurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte dicassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutichedel giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "iniudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità ointensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimaneconfinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa,considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il"proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale.In tal senso va dato seguito a quanto affermato da Cass. S.U. n.8588/2022, che ha ribadito che l’eccesso di poteregiurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione permotivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi didifetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudicespeciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddettainvasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghisull’erroneo presupposto che la materia non possa formareoggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddettoarretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione,riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limitiesterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materiaRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -15-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto cheappartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possaestendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale”ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme diriferimento. Sicché, tale vizio non è configurabile per errores inprocedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e ilimiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensìsolo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra lemolte, cfr. Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019,Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass.,S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021).L'orientamento di queste Sezioni Unite esclude l'ammissibilità diun sindacato in ordine all'attività interpretativa svolta dal Giudiceamministrativo, anche nel caso in cui la stessa si sia tradottanell'individuazione di una lacuna legis e della disciplina applicabileper il suo riempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 25/11/2021, n.36593; 7/07/2021, n. 19244), giacché tale operazioneermeneutica può dar luogo, al più, ad un error in iudicando, manon alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale: ilcontrollo in ordine all'osservanza di tali limiti, che l'art. 111,ottavo comma, Cost., affida alla Corte di cassazione, non includeinfatti il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudiceamministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o inprocedendo, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la gravità ointensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimaneconfinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa,considerato che l'interpretazione delle norme costituisce ilRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -16-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026proprium distintivo dell'attività giurisdizionale. (cfr. Cass., Sez.Un., 4/12/2020, n. 27770; 25/03/2019, n. 8311).3. La traduzione di tali principi nel caso in esame denota conevidenza come in realtà la censura della ricorrente non permettadi riscontrare nella decisione impugnata un’ipotesi di eccesso dipotere giurisdizionale nel senso delineato da parte ricorrente.Il Consiglio di Stato era chiamato a fissare la regolamentazionedei rapporti tra le due Autorità interessate nel presenteprocedimento nell’ipotesi in cui l’intervento regolatore dellaricorrente presentasse dei profili (peraltro evidenti, alla lucedell’analitica ricostruzione delle condotte contestate alle societàcontroricorrenti), con la tutela dei dati personali, addivenendoalla conclusione circa l’illegittimità dell’atto impugnato, per ildifetto di cooperazione nella fase procedimentale tra le dueAutorità, che si è riverberata sul piano della carenza di adeguataGarante della Privacy fosse evincibile, alla luce del complessivoquadro normativo, quale configurato anche all’esitodell’intervento della Corte di Giustizia.Nella sostanza, sebbene la motivazione del Consiglio di stato noncompia un espresso richiamo al contenuto dell’art. 27 co. 1 bisdel codice del consumo, sulla cui portata precettiva è inveceprecipuamente costruito il motivo di impugnazione, ha ancorprima ritenuto che, pur in assenza di una norma espressa, fossedesumibile dal sistema, ed in particolare dal principio di lealecollaborazione, come scolpito nella pronuncia della Corte diGiustizia del 4 luglio 2023 nella causa C-252/21, Meta PlatformsRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -17-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026e a., alla quale la sentenza impugnata ha fatto ampio e motivatorinvio.Tuttavia, a denotare l’inconfigurabilità dell’eccesso di potere perinvasione della sfera riservata al legislatore, è la stessaopinabilità della lettura che la ricorrente offre della norma di cuiall’art. 27 co. 1 bis citato (che dispone che “1-bis. Anche neisettori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenzaad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti cheintegrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando ilrispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che laesercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito ilparere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma lacompetenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propripoteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che nonintegrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. LeAutorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspettiapplicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nelquadro delle rispettive competenze”), nel senso cioè che lanozione di autorità di regolazione, per la quale è vincolante ilparere, andrebbe limitato alle sole autorità di settore, conesclusione di quelle cc.dd. generaliste, quale appunto il [OSCURATO:PERSONA]. E’ però una lettura che non trova un puntuale etestuale riscontro nella lettera della legge che opera un richiamoalle autorità di regolazione competente, e che ben si presta inchiave interpretativa ad includere anche il Garante della Privacy.3.1 In questo senso appaiano perspicue le considerazionisviluppate nella difesa delle società controricorrenti, che hannoRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -18-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026evidenziato come la genesi della norma si rinvenga nel D. Lgs. 21febbraio 2014, n. 21, che ha inserito tale disposizione nel [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dalla relazione illustrativa allo schema del suddettoDecreto Legislativo (“Relazione illustrativa”) emerge, infatti,come l’art. 1, comma 2-bis del Decreto (che ha introdotto l’art.27, comma 1-bis, del Codice del consumo) avesse l’obiettivo disuperare la procedura di infrazione avviata dalla Commissioneeuropea nei confronti dello Stato italiano, relativa ai conflitti dicompetenza e alle lacune applicative della normativa in materiadi pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Perciò, sullabase di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della legge delega 6agosto 2013, n. 96, Delega al Governo per il recepimento delledirettive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -Legge di delegazione europea 2013, e segnatamente dei criteri ivifissati, anche con rinvio ad altra normativa (art. 32 della L. 24dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazionedell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e dellepolitiche dell'Unione europea) la relazione precisa che lo scopodella suddetta disposizione era quello di introdurre “una normache regolamenti le competenze tra le diverse autoritàamministrative coinvolte, nella misura in cui (…) si verifichinosovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse ocomunque siano coinvolte le competenze di più amministrazionistatali (…) individuan[do], attraverso le più opportune forme dicoordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà,differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e lecompetenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedureRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -19-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, latrasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azioneamministrativa e la chiara individuazione dei soggettiresponsabili” (Relazione illustrativa, pag. 10). Su tale base, “[l]aquestione da cui origina la procedura di infrazione è risoltariconoscendo l’intangibilità del potere di regolazione spettantealle singole Autorità di settore e, nel contempo, la generalecompetenza dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato ad applicare il Codice del Consumo, acquisendo però ipareri delle Autorità di settore e senza poter considerarescorretta una pratica conforme alla regolazione. Le violazionidella regolazione che non comportano pratiche commercialiscorrette restano di competenza dell’Autorità di settore”(Relazione illustrativa, pag. 11).Effettivamente, i lavori preparatori non appaiono supportare lalettura restrittiva che della norma offre parte ricorrente, così chela lettura ampliativa della stessa, che è nella sostanza sottesaalla decisione impugnata, non può ritenersi essere frutto di unintervento additivo e creativo, ma si colloca nell’alveo dellaordinaria attività interpretativa riservata al giudice nell’eserciziodei compiti ordinamentali assegnatigli.Anzi, proprio il riferimento che la relazione illustrativa compieall’esigenza di far cessare la procedura di infrazione, dettandoregole in grado di superare i conflitti di competenza tra autoritàche potrebbero essere chiamate ad occuparsi della materia inragione delle specifiche attribuzioni, depone invece per lacorrettezza del richiamo al citato arresto della Corte di Giustizia.Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -20-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Tale sentenza, come sottolineato in dottrina, vedeva per la primavolta la Corte di Giustizia occuparsi specificamente del sistema dicooperazione tra le autorità istituite dal RGPD e le autoritànazionali antitrust ovvero regolatrici di altri specifici settori.3.2 Ciò che evidentemente ispira e corrobora la soluzione deigiudici euro unionali è il principio di leale collaborazione, previstodall’art. 4, par. 3, TUE, che quindi, nel momento in cui vengonoin rilievo i rapporti derivanti tra autorità la cui genesi risiede neldiritto comunitario, prima, ed unionale, poi, risulta avere unpositivizzazione nelle norme del Trattato, assumendo quindiun’immediata potata precettiva anche nelle vicende di dirittointerno, laddove il giudice nazionale sia chiamato a dareIl principio de quo, che oggi è consacrato nella Costituzionedall’art. 120 nei rapporti tra Stato e Regioni e che a sua volta haun solido riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale (apartire da Corte Cost. n. 499/1988, e quindi ancor prima dellariforma dell’art. 120 di cui alla legge costituzionale n. 3 del2001), è declinato dall’art. 4, comma 3° TUE nei seguentitermini: “in virtù del principio di leale collaborazione, l'Unione egli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamentenell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. [OSCURATO:PERSONA] adottano ogni misura di carattere generale o particolareo conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. [OSCURATO:PERSONA] facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e siastengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo larealizzazione degli obiettivi dell'Unione”Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -21-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Come sottolineato dall’opinione maggioritaria si tratta di unanorma dettagliata e complessa, e peraltro riferita alla generalitàdegli ambiti di applicazione del diritto dell’Unione senza limitiratione materiae, che fonda obbligazioni di natura sia positiva chenegativa, che disciplina sia i rapporti fra le istituzioni dell’Unionee gli Stati membri, sia quelli fra le istituzioni dell’Unione e fra gliStati membri fra loro, che definisce la reciprocità dell’obbligo fraUnione e Stati membri e che focalizza in modo espresso l’obbligotanto di prestazioni quanto di risultato.Inoltre, rispondendo la sua affermazione ad una tradizionegiuridica radicata in tutti i paesi dell’Unione (e non solo), lostesso si presenta come una clausola generale aperta,suscettibile di evoluzione anche ove risulti già stabilmenteconvertito in prescrizione giuridica di diritto positivo, in quanto ilsuo contenuto, flessibile nelle modalità di applicazione, efunzionale ad un assetto cooperativo delle relazioniintergovernative ed interistituzionali, esprime il momentodell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni dello Stato e delleautonomie territoriali e, traguardato al caso in esame, delle varieautorità regolatrici, al fine del più efficiente soddisfacimentodell’interesse condiviso di tutte le componenti dell’ordinamentogiuridico.3.3 La leale collaborazione è una garanzia, ad un tempo, delleautonomie delle attribuzioni riservate ad ogni singoloprotagonista della realtà giuridica, ed è destinato ad operare sulpiano dinamico delle modalità di esercizio del potere e dellefunzioni pubbliche.Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -22-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Non è casuale che la sua genesi sia giurisprudenziale, in quantorisposta offerta dal giudice al fine di assicurare l’equilibrio delsistema, proprio nei caso in cui l’apparente silenzio del dirittopositivo avrebbe potuto favorire il proliferare di antinomie ocontrasti, minando le esigenze sopra segnalate.Il suo affermarsi impone modalità di esercizio delle propriecompetenze da parte degli organi statali e regionali, o, come nelcaso in esame, delle singole autorità regolatrici, non inconseguenza di un obbligo esplicito, ma come dimostrazione diun’esigenza di rispetto reciproco che in realtà può essereconfigurato come un obbligo implicito, destinato appunto adesplicarsi sul piano procedurale, tramite l’espletamento di attivitàconcertative e di coordinamento orizzontale, ovverossia,mediante il ricorso al rilascio di pareri ovvero a consultazionipreventive.L’idoneità del principio di leale collaborazione a fare emergereobblighi anche di natura implicita consente quindi di annetterealla decisione del Consiglio di Stato qui impugnata una portataessenzialmente ricognitiva di obblighi già insiti nel quadronormativo ed ordinamentale, e ciò a maggior ragione laddove lenorme sottoposte al giudizio del giudice amministrativo abbianola loro genesi nell’ordinamento unionale, dovendosi in questosenso l’interpretazione conformare alle indicazioni offerte dallaCorte di Giustizia.Affermare che autorità amministrative, che hanno compiti distintie perseguono obiettivi diversi, devono cooperare tra loro al fine digarantire, da un lato, l’effettiva applicazione del diritto dellaconcorrenza dell’Unione e, dall’altro, la coerenza del sistema diRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -23-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026protezione dei dati personali istituito dal RGPD, non può ritenersiche costituisca un’attività creativa di una norma da parte delgiudice, con usurpazione delle funzioni riservate al legislatore, marappresenta il doveroso sforzo dell’interprete di far emergere, nelsolo apparente silenzio, quei contenuti che sono già insiti nellenorme e che possono appunto garantire l’equilibrioordinamentale.3.4 Tornando alla decisione della Corte di Giustizia, questa traespunto da un rinvio pregiudiziale effettuato dal Tribunale diDüsseldorf, nell’ambito di una controversia che vedeva oppostiMeta Platforms, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tedesca garante della concorrenza (nella specie iltrattamento operato da Facebook dei dati degli utenti era statoconsiderato illecito, in quanto le condizioni generali imposte agliutenti, da un lato, subordinavano l’uso del social network allapossibilità di trattamento di questi dati e, dall’altro, consentivanoil trattamento in questione anche in mancanza di un valido especifico consenso degli interessati).Il giudice rimettente, considerato che la competenza a vigilaresull’osservanza del RGPD è attribuita ad autorità di controllospecificamente istituite (infatti, gli artt. 51 ss. del reg. 2016/679disciplinano l’istituzione di autorità di controllo indipendenti inogni Stato membro e affidano a queste autorità il compito dicontrollare che il RGPD sia correttamente applicato su tutto ilterritorio dell’Unione, dotandole di appositi poteri di indagine,correttivi e sanzionatori), si è interrogato sulla sussistenza delpotere di un’autorità nazionale garante della concorrenza diconstatare una violazione del reg. 2016/679 nell’ambito di unRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -24-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026procedimento antitrust, nonché sulla permanenza di detto poterenel caso in cui un’indagine sulla stessa condotta sia in corsoinnanzi all’autorità di controllo capofila nello Stato membro in cuisi trova lo stabilimento principale del titolare del trattamento deidati.La sentenza C-252/21 del 4 luglio 2023 proprio nelle premesseha evidenziato come il giudice del rinvio chiedesse, in sostanza,di colmare, in via giurisprudenziale, una lacuna normativa, inquanto il diritto derivato dell’Unione non disciplina in alcun modola cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenzae le autorità di controllo istituite dal RGPD (v. punto 43 dellasentenza), risultando disciplinata dal reg. 2016/679 solo lacooperazione tra le autorità nazionali di controllo dei datipersonali e l’autorità di controllo capofila nonché, se del caso, lacooperazione di tali autorità con il comitato europeo per laprotezione dei dati e la Commissione. Tuttavia, e sostanzialmenteritenendo di poter trarre la regola di conflitto dallo stessosistema, la Corte ha riconosciuto la competenza delle autoritànazionali antitrust a interpretare le disposizioni del RGPD al finedi constatare una violazione del diritto della concorrenza e, nellaspecie, un abuso di posizione dominante, e ciò anche perché leautorità di controllo istituite dal RGPD e le autorità antitrustesercitano compiti e perseguono obiettivi diversi.Ma la Corte ha precisato che l’indagine che conduce l’autoritàantitrust poi ad adottare una simile decisione deve tenere inconsiderazione tutti gli elementi rilevanti per valutare “sulla basedi tutte le circostanze del caso di specie, se il comportamentodell’impresa in posizione dominante abbia l’effetto di ostacolare,Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -25-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia laconcorrenza normale tra prodotti o servizi, la conservazione delgrado di concorrenza esistente sul mercato o lo sviluppo di dettaconcorrenza”. In tale valutazione rileva anche la possibileesistenza di un comportamento contrario al RGPD da parte di unasocietà operante sul mercato dei servizi digitali. Infatti, in unmercato peculiare qual è quello digitale, la potenza commercialedelle imprese si esprime soprattutto attraverso l’accesso ai datipersonali degli utenti e il loro trattamento. Se il potere divalutazione delle condotte in chiave anticoncorrenziale (ovverocome nel caso in esame di violazione delle norme di tutela deiconsumatori) spetta alle autorità nazionali garanti dellaconcorrenza, ciò però non le sostituisce nelle competenze delleautorità di controllo istituite dal RGPD, in quanto le une e le altreagiscono, nell’ambito delle rispettive competenze.La sentenza ha perciò stabilito che “nel caso in cui un’autoritànazionale garante della concorrenza ritenga necessariopronunciarsi, nell’ambito di una decisione relativa ad un abuso diposizione dominante, sulla conformità o sulla non conformità alRGPD di un trattamento di dati personali effettuato dall’impresain questione, tale autorità e l’autorità di controllo interessata o,se del caso, l’autorità di controllo capofila competente ai sensi ditale regolamento devono cooperare tra loro” (v. punto 52 dellasentenza).Pertanto, autorità antitrust e autorità privacy devono collaboraretra loro, sottolineando che detto obbligo di cooperazione discendedirettamente dal diritto primario e, in particolare, dal principio dileale collaborazione, di cui all’art. 4, par. 3, TUE, che includeRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -26-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026anche l’obbligo di leale cooperazione tra le autoritàamministrative degli Stati membri (v. punto 53 della sentenza).Dal principio in questione sono poi desumibili obblighi piuttostostringenti, soprattutto in capo alle autorità nazionali antitrust, maanche, seppur in misura minore, a carico delle autorità dicontrollo istituite dal reg. 2016/679.Per quanto riguarda le autorità nazionali garanti dellaconcorrenza, la Corte ha stabilito che queste devono innanzituttoverificare se l’autorità nazionale di controllo competente,l’autorità di controllo capofila o la Corte di giustizia abbiano giàpronunciato una decisione in merito al comportamento oggetto diindagine (o ad un comportamento simile).In un’ipotesi del genere, l’autorità nazionale antitrust è tenuta adconclusioni sotto il profilo dell’applicazione del diritto antitrust.Qualora essa “nutra dubbi sulla portata della valutazioneeffettuata dall’autorità nazionale di controllo competente odall’autorità di controllo capofila […] deve consultare tali autoritàe chiederne la cooperazione, al fine di fugare i propri dubbi […]”(v. punto 57 della sentenza).Nel caso in cui, invece, non vi siano decisioni delle autoritàprivacy – perché un’indagine non è stata avviata o è ancora incorso – l’autorità antitrust è tenuta ad attivare la cooperazionecon l’autorità nazionale di controllo competente o con l’autorità dicontrollo capofila, allo scopo di “determinare se si debbacontrollo interessata prima di iniziare la propria valutazione” (v.punto 57 della sentenza).Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -27-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Con riguardo poi alle autorità privacy, la Corte ha precisato chequeste sono tenute, in forza dell’art. 4, par. 3, TUE, a risponderealle richieste di informazioni e di cooperazione provenienti daautorità nazionali garanti della concorrenza. In particolare, nelcaso in cui l’autorità antitrust nutra dubbi riguardo una decisionegià emanata, l’autorità di controllo dovrà comunicare alla prima“le informazioni di cui dispone che possano consentire di fugare[tali] dubbi”. In caso di assenza di decisione, l’autorità dicontrollo deve informare l’autorità antitrust della volontà o menodi avviare un procedimento (v. punto 58 della sentenza).Qualora l’autorità di controllo consultata dall’autorità nazionaleantitrust non risponda entro un termine ragionevole, quest’ultimapuò proseguire la propria indagine. Lo stesso vale nel caso in cuil’autorità di controllo consultata non sollevi obiezioni “a che siprosegua tale indagine senza attendere l’adozione di una [sua]decisione” (v. punto 59 della sentenza).Una volta esclusa la fondatezza del rilievo della ricorrente,secondo cui la sentenza ora riassunta non troverebbeapplicazione al caso in esame, poiché non si sarebbe al cospettodi un illecito antitrust, attesa la portata di carattere generale deiprincipi affermati dalla Corte di Giustizia, e che sono destinati adoperare in tutte le ipotesi di interferenza tra interventi regolatoridi una specifica autorità con quelli del garante della privacy, dallasentenza sarebbe addirittura evincibile la necessità di rispettarele decisioni adottate dalle autorità privacy e che, nel caso in cui visiano decisioni preesistenti rese da quest’ultime, le autoritànazionali antitrust sono tenute a conformarvisi. La centralitàdell’autorità privacy è garantita anche nell’ipotesi in cui ancoraRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -28-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026manchi una sua decisione, poiché la diversa autorità agente ètenuta ad interpellare l’autorità di controllo della privacy, chepotrebbe in tal modo valutare l’opportunità di avviare una propriaindagine. In sostanza, secondo parte della dottrina, a seguito ditale sentenza, l’autorità nazionale garante della concorrenza(ovvero una diversa autorità regolatoria) può valutareautonomamente la conformità di un determinato trattamento deidati con il reg. 2016/679 soltanto nel “caso in cui l’autoritànazionale di controllo competente e l’autorità di controllocapofila”, previamente consultate, “non sollevino obiezioni a chesi prosegua tale indagine senza attendere l’adozione di una lorodecisione”, ovvero in “assenza di risposta da parte dell’autorità dicontrollo interpellata entro un termine ragionevole” (v. punto 59della sentenza).3.5 Emerge quindi una precettività dell’obbligo delle diverseautorità di previamente rivolgersi alle autorità di controllo dellaprivacy, se intendono pronunciarsi sulla legittimità di unacondotta che intercetti la tutela dei dati personali.Parte della dottrina ha addirittura tratto dal complessivocontenuto della sentenza della Corte di Giustizia un ulterioresviluppo del principio di leale collaborazione, nel senso chel’esclusione, da parte dell’autorità di controllo istituita dal reg.2016/679, dei presupposti necessari per iniziare un procedimentodi accertamento dovrebbe vincolare la diversa autorità, la qualedovrebbe conformare la propria analisi a dette indicazioni, perquanto preliminari, e ciò al fine di prevenire il pericolo didivergenze valutative tra le diverse autorità in meritoall’interpretazione del RGPD.Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -29-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ancorché esuli dalle specifiche questioni che il motivo di ricorsosottopone alle Sezioni Unite, può però trarsi la convinzione che laCorte di giustizia abbia inteso rafforzare le prerogativericonosciute alle autorità di controllo istituite dal reg. 2016/679 inmateria di applicazione della normativa di tutela dei datipersonali, riconoscendo alle stesse un ruolo centrale, ancheallorché le condotte interferiscano in settori di competenza dialtre autorità, così che la previsione di una doverosità delcoinvolgimento delle prime in quei procedimenti attivati dalleseconde, lungi dal costituire un’invasione della sfera dellegislatore da parte del giudice adito, rappresenta invece laconseguenziale e doverosa applicazione di principi già imposti daldiritto unionale.3.6 In questo senso trova smentita anche l’ulteriore affermazionecontenuta in ricorso secondo cui la soluzione del Consiglio diStato avrebbe illegittimamente disapplicato il ricordato comma 1bis dell’art. 27 del codice del consumo, creando una norma adhoc, in quanto la stessa, oltre che fondarsi sull’erroneopresupposto ermeneutico per cui la lettera della norma nonincluderebbe anche il garante per la protezione dei dati personali(questione sulla quale già si è detto in precedenza), non tieneconto del fatto che, avendo la Corte di Giustizia ritenutoimmanente nel sistema l’obbligo della previa consultazione delleautorità di controllo dei dati personali, la lettura restrittiva che laricorrente offre del detto co. 1 bis si porrebbe in palese contrastocon la disciplina unionale, ed imporrebbe al giudice nazionale diprocedere ad una lettura ortopedica, onde ovviare all’antinomiaordinamentale così generatasi.Ric. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -30-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026Non è infine casuale che proprio nel luglio del 2025 sia statoapprovato un Protocollo di Intesa tra le due autorità in causa alfine di definire “le modalità della cooperazione tra le Autorità inmaterie di interesse comune”, offrendo quindi le linee guida perla concreta attuazione proprio di quel dovere di collaborazioneche è a fondamento della decisione oggi gravata.Il ricorso deve quindi essere rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con lecontroricorrenti, e si liquidano come da dispositivo.Nulla a disporre quanto alle spese per le parti rimaste intimate.5. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che haaggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo diversamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio in favore delle controricorrenti che liquida per TelepassS.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in complessivi € 8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % suicompensi ed accessori di legge, e per il Garante per la protezionedei dati personali in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 perRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -31-Numero registro generale 7848/2024Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 21030/2026Data pubblicazione 21/06/2026esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi edaccessori di legge;Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRic. 2024 n. 7848 sez. SU - ud. 24-02-2026 -32-