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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39172/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio limitato al motivo di ricorso concernente la violazione ex art. 603 comma 3 bis c.p.p. per la differente valutazione della prova dichiarativa, assorbito in esso l'ultimo motivo di ricorso e rigettati i primi due motivi, per le considerazioni esposte.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di rapina riformando l'assoluzione pronunciata con sentenza in data 14 novembre 2012 dal Tribunale di Pistoia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato GOCA3 Filiks articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 97 comma primo e 601 codice di procedura penale per omessa nomina di un difensore di ufficio a seguito della rinuncia al mandato di entrambi i difensori di fiducia e conseguente notifica della vocatio in ius per il giudizio di appello e degli atti successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado ai difensori che avevano già rinunciato al mandato e della mancata nomina di un difensore d'ufficio.

La difesa evidenzia infatti che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato all'udienza 2 dicembre 2011 mentre l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato rinuncia dell'Il gennaio 2012 presso la segreteria del pubblico ministero.

Successivamente, il Tribunale, all'udienza del 14 novembre 2012 non ha dato atto della rinuncia dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, risulterebbe del tutto irrilevante il fatto che la rinuncia proposto dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] riportava l'indicazione di un procedimento avente [OSCURATO:PERSONA] diverso (2601/07) dal procedimento oggetto del giudizio (2295/07) che tuttavia costituiva il fascicolo originario da cui era stato stralciato l'odierno procedimento, ormai archiviato ed in cui non risulta essere stata inserita la rinuncia.

Il successivo appello risulta essere stato notificato ai soli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PINI sia nella qualità di difensore sia ai sensi dell'articolo 161 quarto comma codice di procedura penale all'esito di un tentativo di notifica non andato a buon fine in conseguenza del trasferimento negli [OSCURATO:PERSONA] d'America del ricorrente a far data dall'anno 2009.

Successivamente questa stessa sezione ha disposto la restituzione del ricorrente nel termine per proporre il ricorso esplicitamente affermando il carattere rituale della rinuncia al mandato da parte di entrambi i difensori e il fatto che tale rinuncia avrebbe dovuto imporre la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 97 codice di procedura penale.

2.2. Violazione di legge per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di prime cure sulla base di una diversa valutazione cartolare della prova dichiarativa, senza procedere ad alcuna rinnovazione dell'escussione di testimoni decisivi.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente riformato la sentenza assolutoria di prime cure operando una valutazione diametralmente opposta delle propalazioni rese dalla persona offesa, le quali sono risultate decisive al fine dell'accertamento probatorio del fatto in contestazione, senza tuttavia procedere ad alcuna rinnovazione della prova dichiarativa

2.3. Violazione di legge: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è attribuita rilevanza probatoria al silenzio dell'imputato ai fini della condanna per ricettazione del telefono cellulare.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio limitato al motivo di ricorso concernente la violazione ex art. 603 comma 3 bis c.p.p. per la differente valutazione della prova dichiarativa, assorbito in esso l'ultimo motivo di ricorso e rigettati i primi due motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Risultano in particolare fondati e assorbenti i primi due motivi per come sopra esposti.

2.1. E' pacifico - nella giurisprudenza di questa Corte - il principio richiamato dal PG nelle proprie conclusioni per cui la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina (Sez. 1, Sentenza n. 46435 del 13/09/2019 - Rv. 277795 - 01).

2.2. Tuttavia, la vicenda che occupa risulta essere sostanzialmente differente rispetto a quella alla base del sopra esposto principio di diritto.

Nel caso di specie - infatti - la rinuncia da parte di entrambi i difensori di fiducia risulta essere stata presentata e non considerata nel corso del primo grado di giudizio all'esito del quale gli stessi giudici del merito hanno ritenuto sussistente un abbandono di difesa.

Inoltre, a fronte di una assoluzione in primo grado, la questione non investe la possibilità di un appello da parte del difensore di fiducia rinunciante ma la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la vocatio in ius.

Questa stessa sezione, pronunciatasi nella stessa vicenda (Sez. 2, Sentenza n. 5500 del 21 gennaio - 12 febbraio 2020) nel disporre la rinnessione in termini (ii per l'impugnazione della sentenza di appello, aveva ritenuto la sostanziale ritualità della rinuncia e aveva rilevato che la trasmissione degli atti da parte del Tribunale al Consiglio dell'ordine per abbandono di difesa avrebbe dovuto determinare la nomina di un difensore d'Ufficio.

Segnalava inoltre come "per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012, dep. 2013, Falanga, Rv. 254606), a seguito di abbandono di difesa del difensore fiduciario per ritenuto mancato svolgimento di qualsiasi attività defensionale, la notifìca dell'estratto contumaciale della sentenza va eseguita al difensore d'ufficio nominato in sostituzione" sul punto richiamandosi anche alla giurisprudenza delle SSUU di questa Corte (sentt. 19/12/1994, ric.

Nicoletti e n. 35402 del 09/07/2003, Mainente).

Già in quella sede si rilevava in sostanza la necessità che in sede di appello si prendesse atto della rinuncia (o anche dell'abbandono della difesa come da precedente prospettazione dei giudici del merito) e si procedesse alla nomina di un difensore d'ufficio stante l'impossibilità di indirizzare la vocatio in ius ai difensori rinuncianti. [OSCURATO:PERSONA] concorda con tale impostazione, coerente con i principi di diritto espressi dalle richiamate pronunce delle Sezioni Unite, che impone l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio limitato al motivo di ricorso concernente la violazione ex art. 603 comma 3 bis c.p.p. per la differente valutazione della prova dichiarativa, assorbito in esso l'ultimo motivo di ricorso e rigettati i primi due motivi, per le considerazioni esposte. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di rapina riformando l'assoluzione pronunciata con sentenza in data 14 novembre 2012 dal Tribunale di Pistoia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato GOCA3 Filiks articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 97 comma primo e 601 codice di procedura penale per omessa nomina di un difensore di ufficio a seguito della rinuncia al mandato di entrambi i difensori di fiducia e conseguente notifica della vocatio in ius per il giudizio di appello e degli atti successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado ai difensori che avevano già rinunciato al mandato e della mancata nomina di un difensore d'ufficio. La difesa evidenzia infatti che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al mandato all'udienza 2 dicembre 2011 mentre l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato rinuncia dell'Il gennaio 2012 presso la segreteria del pubblico ministero. Successivamente, il Tribunale, all'udienza del 14 novembre 2012 non ha dato atto della rinuncia dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, risulterebbe del tutto irrilevante il fatto che la rinuncia proposto dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] riportava l'indicazione di un procedimento avente [OSCURATO:PERSONA] diverso (2601/07) dal procedimento oggetto del giudizio (2295/07) che tuttavia costituiva il fascicolo originario da cui era stato stralciato l'odierno procedimento, ormai archiviato ed in cui non risulta essere stata inserita la rinuncia. Il successivo appello risulta essere stato notificato ai soli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PINI sia nella qualità di difensore sia ai sensi dell'articolo 161 quarto comma codice di procedura penale all'esito di un tentativo di notifica non andato a buon fine in conseguenza del trasferimento negli [OSCURATO:PERSONA] d'America del ricorrente a far data dall'anno 2009. Successivamente questa stessa sezione ha disposto la restituzione del ricorrente nel termine per proporre il ricorso esplicitamente affermando il carattere rituale della rinuncia al mandato da parte di entrambi i difensori e il fatto che tale rinuncia avrebbe dovuto imporre la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 97 codice di procedura penale. 2.2. Violazione di legge per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di prime cure sulla base di una diversa valutazione cartolare della prova dichiarativa, senza procedere ad alcuna rinnovazione dell'escussione di testimoni decisivi. Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente riformato la sentenza assolutoria di prime cure operando una valutazione diametralmente opposta delle propalazioni rese dalla persona offesa, le quali sono risultate decisive al fine dell'accertamento probatorio del fatto in contestazione, senza tuttavia procedere ad alcuna rinnovazione della prova dichiarativa 2.3. Violazione di legge: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è attribuita rilevanza probatoria al silenzio dell'imputato ai fini della condanna per ricettazione del telefono cellulare. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio limitato al motivo di ricorso concernente la violazione ex art. 603 comma 3 bis c.p.p. per la differente valutazione della prova dichiarativa, assorbito in esso l'ultimo motivo di ricorso e rigettati i primi due motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Risultano in particolare fondati e assorbenti i primi due motivi per come sopra esposti. 2.1. E' pacifico - nella giurisprudenza di questa Corte - il principio richiamato dal PG nelle proprie conclusioni per cui la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina (Sez. 1, Sentenza n. 46435 del 13/09/2019 - Rv. 277795 - 01). 2.2. Tuttavia, la vicenda che occupa risulta essere sostanzialmente differente rispetto a quella alla base del sopra esposto principio di diritto. Nel caso di specie - infatti - la rinuncia da parte di entrambi i difensori di fiducia risulta essere stata presentata e non considerata nel corso del primo grado di giudizio all'esito del quale gli stessi giudici del merito hanno ritenuto sussistente un abbandono di difesa. Inoltre, a fronte di una assoluzione in primo grado, la questione non investe la possibilità di un appello da parte del difensore di fiducia rinunciante ma la individuazione del soggetto legittimato a ricevere la vocatio in ius. Questa stessa sezione, pronunciatasi nella stessa vicenda (Sez. 2, Sentenza n. 5500 del 21 gennaio - 12 febbraio 2020) nel disporre la rinnessione in termini (ii per l'impugnazione della sentenza di appello, aveva ritenuto la sostanziale ritualità della rinuncia e aveva rilevato che la trasmissione degli atti da parte del Tribunale al Consiglio dell'ordine per abbandono di difesa avrebbe dovuto determinare la nomina di un difensore d'Ufficio. Segnalava inoltre come "per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 1, n. 4928 del 19/12/2012, dep. 2013, Falanga, Rv. 254606), a seguito di abbandono di difesa del difensore fiduciario per ritenuto mancato svolgimento di qualsiasi attività defensionale, la notifìca dell'estratto contumaciale della sentenza va eseguita al difensore d'ufficio nominato in sostituzione" sul punto richiamandosi anche alla giurisprudenza delle SSUU di questa Corte (sentt. 19/12/1994, ric. Nicoletti e n. 35402 del 09/07/2003, Mainente). Già in quella sede si rilevava in sostanza la necessità che in sede di appello si prendesse atto della rinuncia (o anche dell'abbandono della difesa come da precedente prospettazione dei giudici del merito) e si procedesse alla nomina di un difensore d'ufficio stante l'impossibilità di indirizzare la vocatio in ius ai difensori rinuncianti. [OSCURATO:PERSONA] concorda con tale impostazione, coerente con i principi di diritto espressi dalle richiamate pronunce delle Sezioni Unite, che impone l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per
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