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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 49655/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in data 22/2/2022 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA]- med Daniele, su concorde richiesta delle parti, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati e con la diminuente del ri- to, la pena di anni due di reclusione per i reati di cui all'art. 590bis co. 1 e 2 cod. pen. e 186 e 187 cod. strada, entrambi commessi in Roma il 7/5/2020.

2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre, a mezzo del proprio difen- sore, il Kamel, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 15 cod. in quanto vi sarebbe un concorso apparente di norme, poiché tutti gli elementi della fattispecie generale dell'art. 186 e dell'art. 187 cod. strada sono contenuti nella fat- tispecie penale aggravata di cui all'art.590 bis cod. pen., che a sua volta contiene elementi specializzanti.

Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare l'impugnata sentenza sul punto con ogni conseguente provvedimento di legge.

3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 25/10/2022 ha reso le pro- prie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.i chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato in quanto sussiste la lamentata violazione di legge per l'errata qualificazione giuridica del fatto.

La legge n.41 del 2016 ha configurato una autonoma figura di reato, le le- sioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis cod. pen., la cui con- dotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto alle lesioni personali di cui agli artt.582, 583 cod. pen.

La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un'articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi lesioni personali.

In particolare, il comma 2 dell'art. 590 bis, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lette- ra c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagioni per colpa lesioni personali.E' chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto alle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 citati.

Invero la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizio- ne soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contrav- venzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di lesioni personali stradali che si configura così come reato complesso.

In questo senso Sez.4, n.50325 del 10/10/2018, K., Rv. 274050 ha chiarito che "la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggra- vante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, doven- dosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato comples- so, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada" (conf.

Sez. 4, n. 26857 del 29/5/2018, Vercesi, Rv. 273730).

5. L'errata qualificazione giuridica del fatto fa venir meno il patto, imponen- dosi, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, per ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in data 22/2/2022 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA]- med Daniele, su concorde richiesta delle parti, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati e con la diminuente del ri- to, la pena di anni due di reclusione per i reati di cui all'art. 590bis co. 1 e 2 cod. pen. e 186 e 187 cod. strada, entrambi commessi in Roma il 7/5/2020. 2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre, a mezzo del proprio difen- sore, il Kamel, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 15 cod. in quanto vi sarebbe un concorso apparente di norme, poiché tutti gli elementi della fattispecie generale dell'art. 186 e dell'art. 187 cod. strada sono contenuti nella fat- tispecie penale aggravata di cui all'art.590 bis cod. pen., che a sua volta contiene elementi specializzanti. Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare l'impugnata sentenza sul punto con ogni conseguente provvedimento di legge. 3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 25/10/2022 ha reso le pro- prie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.i chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato in quanto sussiste la lamentata violazione di legge per l'errata qualificazione giuridica del fatto. La legge n.41 del 2016 ha configurato una autonoma figura di reato, le le- sioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis cod. pen., la cui con- dotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto alle lesioni personali di cui agli artt.582, 583 cod. pen. La nuova fattispecie normativa ha previsto poi ipotesi aggravate che hanno a riferimento un'articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi lesioni personali. In particolare, il comma 2 dell'art. 590 bis, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lette- ra c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagioni per colpa lesioni personali.E' chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto alle contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 citati. Invero la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizio- ne soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contrav- venzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di lesioni personali stradali che si configura così come reato complesso. In questo senso Sez.4, n.50325 del 10/10/2018, K., Rv. 274050 ha chiarito che "la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggra- vante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, doven- dosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato comples- so, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada" (conf. Sez. 4, n. 26857 del 29/5/2018, Vercesi, Rv. 273730). 5. L'errata qualificazione giuridica del fatto fa venir meno il patto, imponen- dosi, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, per ulteriore corso. Così deciso in Roma il 22 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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