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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20664/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 10 / 07/2025 C .

C . dott.Salvatore SAIJA Consiglier e R.G. n. 7347 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7347del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del l’ammi- nistratore, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VLP NTN54R27 F646R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vinicio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P12 C474J ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1283/2022, pubblicatain data 20 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo dell’im- porto di € 8.000,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in base a scrittura privata ricognitiva di debito. [OSCURATO:SOCIETA]. è stata rigettata dal Tribunale di Pescara.

Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di quattromotivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c..

A seguito del deposito di istanza di decisione della società ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Manca la prova della regolare notificazione del ricorso all’in- timato, rimasto tale.

La predettanotificazione, secondo quanto assume la parte ri- corrente, sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma non è stata pro- dotta la relativa prova e, cioè,la ricevuta telematica di avve- nuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R.11 febbraio 2005 n. 68, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53: non sono state, cioè,depositate, in modalità tele- matica,le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml”o “.msg”.

La produzione di una mera copia su supporto analogico(a sua volta digitalizzato)della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegnadel messaggio di posta elettronica, con attesta zione di conformità agli originali informatici, non può evidentemente ritenersi idonea allo scopo, non sussistendo (e non essendo neanche allegata) l’impossibilità di fornire la prova della notifi- cazione con le indicate modalità telematiche, unica ipotesi in cui è consentita la produzione di «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», mu- nita diattestazione di « conformità ai documenti informatici da cui sono tratte»,ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis , della legge n. 53 del 1994.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, da una parte, «l’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato –a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità –con modalità te- lematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”e all’inserimento dei dati identifica- tivi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del de- stinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a con- sentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instau- razione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva con- segna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023); d’altra parte, si è altresì precisato, con specifico riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione, che «l’omessa produzione di tali ricevute – che può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art.379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. –determina l’inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025).

Nella motivazione della pronuncia da ultimo richiamata si pre- cisa espressamente che il principio in essa affermato non si Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 pone affatto in contrasto con quello appena più sopra richia- mato (cioè, quello espresso da Cass. n. 16189/2023), trattan- dosi di fattispecie differenti.

In ogni caso, la Corte rileva, in via decisiva ed assorbente, che la questione che si pone nelcaso di specie non riguarda affatto le modalità di regolare effettuazione della notificazione del ri- corso (e, quindi, la validità di detta notificazione), ma esclusi- vamente la tempestiva produzione della prova del suo esito.

Di conseguenza, le considerazioni contenute nella decisione da ultimo richiamata risultano senz’altroapplicabili, oltre che del tutto condivisibili, in particolare laddove si afferma l’inapplica- bilità dell’art. 291 c.p.c. in siffatta situazione, perché si è in presenza di una attività notificatoria incompleta e, pertanto , non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto le Sezioni Unite di questa stessa Corte hannogià avuto modo di chiarirein riferimento all’analoga ipotesi della mancata produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta.

A questo riguardo, infatti, si è statuito che « la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle for- malità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusi- vamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instau- razione del contraddittorio;ne consegue che l’avviso non alle- gato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in ca- mera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art.

Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 372, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008;Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015: «in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezio- namento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua am- missibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’ine- sistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto com- pletamento del procedimento»;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018).

In definitiva: a) è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, che la prova della regolare notifica del ricorso, se avvenuta a mezzo PEC, deve essere fornita in modalità telema- tica, cioè mediante il deposito telematico delle ricevute di ac- cettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in for- mato “.eml”o “.msg” (a meno che ciò non sia impossibile, nel quale unico caso – nella specie neppure allegato – è possibile produrre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accet- tazione e di avvenuta consegna, con attestazione diconformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994); b) di conseguenza, se ciò non avviene, tale prova non può rite- nersi regolarmente fornita; c) non è possibile, in tal caso, concedere un nuovo termine al fine del suddetto deposito, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., onde – a meno che l’intimato non si sia costituito– si determina l’inam- missibilità del ricorso (e ciò anche a prescindere dalla qualifica- zione del relativo vizio, ed esattamente come in passato, per l’identica situazione delle notificazioni effettuate a mezzo posta, Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto giudiziario).

L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione dei motivi alla base dello stesso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva.

Non sussistono invece, i presupposti per la condanna della so- cietà ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dal momento che l’inammissibilità del ricorso risulta dichiarata sulla base di ragioni differenti da quelle poste a base della proposta di definizione accelerata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 10 / 07/2025 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consiglier e R.G. n. 7347 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7347del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del l’ammi- nistratore, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VLP NTN54R27 F646R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vinicio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P12 C474J ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1283/2022, pubblicatain data 20 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo dell’im- porto di € 8.000,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in base a scrittura privata ricognitiva di debito. [OSCURATO:SOCIETA]. è stata rigettata dal Tribunale di Pescara. Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., sulla base di quattromotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c.. A seguito del deposito di istanza di decisione della società ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Manca la prova della regolare notificazione del ricorso all’in- timato, rimasto tale. La predettanotificazione, secondo quanto assume la parte ri- corrente, sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma non è stata pro- dotta la relativa prova e, cioè,la ricevuta telematica di avve- nuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R.11 febbraio 2005 n. 68, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53: non sono state, cioè,depositate, in modalità tele- matica,le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in formato “.eml”o “.msg”. La produzione di una mera copia su supporto analogico(a sua volta digitalizzato)della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegnadel messaggio di posta elettronica, con attesta zione di conformità agli originali informatici, non può evidentemente ritenersi idonea allo scopo, non sussistendo (e non essendo neanche allegata) l’impossibilità di fornire la prova della notifi- cazione con le indicate modalità telematiche, unica ipotesi in cui è consentita la produzione di «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», mu- nita diattestazione di « conformità ai documenti informatici da cui sono tratte»,ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis , della legge n. 53 del 1994. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, da una parte, «l’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato –a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità –con modalità te- lematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”e all’inserimento dei dati identifica- tivi nel file “datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell’atto da parte del de- stinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a con- sentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instau- razione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l’atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato “.pdf”), a meno che la prova della tempestiva con- segna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023); d’altra parte, si è altresì precisato, con specifico riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione, che «l’omessa produzione di tali ricevute – che può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art.379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. –determina l’inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025). Nella motivazione della pronuncia da ultimo richiamata si pre- cisa espressamente che il principio in essa affermato non si Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 pone affatto in contrasto con quello appena più sopra richia- mato (cioè, quello espresso da Cass. n. 16189/2023), trattan- dosi di fattispecie differenti. In ogni caso, la Corte rileva, in via decisiva ed assorbente, che la questione che si pone nelcaso di specie non riguarda affatto le modalità di regolare effettuazione della notificazione del ri- corso (e, quindi, la validità di detta notificazione), ma esclusi- vamente la tempestiva produzione della prova del suo esito. Di conseguenza, le considerazioni contenute nella decisione da ultimo richiamata risultano senz’altroapplicabili, oltre che del tutto condivisibili, in particolare laddove si afferma l’inapplica- bilità dell’art. 291 c.p.c. in siffatta situazione, perché si è in presenza di una attività notificatoria incompleta e, pertanto , non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto le Sezioni Unite di questa stessa Corte hannogià avuto modo di chiarirein riferimento all’analoga ipotesi della mancata produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta. A questo riguardo, infatti, si è statuito che « la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle for- malità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusi- vamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instau- razione del contraddittorio;ne consegue che l’avviso non alle- gato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in ca- mera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 372, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass.,Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008;Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015: «in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezio- namento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua am- missibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’ine- sistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto com- pletamento del procedimento»;Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018). In definitiva: a) è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, che la prova della regolare notifica del ricorso, se avvenuta a mezzo PEC, deve essere fornita in modalità telema- tica, cioè mediante il deposito telematico delle ricevute di ac- cettazione e consegna del messaggio di posta elettronica in for- mato “.eml”o “.msg” (a meno che ciò non sia impossibile, nel quale unico caso – nella specie neppure allegato – è possibile produrre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accet- tazione e di avvenuta consegna, con attestazione diconformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994); b) di conseguenza, se ciò non avviene, tale prova non può rite- nersi regolarmente fornita; c) non è possibile, in tal caso, concedere un nuovo termine al fine del suddetto deposito, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., onde – a meno che l’intimato non si sia costituito– si determina l’inam- missibilità del ricorso (e ciò anche a prescindere dalla qualifica- zione del relativo vizio, ed esattamente come in passato, per l’identica situazione delle notificazioni effettuate a mezzo posta, Ric. n. 7347/2023 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto giudiziario). L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’illustrazione dei motivi alla base dello stesso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’in- timato svolto attività difensiva. Non sussistono invece, i presupposti per la condanna della so- cietà ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dal momento che l’inammissibilità del ricorso risulta dichiarata sulla base di ragioni differenti da quelle poste a base della proposta di definizione accelerata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello
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