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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 20538/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42925/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per il reato di tentativo di furto pluriaggravato e di violazione dell'obbligo di soggiorno; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge penale e processuale per mancata citazione in giudizio dell'imputato, sia in primo grado che in appello, è inammissibile, oltre che perché del tutto generico circa il vizio che avrebbe caratterizzato la notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo e secondo grado, in quanto manifestamente infondato perché: l'imputato, in primo grado, è stato tratto a giudizio con rito direttissimo seguito all'arresto in flagranza ed ha presenziato alla prima udienza ed alle successive, sicché non si pone alcun problema di notifica; il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato regolarmente all'imputato — presso la casa circondariale ove era detenuto -- il 23 aprile 2021 ed al difensore mediante SNT il 21 aprile 2021.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42925/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per il reato di tentativo di furto pluriaggravato e di violazione dell'obbligo di soggiorno; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge penale e processuale per mancata citazione in giudizio dell'imputato, sia in primo grado che in appello, è inammissibile, oltre che perché del tutto generico circa il vizio che avrebbe caratterizzato la notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo e secondo grado, in quanto manifestamente infondato perché: l'imputato, in primo grado, è stato tratto a giudizio con rito direttissimo seguito all'arresto in flagranza ed ha presenziato alla prima udienza ed alle successive, sicché non si pone alcun problema di notifica; il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato regolarmente all'imputato — presso la casa circondariale ove era detenuto -- il 23 aprile 2021 ed al difensore mediante SNT il 21 aprile 2021. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris