CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 40143/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. 139/2006 (capo 1), per aver omesso, nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA], soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, di richiederne il rilascio. Il ricorrente deduce, con motivo unico di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare in ordine alla conferma della pena detentiva applicata, in luogo di quella pecuniaria prevista come alternativa dalla citata disposizione di legge. Si ritiene che la doglianza sia riproduttiva di profili di censura già vagliati adeguatamente e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Considerato anche che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali gravanti a carico dell'imputato, alle modalità della condotta e all'intensità del dolo ( come si ricava dal numero e dalla capacità jélle bombole detenute in assenza del prescritto certificato) e ritenuto congrua la pena detentiva dell'arresto, in quanto proporzionata al disvalore del fatto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]