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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44609/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la assenza del requisito delle più persone presenti alle offese rivolte al personale di polizia penitenziaria, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata tenuto conto che la Corte di appello ha precisato, con pertinente riferimento ai dati processuali a disposizione, come le offese rivolte ai pubblici ufficiali fossero state percepite anche dagli altri detenuti che venivano, nell'occasione disturbati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la assenza del requisito delle più persone presenti alle offese rivolte al personale di polizia penitenziaria, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata tenuto conto che la Corte di appello ha precisato, con pertinente riferimento ai dati processuali a disposizione, come le offese rivolte ai pubblici ufficiali fossero state percepite anche dagli altri detenuti che venivano, nell'occasione disturbati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/