CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 24339/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTOMERCATO S.C.R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2836 - controricorrente –avverso la sentenza n. 315/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 09/09/2022 R.G.N. 1076/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6551/20231.[OSCURATO:PERSONA], impugnava la sentenza del tribunale dNi umero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 24339/2026Milano che respingeva la domanda di riconoscimento del dirittDoat a pubblicazione 31/07/2026al passaggio di cantiere con la società CLO (CooperativaLavoratori Ortomercato scrl) a far data dal 22.07.12019, inquanto sebbene fosse impiegato da più di sei mesi nell’appaltoassunto dalla predetta, rivestiva una posizione “apicale” e, inquanto tale, sottratto alla garanzia del cambio appalto ai sensidel co. 9 dell’art. 42 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci eSpedizioni. Deduceva, inoltre, che in sede di stipula dell’accordosindacale (verbale del 31.07.2019), la sua esclusione eracollegata alla presenza di vertenze giudiziarie.2.La Corte di appello di Milano confermava, sostanzialmente, lastatuizione di primo grado evidenziando che: non vi era stataalcuna violazione, contrariamente a quanto sostenuto nell’attodi appello, al principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. perché, sin dalla memoriadi costituzione, la CLO (cfr. pag. 14 memoria) aveva evidenziatol’inidoneità del Lisso all’assunzione diretta perché titolare di unaposizione apicale e, quindi, rientrante nella clausola di salvezzadi cui al co. 9 dell’art. 42 CCNL cit. - che demanda alladiscrezionalità della subentrante la valutazione dell’assunzione.Nella specie, peraltro, la previsione di un patto di nonconcorrenza, confermava, secondo le argomentazioni svoltedalla Corte di appello, il ruolo “apicale” del Lisso, conconseguente negazione del diritto al passaggio di cantiere.3.Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano proponericorso per cassazione il lavoratore affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso la società CLO.4.Entrambe le parti hanno depositato memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Numero registro generale 6551/2023Numero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 24339/2026Ragioni della decisione Data pubblicazione 31/07/20261. Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 418 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 42bis del CCNL Logistica e Trasporti in relazione all’art. 360 n. 3 e4 c.p.c.Secondo l’assunto del ricorrente la società avrebbe fondato ildiniego dell’assunzione non già sull’art. 42 bis co. 9 del CCNLcitato, menzionato solo in via marginale nella comparsa dirisposta, quanto, invece, sulla presenza di colpe di cui il Lisso sisarebbe “macchiato”. È evidente, che tale premessa incide sulladecisione nella misura in cui pone, alla base della ratiodecidendi, un elemento genericamente contestato dalresistente, in violazione degli artt. 418 e 112 c.p.c. oltre che, invia diretta della clausola contrattuale, in assenza, peraltro, di“prova” delle colpe del lavoratore.2.Con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità dellasentenza impugnata in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.Parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. perché il resistente, nella memoria, sisarebbe limitato ad invocare la ragione del diniegodell’assunzione contenuta nella sentenza (aver rivestito unaposizione apicale) come mero esempio, strutturando il percorsoargomentativo integralmente sugli inadempimenti dellavoratore e, al contempo, sulle presunte condotte illecite. Laquestione, non essendo eccepibile d’ufficio dal giudice,integrerebbe una violazione dell’art. 112 c.p.c.3. I primi due motivi per i profili di connessione logico-giuridicae per la sovrapponibilità delle argomentazioni svolte in relazioneall’art. 112 c.p.c., devono essere esaminati congiuntamente.Numero registro generale 6551/20233.1. I predetti sono in parte inammissibili ed in parte infondati.N umero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 24339/20263.2. Quanto ai profili di inammissibilità entrambi i motiDvait a pubblicazione 31/07/2026difettano di specificità in relazione all’asserita violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cuiall’art. 112 c.p.c. Secondo consolidati arresti del giudice dilegittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un"error in procedendo", come nel caso di specie, presupponel'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso,nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed iriferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esattie non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire allaCorte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter"processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. trale altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n.19410/2015). Pertanto, non essendo detto vizio rilevabiled'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n.28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).Il ricorso del lavoratore difetta dei sopraesposti canoni, infattimanca, nella parte narrativa, la trascrizione o la esposizione perriassunto dei brani degli atti introduttivi e delle parti dellasentenza nella misura indispensabile a consentire laindividuazione del contenuto della originaria domanda, nelprofilo censurato, e della asserita modifica operata dalgiudicante.Numero registro generale 6551/20233.3. Venendo ai profili di infondatezza osserva il Collegio cheN umero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 24339/2026non ricorre alcuna violazione del principio di cui all’art. 11D2at a pubblicazione 31/07/2026c.p.c. atteso che il lavoratore ha richiesto, sin dall’attointroduttivo l’accertamento del diritto al cambio appalto e,quindi, alla costituzione del rapporto di lavoro presso lasubentrante. A tale domanda l’originario resistente ha replicatocon una pluralità di argomentazioni per cui ben può il giudice inpresenza di allegazione di parte (ed è documentalmente provatala presenza in memoria del riferimento all’art. 42 bis co. 9 delCCNL citato) accertare la ricorrenza di tutte le condizioni per ladeclaratoria di sussistenza del diritto stesso.3.4. Peraltro, parte ricorrente non si confronta criticamente conil decisum perché non censura i profili della sentenza di Corte diappello (cfr. pag. 7 della sentenza) in cui sono stateampiamente illustrate le ragioni della reiezione della domanda,con indicazione anche dei documenti a suffragio delleargomentazioni svolte; reiterando in sede di legittimità ledoglianze già espresse in appello chiede al Collegio un riesamenel merito della vicenda processuale del tutto inammissibile.4.Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 55 del CCNL Logistica e Trasporti edell’art. 42 bis del medesimo CCNL, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.4. In via preliminare, occorre ricordare che la denuncia diviolazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi dilavoro, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., è parificata sulpiano processuale a quella delle norme di diritto, ciò comporta,in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in basealle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criteriointerpretativo diretto e non come canone esterno dicommisurazione dell'esattezza e della congruità dellaNumero registro generale 6551/2023motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità dellaN umero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 24339/2026doglianza, di una specifica indicazione delle normDeat a pubblicazione 31/07/2026asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (v. Cass. n. 6335/2014;Cass. n. 3521/2024, Cass. n. 1217/2025).5. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità,che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il sensoletterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale checostituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare ilprocedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo uncriterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dalgiudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale(Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).6. L’art. 42 bis del citato CCNL al comma 9, per quanto quirileva, statuisce che “L’impresa appaltante includerà nelcontratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggiodiretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni diappalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto….Quantosopra (n.d.e. il passaggio diretto) nel rispetto dell’autonomiaorganizzativa apicale dell’azienda subentrante e delleinnovazioni tecnologiche, informatiche e di automazioneintervenute”.7. Secondo l’assunto del ricorrente la Corte di appello avrebbeerroneamente interpretato il dato letterale della previsionecontrattuale che non riserverebbe il diritto al passaggio direttodi appalto esclusivamente agli impiegati e agli addetti alleoperazioni manuali. Contesta, altresì, l’attribuzione di unaposizione apicale a suo carico perché, limitandosi alcoordinamento dei magazzinieri di una delle filiali della società,Numero registro generale 6551/2023non aveva di fatto alcun potere discrezionale e/o decisionaleN umero sezionale 2836/2026Numero di raccolta generale 24339/2026nonché di rappresentanza, amministrazione e direzione proprDioat a pubblicazione 31/07/2026dei soggetti di vertice, per cui la sua posizione non potevaessere sussunta nella clausola di salvezza di cui al co. 9 dell’art.42 bis del CCNL. Contesta, infine, la rilevanza attribuita dallaCorte di appello al patto di non concorrenza quale provadell’assunzione della posizione apicale, perché inoperantetemporalmente. Secondo il ricorrente il patto era riferibile alrapporto cessato il 29.12.2015 e non già a quello con la societàuscente LCT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, unico rapporto daconsiderare ai fini dell’operatività della clausola sociale di cuiall’art. 42 bis del CCNL.7.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto.Preliminarmente giova precisare che è inammissibile il richiamoall’art. 55 del CCNL perché la violazione è stata dedotta per laprima volta solo in sede di legittimità.Va respinta la censura relativa alla presunta erroneainterpretazione della clausola contrattuale di cui al citato art. 42bis comma 9 del CCNL e del suo ambito.Osserva il Collegio come le censure sollevate, pur denunciandouna violazione delle regole dell’interpretazione, non specificanoin cosa tale violazione sarebbe consistita esaurendosi in unarichiesta di rivisitazione del materiale istruttorio, non consentitain sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 18692/2020; Cass.n. 10927/2024; Cass. n. 18393/2024), attraverso unaricostruzione della vicenda fattuale alternativa rispetto a quellaoperata dai giudici di appello che deve ritenersi rispettosa delleregole di interpretazione. In particolare, con riferimento al pattodi non concorrenza il motivo di ricorso per cassazione nondialoga compiutamente con il percorso argomentativo svoltodalla Corte. È incontestato che il patto non abbia più efficacia,anzi, la Corte ne dichiara la sua invalidità respingendo l’apNpuemellroo r egistro generale 6551/2023Numero sezionale 2836/2026incidentale della CLO, ma l’analisi del suo contenNuumteoro di èra ccolta generale 24339/2026strumentale ed impiegata per corroborare il percorsDoat a pubblicazione 31/07/2026argomentativo della Corte nella descrizione del ruolo svolto dalricorrente nell’ambito dell’attività e delle sue relazioni con leAziende gestenti servizi tipo quelli gestiti dalla CLO, e tale eraquello presso la LCT Igea (cfr. pag. 10 sentenza CA).Il ricorrente non offre al Collegio elementi ulteriori per potercensurare l’interpretazione della clausola contrattuale compiutadalla Corte di appello che, sulla base delle circostanze anchefattuali emerse, deve ritenersi del tutto verosimile e compatibilecon il dato letterale. Del resto, come ripetutamente affermato"spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazionivalutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misuranecessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi onegativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazioneCass. n. 15661/2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata;v. pure Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005). Egli si limita acontrapporre altra ricostruzione compiendo, peraltro, unadistorta lettura della valutazione compiuta dai giudici delgravame circa il patto di non concorrenza.11.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.12.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue ilcriterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.13.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamNeumnetroo r egistro generale 6551/2023Numero sezionale 2836/2026delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200N,u0m0er op dei rra ccolta generale 24339/2026esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali, oltre rimborsDoat a pubblicazione 31/07/2026forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPAcome per legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 09 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]