CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 21840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nella Repubblica Domenicana il 30/04/1987 (C.U.I. 02FZ9NV) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in accoglimento della richiesta del PM, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con conseguente ripristino della pena sostituita ex art. 186, comma 9-bis, CdS, pari a quattro mesi di arresto ed euro 1.200 di ammenda, irrogata con sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5/3/2025; Che con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si denuncia ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 420-quater cod. proc. pen. per avere il GIP erroneamente pronunziato decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato in relazione alla mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Che in data 24 aprile 2026 è pervenuta in cancellaria dichiarazione sottoscritta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia sic et simpliciter al ricorso; 1Che il difensore rinunciante non è munito di procura speciale, sicché non può procedersi alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza di interesse, "posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale" (in termini, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663-01); Che le deduzioni contenute nel ricorso relative al decreto di irreperibilità sono del tutto generiche (laddove si eccepisce - senza alcuna spiegazione - che il giudice non avrebbe atteso il 21/1/2026 per verificare se lo stesso fosse altrimenti comparso: pag. 1 ric.) e comunque sono manifestamente infondate in quanto inerenti a pretese violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, posto che il decreto di irreperibilità emesso dal Giudice (fol. 25) è stato preceduto dalle ricerche ritualmente effettuate nei luoghi di cui all'art. 159 cod. proc. pen. (a mezzo CC presso l'ultima residenza conosciuta: foll. 20 ss.; v. verbale di vane ricerche del 24/11/2025 dei [OSCURATO:PERSONA] di Pescara; ricerche presso il DAP in fol. 28), cui è seguito il rinnovo della notifica del decreto di fissazione udienza a mezzo p.g. (v. verbale di udienza al fol. 24); Che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e l'irritualità della sopravvenuta rinuncia proveniente da difensore non munito di procura speciale - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M