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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 33150/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4151/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 13352/2020depositata il 01/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza n. 13352 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di Cassazione, decidendo la questione sul se l’imposta di registro relativa all’omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore debba essere applicata con aliquota proporzionale oppure in misura fissa, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR impugnata, e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.

2. Il ricorso per revocazione si basa su un motivo. 3.L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. considerato che:

1. la ricorrente deduce che la Corte di cassazione, nel decidere nel merito la causa, avrebbe precluso, di fatto ed erroneamente, la possibilità di analisi della domanda subordinata, concernente l’errata determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro, rimasta assorbita nel corso dei giudizi di merito all’esito dei quali essa ricorrente era risultata vittoriosa sulla domanda principale.

La ricorrente specifica di avere, nel ricorso originario e poi nell’atto di costituzione in appello, eccepito, in via subordinata rispetto all’eccezione accolta dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, che anche ove l’imposta fosse stata da applicarsi non in misura fissa ma proporzionale, la base imponibile non poteva essere individuata nella somma complessiva dei crediti fallimentari acquisiti dalla essa ricorrente, come preteso dall’Agenzia, e pari a € 109.328.931,11 posto che solo una parte minoritaria di quei crediti “verrà effettivamente incassata” trattandosi, come a suo tempo comunicato dal curatore del fallimento all’Agenzia delle Entrate, per la maggior parte di crediti di incerta esazione perché verso altre procedure fallimentari;

2. il ricorso per revocazione è stato dichiarato ammissibile con ordinanza della Sezione 6-5, in data 14 dicembre 2022, n.36670; considerato che: 1.riguardo alla ammissibilità del ricorso va ribadito che non vi sono dubbi.

E’ costantemente affermato che “In tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessapercezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventualeomessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio” (così, per tutte, Cass.28/09/2018, n. 23502);

2. in merito alla fondatezza del ricorso si osserva che, in effetti, come lamentato dalla ricorrente, la Corte di Cassazione nella ordinanza n.13352/2020, decidendo la causa nel merito con rigetto dell’originario ricorso dopo avere accolto la tesi dell’Agenzia in punto di applicazione dell’imposta in misura proporzionale e non fissa come invece affermato dai giudici di merito, è incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., in quanto, ha omesso di rilevare che la contribuente aveva, sin dal primo grado, sollevato un’altra eccezione di illegittimità del provvedimento amministrativo, mai trattata e rimasta assorbita tanto dinanzi al giudice tributario provinciale quanto dinanzi a quello regionale.

Precisamente l’eccezione di violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost.” per essere stata l’imposta proporzionale calcolata sulla intera massa attiva, cioè sull’insieme dei crediti trasferiti alla ricorrente invece che sulla sola parte dei crediti certamente esigibili con esclusione della parte di cui il curatore del fallimento aveva evidenziato la dubbia esigibilità;

3. la ordinanza deve essere pertanto revocata nella parte in cui e solo nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, senza tener conto della ulteriore questione sollevata col medesimo ricorso introduttivo;

4. questa Corte in riferimento alla revocazione di sentenze di appello ha affermato il principio di diritto per cui, qualora la domanda di revocazione concerna una parte della sentenza di appello “rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono” (Cass.n.3465 del 27/11/1972).

Si tratta di affermazioni rese in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno.

Dette affermazioni di principio vanno ribadite anche in riferimento alla revocazione delle pronunce della Corte.

Ove in particolare la domanda di revocazione concerna la parte di una pronuncia di legittimità con cui è stato ritenuto, per errore, inesistente un motivo di appello rimasto in realtà assorbito e la causa è stata decisa nel merito, conservano efficacia le parti a monte e indipendenti rispetto a tale parte e a tale decisione e la rescissione riguarda solo queste ultime;

5. pertanto, all'esito del giudizio, decidendo sul ricorso iscritto nel registro generale con numero d'ordine 11142/2019, fermo restando l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente cassazione della sentenza della CTR della Toscana n.2204/3/2018 già disposto dall’ordinanza di questa Corte oggetto di revocazione, deve rinviarsi la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l'esame del secondo motivo di ricorso originario non esaminato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso per revocazione; cassa la decisione impugnatanei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto nel RGN 11142/2019, ribaditi l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 2204/3/2018, rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Tos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4151/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 13352/2020depositata il 01/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza n. 13352 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di Cassazione, decidendo la questione sul se l’imposta di registro relativa all’omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore debba essere applicata con aliquota proporzionale oppure in misura fissa, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR impugnata, e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. 2. Il ricorso per revocazione si basa su un motivo. 3.L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. considerato che: 1. la ricorrente deduce che la Corte di cassazione, nel decidere nel merito la causa, avrebbe precluso, di fatto ed erroneamente, la possibilità di analisi della domanda subordinata, concernente l’errata determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro, rimasta assorbita nel corso dei giudizi di merito all’esito dei quali essa ricorrente era risultata vittoriosa sulla domanda principale. La ricorrente specifica di avere, nel ricorso originario e poi nell’atto di costituzione in appello, eccepito, in via subordinata rispetto all’eccezione accolta dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, che anche ove l’imposta fosse stata da applicarsi non in misura fissa ma proporzionale, la base imponibile non poteva essere individuata nella somma complessiva dei crediti fallimentari acquisiti dalla essa ricorrente, come preteso dall’Agenzia, e pari a € 109.328.931,11 posto che solo una parte minoritaria di quei crediti “verrà effettivamente incassata” trattandosi, come a suo tempo comunicato dal curatore del fallimento all’Agenzia delle Entrate, per la maggior parte di crediti di incerta esazione perché verso altre procedure fallimentari; 2. il ricorso per revocazione è stato dichiarato ammissibile con ordinanza della Sezione 6-5, in data 14 dicembre 2022, n.36670; considerato che: 1.riguardo alla ammissibilità del ricorso va ribadito che non vi sono dubbi. E’ costantemente affermato che “In tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessapercezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventualeomessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio” (così, per tutte, Cass.28/09/2018, n. 23502); 2. in merito alla fondatezza del ricorso si osserva che, in effetti, come lamentato dalla ricorrente, la Corte di Cassazione nella ordinanza n.13352/2020, decidendo la causa nel merito con rigetto dell’originario ricorso dopo avere accolto la tesi dell’Agenzia in punto di applicazione dell’imposta in misura proporzionale e non fissa come invece affermato dai giudici di merito, è incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., in quanto, ha omesso di rilevare che la contribuente aveva, sin dal primo grado, sollevato un’altra eccezione di illegittimità del provvedimento amministrativo, mai trattata e rimasta assorbita tanto dinanzi al giudice tributario provinciale quanto dinanzi a quello regionale. Precisamente l’eccezione di violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost.” per essere stata l’imposta proporzionale calcolata sulla intera massa attiva, cioè sull’insieme dei crediti trasferiti alla ricorrente invece che sulla sola parte dei crediti certamente esigibili con esclusione della parte di cui il curatore del fallimento aveva evidenziato la dubbia esigibilità; 3. la ordinanza deve essere pertanto revocata nella parte in cui e solo nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, senza tener conto della ulteriore questione sollevata col medesimo ricorso introduttivo; 4. questa Corte in riferimento alla revocazione di sentenze di appello ha affermato il principio di diritto per cui, qualora la domanda di revocazione concerna una parte della sentenza di appello “rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono” (Cass.n.3465 del 27/11/1972). Si tratta di affermazioni rese in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno. Dette affermazioni di principio vanno ribadite anche in riferimento alla revocazione delle pronunce della Corte. Ove in particolare la domanda di revocazione concerna la parte di una pronuncia di legittimità con cui è stato ritenuto, per errore, inesistente un motivo di appello rimasto in realtà assorbito e la causa è stata decisa nel merito, conservano efficacia le parti a monte e indipendenti rispetto a tale parte e a tale decisione e la rescissione riguarda solo queste ultime; 5. pertanto, all'esito del giudizio, decidendo sul ricorso iscritto nel registro generale con numero d'ordine 11142/2019, fermo restando l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la conseguente cassazione della sentenza della CTR della Toscana n.2204/3/2018 già disposto dall’ordinanza di questa Corte oggetto di revocazione, deve rinviarsi la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l'esame del secondo motivo di ricorso originario non esaminato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso per revocazione; cassa la decisione impugnatanei limiti di cui in motivazione; decidendo sul ricorso iscritto nel RGN 11142/2019, ribaditi l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 2204/3/2018, rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Tos
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