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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:C:2025:672
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 settembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 480/24 Ģenerālprokuratūra con l’intervento di:

«ČIEKURI-SHISHKI» SIA,

«[OSCURATO:PERSONA]» SIA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema, Lettonia)] « Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2 – Nozione di persona giuridica “associata” a una persona fisica iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Nozione di fondi e risorse economiche “posseduti, detenuti o controllati” da una tale persona fisica – Articolo 11 – Obbligo di non concedere nessun diritto se la richiesta è presentata dalle persone di cui al paragrafo 1 di tale articolo – Ambito di applicazione – Effetti giuridici – Verifica d’ufficio, da parte di un giudice nazionale, dell’identità delle parti alla luce degli articoli 2 e 11 – RGPD – Articoli 5 e 6 – Divulgazione e pubblicazione in una sentenza dei dati personali di una persona fisica iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 »

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema, Lettonia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 2 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una persona di diritto lettone, la «ČIEKURI-SHISHKI» SIA, e un’altra persona di diritto lettone, la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA, in merito al recupero di un credito dovuto dalla seconda di tali società alla prima.

Un tribunale lettone ha condannato la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA a rimborsare il credito di cui trattasi con sentenza passata in giudicato.

La «[OSCURATO:PERSONA]» è detenuta al 50% dalla «ČIEKURI-SHISHKI» e da una persona giuridica di diritto cipriota, la società «ABACUS (CYPRUS) LIMITED», il cui beneficiario effettivo è una persona fisica oggetto delle misure restrittive adottate dall’Unione nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Adito in sede di impugnazione, il giudice del rinvio deve decidere se, in una situazione del genere, possa dare esecuzione alla sentenza del giudice lettone o se, invece, questa debba essere annullata.

3. La presente causa solleva una serie di questioni relative all’interpretazione del regolamento n. 269/2014, alle quali la Corte deve fornire una risposta al fine di garantire l’efficacia delle misure restrittive.

Esse vertono, tra l’altro, sul potere del giudice nazionale di stabilire, in forza del diritto dell’Unione, se le misure previste da tale regolamento siano applicabili a una persona giuridica, nonché sui criteri che il giudice deve adottare per fondare la sua valutazione.

L’esame di tali questioni richiede un’analisi del rapporto tra l’ordinamento giuridico dell’Unione e il diritto nazionale, in particolare per quanto riguarda il ruolo conferito ai giudici nazionali e l’impatto del regime di misure restrittive sul diritto privato.

Tali questioni interpretative rivestono un’importanza che va ben al di là dell’ambito del procedimento principale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 269/2014

4. L’articolo 1 del regolamento n. 269/2014 così prevede: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 17 marzo 2014 derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale;

v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati. (...)

c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II; (...)».

5. L’articolo 2 di tale regolamento dispone quanto segue: «1.

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».

6. L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che nell’allegato I di quest’ultimo figurano diverse categorie di persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi «nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad essi associati».

7. L’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento ha il seguente tenore: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2».

8. L’articolo 11 del regolamento n. 269/2014 enuncia quanto segue: «1.

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato I;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

2. In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che intende esercitare tale diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento».

9. L’articolo 14 di tale regolamento è formulato nel seguente modo: «1.

Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi». 10. L’articolo 17 di detto regolamento così dispone: «Il presente regolamento si applica: (...)

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; (...)».

2. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336

11. I considerando da 10 a 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 4 ) enunciano quanto segue: «(10) Il 24 febbraio 2022 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha condannato con la massima fermezza l’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione nei confronti dell’Ucraina.

L’alto rappresentante ha indicato che la risposta dell’Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali che individuali. (11) Il 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina.

Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.

Il Consiglio europeo ha concordato, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati, ulteriori misure restrittive che avranno enormi e gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni. (12) Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 26 persone e un’entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014».

B. Diritto lettone

12. Gli articoli 483 e 484 del civilprocesa likums (codice di procedura civile) dispongono che il procuratore generale può, a determinate condizioni, impugnare dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema) talune decisioni giudiziarie passate in giudicato.

III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Il 19 maggio 2015 è stato stipulato un contratto di prestito per EUR 3 407 347,10 tra la «ČIEKURI-SHISHKI», prestatore, e la «[OSCURATO:PERSONA]», prestatario.

14. Il 19 gennaio 2023 la «ČIEKURI-SHISHKI» (in prosieguo: la «ricorrente») ha proposto un ricorso contro la «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «resistente») al fine di ottenere il recupero del capitale e degli interessi del prestito.

Nel ricorso si afferma che le azioni della resistente sono detenute per il 50% dalla ricorrente e per il 50% da una società con sede a Cipro, la «ABACUS (CYPRUS) LIMITED», il cui beneficiario effettivo è una persona fisica, D.

15. Con sentenza del 13 settembre 2023, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga, Lettonia) ha dichiarato che la resistente non aveva ancora rimborsato il capitale preso in prestito né pagato gli interessi a titolo del prestito.

Tale giudice ha quindi accolto il ricorso e ha condannato la resistente a rimborsare alla ricorrente il debito richiesto.

Nella sua sentenza, esso non ha, tuttavia, verificato se le misure restrittive adottate dall’Unione europea relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina fossero applicabili alla ricorrente o alla resistente, in particolare quelle adottate in forza o sul fondamento del regolamento n. 269/2014.

16. Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato il 4 ottobre 2023.

17. Il 12 ottobre 2023 veniva emesso un titolo esecutivo nella causa civile che era inviato al registro dei processi esecutivi.

18. Nell’esercizio dei diritti conferiti dagli articoli da 483 a 484 del codice di procedura civile, il Procuratore generale in carica presentava un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) del 13 settembre 2023, chiedendo l’annullamento di tale sentenza e la sospensione della sua esecuzione durante il procedimento di ricorso.

Il procuratore generale sostiene che, poiché D è stato inserito, con il regolamento di esecuzione 2022/336 che attua il regolamento n. 269/2014, nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I di tale regolamento, le disposizioni di quest’ultimo, in una configurazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si applicano alla resistente.

Esso aggiunge che, tenuto conto del fatto che il ricorso di D è stato presentato successivamente all’inserimento di D in tale elenco, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) avrebbe dovuto verificare se il vero scopo di tale ricorso fosse quello di eludere le misure restrittive adottate nei confronti di D.

19. Con ordinanza dell’8 febbraio 2024, l’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema), che è il giudice del rinvio, ha deciso di avviare la trattazione del ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale sospendendo, al contempo, l’esecuzione della decisione di primo grado.

20. Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 non fornisce una chiara indicazione sul modo in cui stabilire se una persona giuridica come la resistente debba essere considerata come una persona giuridica «associata» a una persona fisica iscritta nell’allegato I di tale regolamento, nel caso in cui la sua struttura finanziaria sia composta da diverse società e quando si accerti che il beneficiario effettivo di una di tali società è una siffatta persona fisica.

Infatti, può essere legittimo supporre, nel caso di specie, che la resistente sia di proprietà di D o eventualmente da esso controllata, in qualità di beneficiario effettivo.

Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se la ricorrente, in quanto persona giuridica che detiene il 50% delle azioni della resistente, possa essere anch’essa qualificata come persona giuridica «associata», a pena di compromettere l’efficacia delle misure restrittive adottate nei confronti di D.

21. Il giudice del rinvio cerca, inoltre di ottenere chiarimenti sull’ambito di applicazione ratione personae e sugli effetti giuridici dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.

In particolare, esso ritiene che non sarebbe giustificato escludere la possibilità, per un giudice nazionale, di statuire e concedere un diritto che rientra in tale disposizione, purché tale giudice precisi espressamente nel dispositivo della decisione che non potrà aver luogo un’esecuzione né volontaria né forzata, fino alla revoca delle misure restrittive nei confronti della persona interessata.

Il giudice del rinvio si interroga altresì sull’obbligo, imposto al giudice dal regolamento n. 269/2014, di esaminare d’ufficio se una delle parti nel procedimento in una causa civile sia una delle persone menzionate all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.

22. In tale contesto, l’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Quali siano le circostanze indicative del fatto che una persona è una persona associata ai sensi dell’articolo 2 del [regolamento n. 269/2014], e se debba essere considerata come persona giuridica associata una persona giuridica le cui azioni appartengono al 50% a una persona giuridica il cui beneficiario effettivo è una persona fisica figurante nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione [2022/336]. 2) In caso di risposta affermativa alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, se debba essere considerata come persona giuridica associata, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, anche una persona giuridica che possiede il 50% delle azioni della persona giuridica descritta nella seconda parte della prima questione pregiudiziale. 3) Se le persone, le entità o gli organismi menzionati all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 269/2014 comprendano anche le persone giuridiche associate, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014. 4) Se il giudice, all’atto dell’esame di qualsiasi domanda, sia obbligato a verificare d’ufficio se una delle parti del procedimento sia una delle persone menzionate all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014. 5) Quali siano gli effetti giuridici derivanti dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo il quale “non è concesso” alcun diritto fatto valere dalle persone di cui a tale articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), oppure se sia ammissibile che tali diritti vengano sottoposti a una valutazione di merito nel caso in cui nel dispositivo della sentenza si dichiari che la sentenza non potrà essere eseguita finché tali persone figurino nell’elenco pertinente. 6) Se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 produca effetti giuridici nel caso in cui il ricorrente non sia una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo, ma una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo sia invece il resistente. 7) Se nella motivazione della sentenza sia necessario rendere noti i dati della persona fisica interessata dalle sanzioni (nome e cognome) e se tali dati personali debbano essere pseudonimizzati al momento della pubblicazione di tale sentenza».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

23. La decisione di rinvio, datata 4 luglio 2024, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 luglio 2024.

24. Il procuratore generale, la ricorrente nel procedimento principale, il governo lettone, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il governo finlandese nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte nel termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

25. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari

26. Il regolamento n. 269/2014 è stato adottato dall’Unione europea il 17 marzo 2014 in risposta alla situazione in Ucraina, in particolare, all’annessione illegale della Crimea da parte della Russia.

In seguito all’avvio della guerra di aggressione condotta dalla Federazione russa contro l’Ucraina nel 2022, tale regolamento ha acquisito una maggiore importanza.

Esso costituisce uno dei principali mezzi di sanzioni mirate contro la Russia.

Esso prevede il congelamento dei fondi delle persone e entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e de delle altre persone di cui all’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC ( 5 ).

Esso vieta, inoltre, di fornire fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a tali persone o entità.

L’elenco ad esso allegato è oggetto di regolari aggiornamenti che includono responsabili politici, oligarchi, militari, imprese e propagandisti legati al Cremlino.

Tali misure rientrano in una risposta più ampia dell’Unione, che comprende altresì sanzioni economiche e commerciali, per esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alle sue azioni militari e rispetti il diritto internazionale.

27. Nel diritto dell’Unione le «misure restrittive» sono adottate con decisioni del Consiglio, che «definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica», nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in forza dell’articolo 29 TFUE.

Poiché le decisioni adottate nell’ambito della PESC non producono effetti diretti nell’ordine giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, esse non possono, da sole, far sorgere obblighi in capo a persone giuridiche o fisiche.

La loro attuazione richiede, quindi, di adottare, sulla base dell’articolo 215 TFUE, «misure necessarie» sotto forma di atti di diritto derivato aventi ad oggetto «l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi» (paragrafo 1) o «misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali» (paragrafo 2) ( 6 ).

28. Nell’esercizio delle competenze che la base giuridica dell’articolo 215 TFUE conferisce al Consiglio quest’ultimo sceglie, generalmente, l’adozione di regolamenti.

Il regolamento n. 269/2014 che è al centro della presente causa, rientra precisamente in tale categoria di atti.

La natura giuridica delle «misure restrittive» rappresenta uno dei diversi aspetti da affrontare nell’esame delle questioni pregiudiziali.

Sarà necessario, inoltre, analizzare le misure concrete che gli organi competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi i loro organi giurisdizionali, devono adottare per dare piena efficacia a tale regolamento nei loro ordini giuridici rispettivi.

La coerenza e l’attuazione effettiva di tali misure sono, infatti, cruciali per garantire gli obiettivi perseguiti dalla PESC in seno all’Unione.

29. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla quarta, quinta, e sesta questione pregiudiziale, che possono essere raggruppate in due assi tematici distinti.

La quarta questione riguarda l’eventuale obbligo, per il giudice nazionale, di verificare d’ufficio se una delle parti del procedimento sia una delle persone menzionate agli articoli 2 e 11 del regolamento n. 269/2014.

Le questioni quinta e sesta riguardano, invece, l’ambito di applicazione nonché gli effetti giuridici dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.

Tratterò tali questioni separatamente.

30. In forza delle norme sulla ripartizione delle competenze nell’ambito della procedura di cooperazione istituita all’articolo 267 TFUE spetta, da un lato, alla Corte interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice nazionale ha identificato, sotto la sua esclusiva responsabilità e alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto della controversia principale, come determinanti per la soluzione della controversia ( 7 ).

Dall’altro lato, spetta a tale giudice applicare tali disposizioni al caso di specie, tenendo conto dell’interpretazione fornita dalla Corte.

Al fine di fornire al giudice nazionale una risposta utile alle questioni poste, includerò nella mia analisi un insieme di disposizioni che potrebbero, fatta salva la valutazione delle circostanze da parte di tale giudice, trovare applicazione ( 8 ).

B. Sulla quarta questione pregiudiziale

31. Con la sua quarta questione il giudice del rinvio intende sapere se l’articolo 2 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 269/2014 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto a verificare d’ufficio se una delle parti nel procedimento è una persona menzionata in tali disposizioni.

32. Come ho spiegato nelle mie osservazioni preliminari, l’Unione ricorre generalmente allo strumento giuridico del regolamento per garantire l’attuazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio nell’ambito della PESC ( 9 ).

Come risulta dal considerando 10 del regolamento n. 269/2014, al fine di garantire l’efficacia di tali misure, è prevista l’entrata in vigore immediata.

Conformemente all’articolo 288, TFUE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Il ricorso a tale strumento giuridico garantisce, quindi, l’applicazione uniforme delle misure restrittive ( 10 ).

In aggiunta, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 269/2014, quest’ultimo si applica a qualsiasi persona, entità o organismo ivi contenuto.

L’attuazione e l’applicazione di tali misure restrittive rientrano nella responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, attraverso le loro autorità competenti.

33. Le disposizioni del regolamento vincolano, in linea di principio, tutti gli organi degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito delle loro rispettive competenze, incluso il potere giudiziario.

Quest’ultimo gioca un ruolo centrale, garantendo l’osservanza del diritto dell’Unione e controllando, se del caso, la legittimità delle misure disposte dallo Stato.

Ciò significa che i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono statuire sulla legittimità degli atti che attuano, sul piano nazionale ( 11 ), le misure restrittive quali le sanzioni o le restrizioni commerciali.

Infatti, il potere giudiziario contribuisce a garantire la certezza del diritto e ad assicurare che le misure siano conformi al quadro giuridico.

Se una misura è giudicata illegittima, il giudice competente può annullarla o modificarla.

In tal modo, il potere giudiziario contribuisce a prevenire gli abusi di potere e a salvaguardare lo Stato di diritto all’interno dell’Unione.

34. Un regolamento che prevede misure restrittive viene attuato principalmente dagli organi dello Stato che hanno una competenza specializzata specifica in materia di vigilanza finanziaria.

Tali organi dispongono dei mezzi necessari e hanno il potere di applicare le sanzioni finanziarie previste, quali il congelamento dei fondi, il divieto di concedere crediti o di effettuare pagamenti a talune persone o organismi.

Essi sono tenuti ad adottare le misure concrete nei confronti delle persone e organismi iscritti negli elenchi di cui al regolamento.

Detti organi, incaricati dell’esecuzione del regolamento nonché, se del caso, delle misure nazionali di attuazione, rientrano, in linea generale – ma non sempre – nel potere esecutivo.

35. In tale contesto, occorre notare che, sebbene l’allegato II del regolamento n. 269/2014 elenchi siti Internet che forniscono informazioni sulle autorità competenti e indirizzi per le notifiche alla Commissione, il regolamento stesso non contiene precisioni sulle autorità nazionali né sul loro ruolo nell’attuazione e nell’applicazione delle misure restrittive.

La circostanza che gli organi o ministeri designati differiscano a seconda degli [OSCURATO:PERSONA] membri rispecchia il riconoscimento di un’ampia autonomia istituzionale riconosciuta a questi ultimi in materia di esecuzione delle misure restrittive.

Ne risulta, tuttavia, che taluni ministeri, come quello dell’Economia e delle Finanze, hanno frequentemente un ruolo particolare, in ragione della loro competenza specializzata nella materia del commercio internazionale e del controllo dei movimenti di capitali ( 12 ).

36. Occorre altresì rilevare che il regolamento n. 269/2014 non contiene neppure disposizioni precise sulla maniera in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano concretamente attuare le misure restrittive.

Non vi è prevista alcuna armonizzazione delle norme procedurali nazionali.

Tale regolamento si limita, piuttosto, a fissare un obiettivo concreto, come il congelamento di taluni fondi o risorse economiche.

Alcuni obiettivi sono formulati anche in modo relativamente ampio, o dipendono da una valutazione delle circostanze concrete, come quando si ordina che persone fisiche menzionate nell’allegato I, o le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad essi associati non possono ricevere o beneficiare, direttamente o indirettamente di fondi o di risorse economiche.

Tali elementi consentono di concludere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di manovra sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati ( 13 ).

37. Tale forma di applicazione e di attuazione decentralizzata delle misure restrittive tiene conto della struttura dell’Unione e del principio di sussidiarietà sancito dal Trattato UE ( 14 ).

Essa riflette altresì la complessità del compito che l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri devono affrontare, in particolare di fronte a una moltitudine di casi in cui le persone o organismi cercano di eludere il regime di sanzioni.

In tale prospettiva, sembra effettivamente opportuno affidare la responsabilità dell’applicazione concreta del regolamento n. 269/2014 nonché dell’adozione, se del caso, di misure nazionali di attuazione, alle autorità nazionali, più vicine ai fatti e che dispongono, peraltro, di una competenza specializzata specifica.

38. Si deve precisare che, nonostante l’attuazione e l’esecuzione decentralizzata delle misure restrittive, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri adottare tutte le misure necessarie per garantire che le misure restrittive dell’Unione non vengano eluse.

L’articolo 29 TUE impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto coordinare i loro sforzi a livello nazionale e sovranazionale per evitare qualunque elusione e, in definitiva, garantire l’efficacia delle sanzioni dell’Unione ( 15 ).

Infatti, come in altri settori comparabili, segnatamente in materia di recepimento di direttive da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la decentralizzazione dell’attuazione e dell’esecuzione delle misure restrittive non può pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione.

39. È questo il motivo per cui la Corte, quando riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in mancanza di disposizioni contrarie di diritto dell’Unione, un’autonomia procedurale, tende a sottolineare che l’applicazione del diritto dell’Unione non deve essere resa praticamente impossibile né eccessivamente difficile.

Un altro limite a tale autonomia procedurale risulta, secondo la giurisprudenza della Corte, dal principio di equivalenza, in forza del quale l’applicazione del diritto dell’Unione non deve essere meno favorevole di quella del diritto nazionale applicabile in situazioni analoghe ( 16 ).

I principi di equivalenza e di effettività costituiscono, infatti, criteri giuridici cruciali che consentono di valutare la conformità di una misura concreta ai requisiti del regolamento n. 269/2014.

40. Pertanto, mi sembra che un’interpretazione di tali principi consenta di rispondere alla quarta questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio.

Come ho già menzionato nelle presenti conclusioni, un regolamento che prevede misure restrittive è attuato principalmente dagli organi dello Stato che intervengono nel settore della vigilanza finanziaria e che dispongono delle competenze necessarie per ordinare misure concrete ( 17 ).

Sebbene il ruolo centrale del giudice nazionale nella garanzia di una tutela giurisdizionale sia incontestabile ( 18 ), difficilmente si può pretendere da un membro del potere giudiziario che disponga, in tutti i casi, delle competenze specializzate necessarie per adottare le misure adeguate nelle situazioni determinate, in particolare per quanto riguarda i beni di una persona iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 In aggiunta, occorre tenere presente che la sua funzione è fondamentalmente diversa da quella dell’esecutivo e che sarebbe problematico, tenuto conto del principio di separazione dei poteri in vigore negli [OSCURATO:PERSONA] membri, affidargli compiti che spettano di norma a quest’ultimo.

41. Ciò posto, non va dimenticato che anche il potere giudiziario è vincolato dalle disposizioni del regolamento n. 269/2014 e che, nell’ambito delle sue competenze, è tenuto ad assicurarne l’applicazione.

In altri termini, anche l’azione del giudice nazionale, come quella degli altri organi dello Stato, deve essere valutata alla luce del principio di effettività nell’applicazione del diritto dell’Unione ( 19 ).

Tuttavia, si deve tenere conto delle condizioni particolari in cui interviene il potere giudiziario, segnatamente del fatto che il giudice nazionale può esercitare soltanto le competenze conferitegli dal diritto nazionale.

Tale limitazione deriva dal principio dello Stato di diritto, che caratterizza i sistemi giuridici di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione.

42. A tale proposito, occorre anzitutto tenere presente che il procedimento civile, nei sistemi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è caratterizzato, principalmente, dal principio del contraddittorio, secondo cui il giudice acquisisce il proprio convincimento sulla base di argomenti presentati dalle parti.

Inoltre, il principio dispositivo, in procedura civile ( 20 ), consente alle parti di decidere liberamente di avviare un procedimento, definirne l’oggetto e portarlo a termine.

In altri termini, il giudice civile è tenuto, in linea di principio, a prendere in considerazione solo gli elementi dedotti dalle parti della controversia.

Le parti hanno, quindi, il controllo dell’oggetto della controversia e il giudice adotta, in linea di principio, una posizione passiva ( 21 ).

Fanno eccezione i cosiddetti «fatti notori», che sono generalmente noti o, quantomeno, familiari al giudice che ha una competenza specializzata personale in un settore particolare e può quindi tenerne conto nel suo ragionamento.

Tali caratteristiche differenziano fondamentalmente il giudice civile da altri organi dello Stato, come il pubblico ministero nel procedimento penale, che possono, invece, avviare indagini d’ufficio.

43. In tale contesto, si deve ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui il diritto dell’Unione, in linea di principio, non impone al giudice nazionale di esaminare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo lo obblighi ad esorbitare dai limiti della controversia quale è stata circoscritta dalle parti.

Siffatta limitazione del potere del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti.

Di conseguenza, conformemente a tale giurisprudenza, il giudice nazionale può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui l’interesse pubblico esige il suo intervento ( 22 ).

Tale punto richiede spiegazioni più approfondite.

44. La Corte ha identificato, nella sua giurisprudenza, una serie di ipotesi nelle quali essa ha riconosciuto che il giudice nazionale è tenuto a rilevare d’ufficio una violazione delle norme di diritto dell’Unione ( 23 ).

Tali ipotesi hanno in comune la circostanza che la norma di diritto applicabile ha carattere vincolante e conferisce diritti ai singoli.

La Corte ha stabilito che il giudice nazionale, nell’interesse pubblico di tutelare i diritti conferiti dal diritto dell’Unione, è tenuto a rilevare d’ufficio una siffatta violazione, e quindi a oltrepassare i limiti delineati dalle parti, qualora, in nome di un interesse pubblico alla tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, una delle parti del procedimento subirebbe un pregiudizio, nella misura in cui tale tutela non potrebbe essere garantita altrimenti, in particolare perché non era in grado, in forza del diritto nazionale, di farla valere o, ancora, quando nessun’altra forma di tutela è prevista da tale diritto.

45. Sebbene la giurisprudenza citata al punto precedente si basi su considerazioni legate alla tutela di diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, non mi sembra escluso che un tale approccio possa altresì essere applicato in ipotesi in cui non si tratta di salvaguardare un interesse pubblico consistente nella tutela di diritti soggettivi degli individui, ma piuttosto di garantire la realizzazione di un interesse pubblico autonomo, proprio dell’Unione in quanto organizzazione sovranazionale e soggetto di diritto internazionale capace di esercitare un’azione esterna tendente ad assicurare il rispetto dell’ordine internazionale fondato su regole ( 24 ). [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite, pietra angolare di tale ordine giuridico, ha lo scopo di salvaguardare la pace e la sicurezza mondiali.

L’Unione si è solennemente impegnata a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo ( 25 ).

46. Nel caso di specie, è evidente che esiste un interesse pubblico a un’applicazione efficace del regolamento n. 269/2014 che, a mio parere, giustifica un adeguamento dei limiti dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri per rispondere alle esigenze di realizzazione degli obiettivi della PESC all’interno dell’Unione ( 26 ).

La diversità delle tradizioni giuridiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri non può costituire un ostacolo né offrire in tal modo la possibilità di eludere il regime di sanzioni dell’Unione.

Ciò avverrebbe, tuttavia, se le persone iscritte nell’allegato I di tale regolamento potessero effettuare operazioni negli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui legislazione nazionale sarebbe piuttosto permissiva.

Peraltro, occorre evitare di portare controversie dinanzi a giudici che non applicherebbero le misure restrittive dell’Unione con il rigore necessario.

47. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) ha particolare rilevanza per l’esame delle questioni pregiudiziali, in quanto ricorda che i giudici nazionali hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione.

Secondo la Corte, tale requisito si impone in tutte le controversie di cui sono investiti, incluso nell’ambito di procedimenti civili ( 28 ).

Occorre altresì osservare che tale sentenza muove dal principio secondo cui è compito dei giudici nazionali agire in presenza di elementi di prova che inducano a ritenere che una persona ha violato il diritto dell’Unione ( 29 ).

Sebbene tale sentenza non riguardi direttamente il regime delle misure restrittive dell’Unione, ma la protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da uno Stato terzo - nella specie le misure restrittive adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] - si iscrive, tuttavia, in un ambito connesso rientrante nel diritto delle sanzioni internazionali, il che giustifica che sia presa in considerazione nell’ambito dell’analisi giuridica.

Alla luce di tale giurisprudenza, risulta legittimo imporre ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri di contribuire attivamente, nell’ambito di procedimenti in materia civile, a evitare qualsiasi elusione delle sanzioni dell’Unione imposte dal regolamento n. 269/2014.

48. Infine, nell’ambito dell’analisi, occorre ricordare la nozione di «elusione», come definita dalla giurisprudenza della Corte.

Nella sentenza Afrasiabi e a. ( 30 ), la Corte ha precisato che tale nozione designa le attività che hanno per obiettivo o per risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione delle misure dell’Unione, in altri termini, attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di vanificare i divieti imposti dall’Unione( 31 ).

La definizione data dalla Corte è deliberatamente ampia e mette in evidenza l’importanza dell’« objet » delle attività di elusione – vale a dire i loro effetti potenziali – in aggiunta al loro « effet », vale a dire le loro conseguenze concrete.

Ne deriva che per «elusione» devono essere comprese non solo le attività vanificano effettivamente gli obiettivi delle misure restrittive, ma anche quelle che mirano a farle fallire, indipendentemente dal loro risultato effettivo ( 32 ).

Tenuto conto delle sfide che devono affrontare l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, sembrano essere necessarie contromisure forti.

49. La Corte si è fondata, nel suo ragionamento, sull’interpretazione di una disposizione ( 33 ) che corrisponde, in sostanza, all’articolo 9 del regolamento n. 269/2014 e che il giudice nazionale dovrà, se del caso, applicare nella controversia principale, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni.

Si tratta di una questione centrale diretta a prevenire l’elusione delle sanzioni.

Mentre altre disposizioni vietano atti concreti – come la messa a disposizione di risorse economiche a persone iscritte nell’elenco( 34 ) – l’articolo 9 di tale regolamento intende, dal canto suo, le forme indirette o dissimulate di atti che consentono di eludere tale divieto.

Il suo obiettivo normativo è quello di colmare le lacune che possono sorgere nel caso di elusione delle sanzioni medianti azioni indirette.

Tale disposizione svolge, quindi, il ruolo di una clausola di salvaguardia destinata a garantire che anche le strategie di elusione le più creative o dissimulate siano coperte.

50. Per le ragioni che ho appena esposto ritengo che dovrebbe essere richiesto un intervento d’ufficio del giudice nazionale nei casi in cui gli argomenti delle parti, i fatti di cui il giudice è a conoscenza o le circostanze della causa consentano di considerare, sulla base di indizi, che l’articolo 2 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 269/2014 siano applicabili ad una delle parti della controversia.

Solo a tale condizione si può evitare che il giudice nazionale sia costretto all’inerzia e sia obbligato, contro il proprio convincimento, a consentire ad una persona iscritta nell’allegato I di sottrarsi all’applicazione delle misure restrittive previste.

Il giudice non deve contribuire ad un’elusione delle sanzioni né intenzionalmente né per negligenza.

51. Per non far gravare sul giudice nazionale esigenze insormontabili nella pratica, gli obblighi ad esso incombenti non devono essere eccessivi.

Il principio di effettività sarebbe già rispettato se, in presenza di indizi, il giudice si rivolge alle autorità competenti, nell’ambito dei suoi poteri, al fine di ottenere informazioni supplementari: sull’identità e il grado di coinvolgimento della persona di cui trattasi.

Tali autorità specializzate dovrebbero rispondere senza indugio alla richiesta del giudice, in uno spirito di leale cooperazione ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Se i sospetti sull’identità di una delle parti della controversia come persona soggetta alle misure restrittive fossero confermati, il giudice dovrebbe allora adottare le misure adeguate, quali previste dal regolamento n. 269/2014 e dal diritto nazionale.

52. Indizi che potrebbero suggerire un possibile coinvolgimento di persone iscritte nell’elenco delle sanzioni dell’Unione potrebbero, in particolare, includere la cittadinanza di taluni associati, come eventuali operazioni finanziarie transfrontaliere che transitano attraverso la Russia o [OSCURATO:PERSONA] che intrattengono stretti legami economici con essa.

Ciò posto, si deve sottolineare che non è possibile stabilire, per sua natura, un elenco esaustivo dei criteri pertinenti.

La prassi deve quindi restare evolutiva e adattarsi alle circostanze concrete e attuali ( 35 ).

A tal fine, strumenti di soft law , come le linee guida pubblicate tanto dall’Unione quanto dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, costituiscono una fonte di orientamento utile ( 36 ).

Tali liee guida mirano a rispondere alla sfida rappresentata dall’armonizzazione delle prassi nazionali in materia di attuazione delle sanzioni ( 37 ).

53. Risulta, quindi, necessario che il giudice intervenga sin dalla fase contenziosa per evitare che siano compiute azioni tali da pregiudicare gli obiettivi del regolamento n. 269/2014, come per esempio, l’esecuzione di crediti derivanti da contratti che coinvolgono persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento.

È legittimo attendersi da un giudice, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi ad esso, che sia in grado di comprendere rapporti giuridici civili complessi e di identificare le situazioni in cui talune operazioni potrebbero avere lo scopo di eludere il regime di sanzioni dell’Unione.

54. Il giudice dispone, inoltre, delle prerogative processuali che gli consentono di adottare le misure cautelari o correttrici necessarie, come il rifiuto di concedere un titolo esecutivo fondato su un contratto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 269/2014.

Tuttavia, non mi sembra sufficiente, tenuto conto degli interessi dell’Unione, rinviare l’applicazione delle misure restrittive alla fase esecutiva.

Un tale approccio comporterebbe un intervento dello Stato in una fase molto avanzata del procedimento civile, con il rischio che l’ufficiale giudiziario si trovi nell’impossibilità di valutare se l’esecuzione di un titolo viola le prescrizioni del regolamento n. 269/2014.

55. Infatti, salvo manifesti elementi in senso contrario, un titolo giudiziario esecutivo si presume legittimo in forza del diritto nazionale.

La certezza del diritto esige che le eccezioni di merito contro un tale titolo esecutivo siano, in linea di principio, respinte in quanto irricevibili.

Inoltre, si deve rilevare che, in un caso del genere, solo il credito da eseguire da parte dell’ufficiale giudiziario sarebbe oggetto di un esame della compatibilità rispetto alle disposizioni del regolamento n. 269/2014, ad esclusione di eventuali altri crediti connessi rientranti nella medesima controversia.

56. Pertanto, ritengo che, se si privilegiasse l’intervento dell’ufficiale giudiziario nella fase dell’esecuzione di un titolo giudiziario invece di quello del giudice nella fase contenziosa per valutare l’applicabilità delle misure restrittive, come sembra suggerire il governo lettone nelle osservazioni scritte, esisterebbe, a mio avviso, un rischio non trascurabile che il regolamento n. 269/2014 non sia applicato con il rigore richiesto.

Di conseguenza, occorre respingere un tale approccio.

57. Nell’interesse dell’effettività del diritto dell’Unione, risulta, quindi opportuno imporre al giudice nazionale d’intervenire d’ufficio, anche sollecitando i servizi competenti, al fine di esaminare l’applicabilità dell’articolo 2 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 269/2014, ma unicamente nei casi summenzionati, ovvero quando le parti sollevano espressamente tale questione, o quando i fatti portati alla conoscenza del giudice o le circostanze della causa consentono di considerare che tali disposizioni sono applicabili ( 38 ).

58. Per quanto riguarda la presente causa, si deve rilevare che il giudice del rinvio fa riferimento all’atto introduttivo dell’impugnazione proposta dal procuratore generale, da cui deriva che la causa civile contiene apparentemente elementi che consentono di supporre che le disposizioni del regolamento n. 269/2014 siano applicabili alla resistente ( 39 ).

Peraltro, tale giudice indica che la ricorrente, che detiene parte del capitale sociale della resistente, è a sua volta una persona associata alla resistente e al suo membro «ABACUS (CYPRUS) LIMITED».

Nessuna indicazione più precisa figura nella decisione di rinvio.

59. A tale proposito, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale ( 40 ).

Di conseguenza, spetterà ai giudici lettoni esaminare le circostanze della controversia principale, in particolare valutare gli elementi di prova prodotti dal procuratore generale, e determinare se siano applicabili le disposizioni del regolamento n. 269/2014.

60. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che il giudice adito è tenuto a verificare d’ufficio, qualora sia in presenza di indizi, se una delle parti del procedimento figura tra le persone di cui all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento n. 269/2014, e, a tal fine, ad esercitare tutti i poteri istruttori di cui dispone.

In particolare, esso è tenuto a richiedere le informazioni necessarie presso le autorità competenti specializzate, per essere in grado di effettuare tale esame.

Tale obbligo di verifica si estende anche alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi associati alle parti nel procedimento.

C. Sulla quinta questione pregiudiziale

61. Con la quinta questione il giudice del rinvio intende determinare quali siano gli effetti giuridici derivanti dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo il quale «non è concesso» alcun diritto se la richiesta è presentata dalle persone di cui tale articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), oppure se sia ammissibile che tali diritti vengano sottoposti a una valutazione di merito nel caso in cui nel dispositivo della sentenza si dichiari che la sentenza non potrà essere eseguita finché tali persone figurino nell’elenco pertinente.

62. Prima di esaminare il contenuto normativo dell’articolo 11 del regolamento n. 269/2014, sembra opportuno, a fini di chiarezza, ricordare brevemente la finalità dell’articolo 2 di tale regolamento, dato che queste due disposizioni presentano un nesso stretto e complementare.

È solo alla luce dell’obiettivo perseguito da tale articolo 2 – che costituisce la disposizione centrale del regime delle sanzioni – che si può pienamente comprendere la funzione di tale articolo 11.

63. A tale riguardo, occorre sottolineare che le misure restrittive di natura finanziaria previste dall’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 comprendono, da un lato, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche designate e, dall’altro, il divieto di mettere a disposizione delle stesse persone fondi o risorse economiche.

64. Occorre precisare che, come risulta dalle linee guida del Consiglio relative all’attuazione delle misure restrittive rientranti nella PESC( 41 ), tali misure non incidono sul diritto di proprietà delle persone interessate sui beni congelati.

In particolare, esse non comportano un trasferimento di proprietà dei fondi e delle risorse.

Infatti, la Corte ha già dichiarato che la misura di congelamento è una misura cautelare che non è intesa a privare della loro proprietà le persone interessate dalla misura, essendo tali misure, per loro natura, temporanee e reversibili( 42 ).

Il regolamento n. 269/2014 non vieta né la validità né la conclusione di contratti di contratti con persone rientranti nell’allegato

I. In altri termini, la validità dei contratti in materia civile rimane, in linea di principio, intatta.

65. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 vieta la messa a disposizione di fondi o di risorse economiche qualora essa possa procurare un vantaggio, diretto o indiretto, a una persona designata.

Ne consegue che un contratto non può essere eseguito se la sua esecuzione ha l’effetto di concedere un pagamento o qualsiasi altro vantaggio economico a tale persona.

Tale divieto si estende a qualsiasi prestazione, cessione o servizio previsto contrattualmente a favore di una persona designata.

66. È vietato, ai sensi di tale disposizione, mettere indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche, vale a dire procurare un vantaggio non direttamente alla persona designata, bensì a un terzo, qualora tale vantaggio vada indirettamente a beneficio di detta persona.

Il divieto di messa a disposizione indiretta di fondi o di risorse economiche si applica anche nei confronti di entità non designate se vi sono fondati motivi di ritenere che i fondi o le risorse economiche saranno trasferiti, in tutto o in parte, a una persona designata.

Si deve presumere, in linea di principio, una tale messa a disposizione indiretta quando le risorse economiche sono messe a disposizione di una persona non designata che è detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona designata ( 43 ).

67. Come ricordato dalla Corte nella sentenza Möllendorf e Möllendorf-Niehuus ( 44 ), la nozione di «messa a disposizione» deve essere interpretata estensivamente e comprende qualsiasi operazione che consenta a una persona designata di accedere, direttamente o indirettamente, ad una risorsa economica, ivi compresa qualsiasi prestazione eseguita in forza di un contratto sinallagmatico( 45 ).

Basandosi su tale giurisprudenza, il Consiglio ha precisato nelle linee guida che i regolamenti che impongono misure di congelamento «vietano il compimento di atti esecutivi di contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore dei regolamenti» ( 46 ).

68. Ne risulta che il primato del diritto dell’Unione conduce ad una sospensione di fatto degli obblighi contrattuali incompatibili con il regime di sanzioni, fintantoché quest’ultimo resta in vigore.

È in tal senso che occorre interpretare la formulazione delle linee guida del Consiglio secondo cui, una volta in vigore, i regolamenti che istituiscono misure di congelamento «prevalgono su tutti gli accordi contrattuali incompatibili» ( 47 ).

Sebbene tali linee guida utilizzino una terminologia giuridicamente poco precisa, è evidente che è prevista una sospensione temporanea delle obbligazioni contrattuali, nel caso in cui la loro esecuzione pregiudichi gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 269/2014.

Tale constatazione vale per tutte le versioni linguistiche esaminate ( 48 ), il che sembra spiegarsi con la volontà di lasciare agli ordinamenti giuridici nazionali il compito di determinare le modalità esatte di attuazione di tale effetto sospensivo.

69. Per contro, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, oggetto della quinta e sesta questione pregiudiziale, ha lo scopo di garantire, sul piano procedurale, l’efficacia dell’articolo 2 di tale regolamento, impedendo che una persona designata possa far valere, in via giurisdizionale, un diritto il cui esercizio contravverrebbe alle misure restrittive.

Pertanto, anche quando una sentenza favorevole è stata ottenuta dinanzi a un giudice nazionale, la sua esecuzione rimane sospesa per tutto il tempo in cui la persona interessata è soggetta alle sanzioni dell’Unione.

70. Parimenti, tale disposizione mira a tutelare la controparte che rispetta gli obblighi imposti dal regolamento n. 269/2014 contro azioni di responsabilità intentate dalla parte designata, in particolare per il risarcimento di un danno o a titolo di una garanzia contrattuale ( 49 ).

In assenza di un siffatto meccanismo procedurale, la controparte si troverebbe di fronte ad una situazione insostenibile, costretta a scegliere tra esporsi a sanzioni penali nell’esecuzione del contratto ( 50 ) e rischiare una condanna civile rifiutando di eseguirlo.

In quanto disposizione di natura procedurale, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento spetta principalmente ai giudici nazionali, purché siano soddisfatte le condizioni legali ivi previste.

71. Come giustamente rilevato dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 mira essenzialmente a garantire l’attuazione effettiva delle misure restrittive, senza tuttavia procedere a un’armonizzazione delle norme procedurali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali conservano al riguardo la loro autonomia, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività già menzionati nelle presenti conclusioni ( 51 ).

La condizione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo cui «non è concesso alcun diritto» prevista da tale disposizione, deve quindi essere attuata secondo le procedure previste dal diritto nazionale, cosicché non si possono esercitare diritti qualora ciò comporti una violazione dell’obbligo sancito dall’articolo 2 di detto regolamento.

72. Occorre precisare, infine, che il regolamento n. 269/2014 non pregiudica il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali.

Infatti, l’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento sancisce espressamente il diritto delle persone di cui al paragrafo 1 a un controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali fondato sulle disposizioni di detto regolamento.

Inoltre, il paragrafo 2 impone a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che invochi un diritto nell’ambito di un procedimento, l’onere di provare che l’esecuzione di tale diritto non è vietata ai sensi del paragrafo 1.

73. In tale prospettiva, occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 269/2014 devono essere interpretate alla luce del considerando 6 di tale regolamento, il quale precisa, segnatamente, che detto regolamento deve essere applicato nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, garantiti dall’articolo 47 della stessa.

Ne consegue che il giudice nazionale competente, chiamato a pronunciarsi sull’eventuale applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 269/2014, è tenuto a rispettare la [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima ( 52 ).

74. Dalle considerazioni che precedono risulta che, quando un procedimento ha ad oggetto un diritto vertente, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, su un contratto la cui esecuzione è pregiudicata da misure restrittive, il giudice nazionale è tenuto, conformemente al proprio quadro procedurale, a garantire il risultato prescritto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, vale a dire a «non concedere alcun diritto».

In altri termini, esso non deve concedere tale diritto.

Tale interpretazione è confermata dall’analisi di tutte le versioni linguistiche esaminate ( 53 ).

75. Tale disposizione non esclude la modalità procedurale ipotizzata dal giudice del rinvio di statuire nel merito di una tale richiesta, a condizione che il dispositivo della sentenza sia accompagnato da una clausola che ne vieta l’esecuzione fintantoché le persone interessate rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014.

Una siffatta modalità procedurale consentirebbe di ridurre il rischio di un’insufficiente efficacia dell’attuazione delle misure restrittive in caso di intervento statale unicamente nella fase dell’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario ( 54 ).

Essa sarebbe, inoltre, rispettosa dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento ( 55 ).

76. In sostanza, l’obbligo di garantire l’efficacia delle misure restrittive adottate dall’Unione giustifica l’inosservanza temporanea degli obblighi contrattuali di cui trattasi.

Per contro, qualora il procedimento riguardi un diritto che non si può ritenere che riguardi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, un contratto sulla cui esecuzione incidono le misure restrittive, il giudice nazionale può concederlo anche quando la richiesta è presentata da una persona designata o da qualsiasi persona che agisca per il tramite o per conto di detta persona.

77. Il giudice nazionale può quindi, in linea di principio, statuire sul merito del ricorso, purché non conceda i diritti di cui al divieto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.

Se il quadro procedurale nazionale lo consente, esso può anche sospendere l’esame della richiesta fino a quando il richiedente non rientri più nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento.

In ogni caso, esso può concedere diritti che non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto.

Inoltre, in forza dell’articolo 7 di detto regolamento, i pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato non sono vietati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, a condizione che i relativi interessi, profitti e altri pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale articolo.

Ne consegue che non tutte le richieste di natura civile sono automaticamente escluse.

Occorre, invece, valutare ciascuna richiesta alla luce del suo oggetto, dello status giuridico delle parti in causa e dei suoi effetti economici.

78. Pertanto, una richiesta diretta all’accertamento dell’esistenza di un diritto, priva di qualsiasi effetto esecutivo, può essere ammissibile in determinate circostanze.

Un giudice nazionale può pronunciarsi su richieste di natura civile solo se è in grado di garantire che la sua decisione non violi le disposizioni relative alle sanzioni previste dal regolamento n. 269/2014, in quanto, ad esempio, tale decisione conferisce direttamente o indirettamente alla persona designata un vantaggio economico vietato dalle sanzioni.

Infine, è importante notare che le autorità competenti possono concedere deroghe a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e di altre disposizioni di tale regolamento.

Tali autorizzazioni mirano a conciliare l’applicazione delle sanzioni con le esigenze della tutela giuridica.

79. Per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti, propongo di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 deve essere interpretato nel senso che non vieta di esaminare nel merito una causa, ma vieta di concedere, in tutto o in parte, un diritto vertente su un contratto la cui esecuzione è interessata, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da misure restrittive.

La decisione di un giudice nazionale il cui dispositivo prevede che tale decisione non sia esecutiva fintantoché il ricorrente rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014 corrisponde, in linea di principio, a tale divieto.

D. Sulla sesta questione pregiudiziale

80. Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 produce effetti giuridici nel caso in cui il ricorrente non sia una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo, ma una siffatta persona sia invece il resistente.

81. Occorre, in primo luogo, ricordare che l’oggetto di tale disposizione consiste nell’impedire l’esecuzione civile di contratti o di crediti che possano contravvenire alle sanzioni previste dal regolamento n. 269/2014.

Tali sanzioni comprendono, in particolare, il congelamento dei beni di determinate persone fisiche o giuridiche, elencate tassativamente nell’allegato I di tale regolamento ( 56 ), nonché il divieto di mettere a loro disposizione risorse economiche o fondi.

82. A tale proposito, occorre rilevare che nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

( 57 ), la Corte ha ritenuto che, per raggiungere tali obiettivi, è non soltanto legittimo, ma anche indispensabile che le definizioni delle nozioni di «congelamento di fondi» e di «congelamento di risorse economiche» siano oggetto di un’interpretazione estesa, in quanto si tratta di impedire qualsiasi uso delle utilità economiche congelate che permetta di eludere i regolamenti in questione e di sfruttare le faglie del sistema ( 58 ).

Tale interpretazione estesa comporta che tutti i beni di una persona designata devono essere congelati, compresi i fondi provenienti da quest’ultima e quelli ad essa destinati ( 59 ).

83. Inoltre, occorre osservare che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 non si limita ai procedimenti civili in senso stretto, ma si applica alle decisioni il cui riconoscimento, la cui esecuzione o i cui effetti giuridici potrebbero pregiudicare l’efficacia delle misure restrittive previste da tale regolamento.

Pertanto, tale disposizione non si rivolge direttamente alle parti della controversia – attore o convenuto – in quanto tali, ma impone ai giudici l’obbligo generale di non mettere decisioni che possano eludere la finalità delle sanzioni.

84. Infatti, qualora un richiedente intenda far valere diritti derivanti da un contratto che rientra nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 – in particolare con una persona oggetto delle sanzioni – o avente lo scopo di compromettere gli obiettivi perseguiti da tale regolamento, il giudice adito è obbligato a non concedere alcun diritto.

L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento mira, quindi, a garantire l’efficacia delle misure restrittive dell’Unione e può, a tale titolo, produrre effetti giuridici nei confronti di entrambe le parti in causa, a seconda della persona che trarrebbe benefici dall’operazione ( 60 ).

85. Peraltro, occorre condividere l’analisi della Commissione secondo cui l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 si riferisce espressamente a un «diritto» ( 61 ), termine la cui portata è molto più ristretta di quella di «procedimento».

Infatti, una persona che figura nell’allegato I di tale regolamento può intervenire in un procedimento sia in qualità di convenuta sia in qualità di ricorrente, in particolare nell’ambito di una domanda riconvenzionale.

Un tale diritto può, in linea di principio, essere esercitato da una delle parti del procedimento.

Di conseguenza, l’applicabilità di tale disposizione deve sempre essere valutata alla luce delle circostanze concrete della causa.

86. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 deve essere interpretato nel senso che vieta di concedere un diritto rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, sia esso fatto valere dal ricorrente o dal resistente nel procedimento.

VI. Conclusione

87. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema, Lettonia): 1) L’articolo 2 e l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, devono essere interpretati nel senso che: il giudice adito è tenuto a verificare d’ufficio, qualora sia in presenza di indizi, se una delle parti del procedimento figuri tra le persone di cui all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento e, a tal fine, ad esercitare tutti i poteri istruttori di cui dispone.

In particolare, esso è tenuto a richiedere le informazioni necessarie presso le autorità competenti specializzate, per essere in grado di effettuare tale esame.

Tale obbligo di verifica si estende anche alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi associati alle parti nel procedimento. 2) L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2023/1765, deve essere interpretato nel senso che: – non vieta di esaminare nel merito una causa, ma vieta di concedere, in tutto o in parte, un diritto vertente su un contratto la cui esecuzione è interessata, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da misure restrittive.

La decisione di un giudice nazionale il cui dispositivo prevede che tale decisione non sia esecutiva fintantoché il ricorrente rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento corrisponde, in linea di principio, a tale divieto. – vieta di concedere un diritto rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, sia esso fatto valere dal ricorrente o dal resistente nel procedimento. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2014, L 78, pag.

6. 3 GU 2023, L 226, pag.

3. 4 GU 2022, L 58, pag.

1. 5 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 6 La Corte considera l’articolo 215 TFUE come un collegamento tra gli obiettivi del Trattato UE in materia di PESC e le azioni dell’Unione che comportano misure restrittive rientranti nel Trattato FUE [v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 89), e del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 45)]. 7

V. sentenza del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (C‑274/09, EU:C:2011:130, punti 29 e 36). 8 Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte enucleare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia [v. sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras (C‑354/21, EU:C:2023:184, punto 35)]. 9

V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni. 10

V. sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 89), e del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 56). 11 Il giudice dell’Unione e il giudice nazionale esercitano un controllo giurisdizionale nell’ambito delle competenze che gli sono rispettivamente attribuite.

Il controllo degli atti dell’Unione come il regolamento n. 269/2014 rientra nella competenza del giudice dell’Unione.

Per contro, spetta al giudice nazionale garantire la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti statali adottati a livello nazionale in esecuzione o in applicazione di tali atti dell’Unione. 12 Giumelli, F., Geelhoed, W., de Vries, M., e Molesini, A., «United in diversity? A study on the implementation of sanctions in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]?», EU Sanctions at the Intersection of Development, Trade, and CFSP , vol. 10, n. o 1 (2022), pag.

41. 13 Portela, C., Olsen, K., «Mise en œuvre et suivi des régimes de sanctions de l’UE, y compris des recommandations visant à renforcer les capacités de l’UE à mettre en œuvre et à surveiller les sanctions», Étude du Parlement européen du 10 octobre 2023 , pag.

26. 14 Starski, P., «United in Sanctions? [OSCURATO:PERSONA] on the EU Practice of “[OSCURATO:PERSONA]” in the Face of the [OSCURATO:PERSONA] against Ukraine», The EU Reexamined , 2024, pag.

256. 15 Finelli, F., «Countering circumvention of restrictive measures: the EU response»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 60, n. o 3 (2023), pag. 737. 16

V. sentenze del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] (C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 31), del 7 aprile 2022, Caixabank (C‑385/20, EU:C:2022:278, punto 47), e del 13 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑230/24, EU:C:2025:177, punto 20). 17

V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni. 18

V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 19 Blair, W., «The legal effect of sanctions against Russia on financial and commercial transactions», International sanctions: Monetary and financial law perspectives , Leiden 2024, pag.

313. L’autore indica che i giudici statali non-costituiscono gli strumenti principale dell’attuazione delle sanzioni.

Tuttavia, nella misura in cui le decisioni che emettono hanno l’effetto di attuare e riconoscere, direttamente o indirettamente, tali sanzioni, tale effetto costituisce un elemento determinante della loro efficacia globale. 20

V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Vedial/UAMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:457, paragrafo 28).

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] generale il principio dispositivo è particolarmente utile in quanto si riferisce a determinate caratteristiche del processo, di regola civile, che si concretizzano nel riconoscimento dell’autonomia privata delle persone.

Alle parti, quali titolari dell’azione, spetta non soltanto avviare o portare a termine quest’ultima, ma anche definirne l’oggetto.

Si tratta – dopo tutto – del riflesso processuale della facoltà di disporre dei propri diritti che, sul piano materiale, si manifesta con la preminenza della volontà contrattuale.

Costituisce la ratio di tale principio il fatto che il titolare di diritti su una cosa, sia pure potenziale o presunto, deve poter conservare la detta facoltà di disposizione agli effetti di portare tali diritti in giudizio, reclamandoli o cedendoli, in tutto o in parte, mediante rinuncia o acquiescenza, in somma, definendo la lite. 21 Purché le parti possano disporre dell’oggetto della controversia secondo il diritto materiale. 22

V. sentenze del 17 dicembre 2009, Martín (C‑227/08, EU:C:2009:792, punto 20), del 26 aprile 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 33), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punto 45). 23 L’obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il rispetto del diritto dell’Unione si applica a talune disposizioni che rientrano nella tutela dei consumatori [v. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata)] e nella protezione internazionale [v. sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 94), e del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 52)]. 24

V. sentenza del 4 ottobre 2024, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑779/21 P e C‑799/21, EU:C:2024:835, punto 133). 25 V., tra l’altro, considerando 11 del preambolo, articolo 3, paragrafo 5, articolo 21, paragrafo 2, lettera c), e articolo 42, paragrafo 1, TUE.

V. sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio (C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 62). 26 Blair, W., «The legal effect of sanctions against Russia on financial and commercial transactions», International sanctions: Monetary and financial law perspectives , Leiden 2024, pag.

313. L’autore sembra ritenere che l’applicazione delle sanzioni dell’Unione rientri nell’ordine pubblico. 27 Sentenza del 21 dicembre 2021 (C‑124/20, EU:C:2021:1035). 28 Sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 55, 59 e 60). 29 Sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 67 e 68). 30 Sentenza del 21 dicembre 2011 (C‑72/11, EU:C:2011:874). 31

V. sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a. (C‑72/11, EU:C:2011:874, punti 60 e 62). 32 Finelli, F., «Countering circumvention of restrictive measures: the EU response»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 60, n. o 3 (2023), pag. 734. 33 Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 2007, L 103, pag. 1). 34

V. paragrafo 63 e seguenti delle presenti conclusioni. 35 [OSCURATO:PERSONA], E., «[OSCURATO:PERSONA] sanctions regime on the [OSCURATO:PERSONA] from 2014 to 2022», Quaderns IEE: Revista de l’Institut d’[OSCURATO:PERSONA] , vol. 2, n o 1 (2023), pag.

55. 36 Gli orientamenti contenuti nelle linee guida della Commissione sembrano particolarmente utili (v., a tale riguardo, Circumvention red flags related to business partners and customers , nel documento «Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention»). 37 Giumelli, F., Geelhoed, W., de Vries, M., e Molesini, A., «United in diversity? A study on the implementation of sanctions in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]?», op. cit., pag.

38. 38

V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 39

V. punto 4 della decisione di rinvio. 40

V. sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punto 27). 41

V. punto 32 del documento intitolato «Misure restrittive (sanzioni) – Aggiornamento delle migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive» del 3 luglio 2024 (in prosieguo: le «linee guida») (n. doc. prec.: 10572/22). 42

V. sentenza del 15 dicembre 2022, Instrubel e a. (C‑753/21 e C‑754/21, EU:C:2022:987, punto 50 e giurisprudenza citata). 43 Niestedt, M., EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Krenzler, H. G, Herrmann, C., Niestedt, M., «V.

Embargo- und Sanktionsmaßnahmen», C.H.

Beck, 2015, punto

50. 44 Sentenza dell’11 ottobre 2007 (C‑117/06, EU:C:2007:596). 45

V. sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus (C‑117/06, EU:C:2007:596, punto 56). 46

V. punto 33 degli orientamenti. 47

V. punto 33 degli orientamenti. 48

V. le versioni in lingua spagnola (« prevalece sobre cualquier acuerdo contractual incompatible »), danese (« vil de gælde forud for alle uforenelige aftalemæssige arrangementer »), tedesca (« treten alle vertraglichen Regelungen, die mit ihnen nicht vereinbar sind, außer Kraft »), inglese (« override all incompatible contractual arrangements »), italiana (« prevalgono su tutti gli accordi contrattuali incompatibili »), lettone (« tai ir prioritāte pār visiem neatbilstīgiem līgumiskiem noteikumiem »), lituana (« jie yra viršesni už visas su jais nesuderinamas sutartines priemones »), neerlandese (« hebben zij voorrang boven alle daarmee onverenigbare contractuele regelingen »), polacca (« uchylają one wszystkie niezgodne porozumienia umowne ») e portoghese (« invalidam toda e qualquer disposição contratual que com eles seja incompatível »). 49 Siadat, A., Schultess, A., «Russland-Embargo-VO und innerdeutsche Zahlungsaufträge», Zeitschrift für [OSCURATO:PERSONA] und Kapitalmarktrecht , 2024, n. 13, pag.

591. 50 Il diritto dell’Unione obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a sanzionare penalmente le violazioni delle misure restrittive dell’Unione.

V., a tale riguardo, la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226). 51

V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. 52 V., per analogia, sentenza del 12 giugno 2014, Peftiev (C‑314/13, EU:C:2014:1645, punto 24). 53

V. versioni in lingua spagnola (« no se satisfará »), danese (« ingen fordringer må indfries »), tedesca (« wird nicht stattgegeben »), inglese (« no claims […] shall be satisfied »), italiana (« non è concesso »), lettone (« neapmierina »), lituana (« netenkinami »), neerlandese (« worden niet toegewezen »), polacca (« nie są zaspokajane ») e portoghese (« não há lugar ao pagamento »). 54

V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni. 55

V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni. 56

V. sentenza del 5 settembre 2024, Jemerak (C‑109/23, EU:C:2024:681, punto 48). 57

V. sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], (C‑340/20, EU:C:2021:903). 58 Sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 56). 59 V., a tale riguardo, il documento della Commissione intitolato «Consolidated FAQs on the implementation of [OSCURATO:PERSONA] 833/2014 and [OSCURATO:PERSONA] 269/2014», risposta alla domanda 19, pag.

34. 60 È concepibile che una persona designata nell’ambito delle misure restrittive proceda a una compensazione tra un debito che essa detiene nei confronti della sua controparte contrattuale e un credito che essa vanta nei confronti di quest’ultima, e ciò nell’ambito di un procedimento proposto dalla controparte, senza tuttavia proporre una domanda riconvenzionale.

Una tale compensazione avrebbe l’effetto di liberare la persona designata dal suo debito in occasione del procedimento avviato dall’altra parte del contratto. 61

V. versioni in lingua spagnola (« reclamación »), danese («f ordring »), tedesca (« Forderung »), inglese (« claim »), italiana (« diritto »), lettone (« prasības »), lituana (« reikalavimai »), neerlandese (« vordering »), polacca (« roszczenia ») e portoghese (« pedido »).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 settembre 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 480/24 Ģenerālprokuratūra con l’intervento di: «ČIEKURI-SHISHKI» SIA, «[OSCURATO:PERSONA]» SIA [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema, Lettonia)] « Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2 – Nozione di persona giuridica “associata” a una persona fisica iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Nozione di fondi e risorse economiche “posseduti, detenuti o controllati” da una tale persona fisica – Articolo 11 – Obbligo di non concedere nessun diritto se la richiesta è presentata dalle persone di cui al paragrafo 1 di tale articolo – Ambito di applicazione – Effetti giuridici – Verifica d’ufficio, da parte di un giudice nazionale, dell’identità delle parti alla luce degli articoli 2 e 11 – RGPD – Articoli 5 e 6 – Divulgazione e pubblicazione in una sentenza dei dati personali di una persona fisica iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 » I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema, Lettonia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 2 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una persona di diritto lettone, la «ČIEKURI-SHISHKI» SIA, e un’altra persona di diritto lettone, la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA, in merito al recupero di un credito dovuto dalla seconda di tali società alla prima. Un tribunale lettone ha condannato la «[OSCURATO:PERSONA]» SIA a rimborsare il credito di cui trattasi con sentenza passata in giudicato. La «[OSCURATO:PERSONA]» è detenuta al 50% dalla «ČIEKURI-SHISHKI» e da una persona giuridica di diritto cipriota, la società «ABACUS (CYPRUS) LIMITED», il cui beneficiario effettivo è una persona fisica oggetto delle misure restrittive adottate dall’Unione nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Adito in sede di impugnazione, il giudice del rinvio deve decidere se, in una situazione del genere, possa dare esecuzione alla sentenza del giudice lettone o se, invece, questa debba essere annullata. 3. La presente causa solleva una serie di questioni relative all’interpretazione del regolamento n. 269/2014, alle quali la Corte deve fornire una risposta al fine di garantire l’efficacia delle misure restrittive. Esse vertono, tra l’altro, sul potere del giudice nazionale di stabilire, in forza del diritto dell’Unione, se le misure previste da tale regolamento siano applicabili a una persona giuridica, nonché sui criteri che il giudice deve adottare per fondare la sua valutazione. L’esame di tali questioni richiede un’analisi del rapporto tra l’ordinamento giuridico dell’Unione e il diritto nazionale, in particolare per quanto riguarda il ruolo conferito ai giudici nazionali e l’impatto del regime di misure restrittive sul diritto privato. Tali questioni interpretative rivestono un’importanza che va ben al di là dell’ambito del procedimento principale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento n. 269/2014 4. L’articolo 1 del regolamento n. 269/2014 così prevede: «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)      “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 17 marzo 2014 derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare: i)      una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; ii)      una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii)      una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv)      una domanda riconvenzionale; v)      una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati. (...) c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II; (...)». 5. L’articolo 2 di tale regolamento dispone quanto segue: «1.      «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I. 2.      È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio». 6. L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che nell’allegato I di quest’ultimo figurano diverse categorie di persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi «nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad essi associati». 7. L’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento ha il seguente tenore: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2». 8. L’articolo 11 del regolamento n. 269/2014 enuncia quanto segue: «1.      Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato I; b)      qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a). 2.      In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che intende esercitare tale diritto. 3.      Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento». 9. L’articolo 14 di tale regolamento è formulato nel seguente modo: «1.      Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I. 2.      Il Consiglio trasmette la sua decisione, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3.      Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo. 4.      L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi». 10. L’articolo 17 di detto regolamento così dispone: «Il presente regolamento si applica: (...) d)      a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; (...)». 2. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 11. I considerando da 10 a 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( 4 ) enunciano quanto segue: «(10)      Il 24 febbraio 2022 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha condannato con la massima fermezza l’invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione nei confronti dell’Ucraina. L’alto rappresentante ha indicato che la risposta dell’Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali che individuali. (11)      Il 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha concordato, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati, ulteriori misure restrittive che avranno enormi e gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni. (12)      Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 26 persone e un’entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. (13)      È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014». B. Diritto lettone 12. Gli articoli 483 e 484 del civilprocesa likums (codice di procedura civile) dispongono che il procuratore generale può, a determinate condizioni, impugnare dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema) talune decisioni giudiziarie passate in giudicato. III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali 13. Il 19 maggio 2015 è stato stipulato un contratto di prestito per EUR 3 407 347,10 tra la «ČIEKURI-SHISHKI», prestatore, e la «[OSCURATO:PERSONA]», prestatario. 14. Il 19 gennaio 2023 la «ČIEKURI-SHISHKI» (in prosieguo: la «ricorrente») ha proposto un ricorso contro la «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «resistente») al fine di ottenere il recupero del capitale e degli interessi del prestito. Nel ricorso si afferma che le azioni della resistente sono detenute per il 50% dalla ricorrente e per il 50% da una società con sede a Cipro, la «ABACUS (CYPRUS) LIMITED», il cui beneficiario effettivo è una persona fisica, D. 15. Con sentenza del 13 settembre 2023, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga, Lettonia) ha dichiarato che la resistente non aveva ancora rimborsato il capitale preso in prestito né pagato gli interessi a titolo del prestito. Tale giudice ha quindi accolto il ricorso e ha condannato la resistente a rimborsare alla ricorrente il debito richiesto. Nella sua sentenza, esso non ha, tuttavia, verificato se le misure restrittive adottate dall’Unione europea relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina fossero applicabili alla ricorrente o alla resistente, in particolare quelle adottate in forza o sul fondamento del regolamento n. 269/2014. 16. Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato il 4 ottobre 2023. 17. Il 12 ottobre 2023 veniva emesso un titolo esecutivo nella causa civile che era inviato al registro dei processi esecutivi. 18. Nell’esercizio dei diritti conferiti dagli articoli da 483 a 484 del codice di procedura civile, il Procuratore generale in carica presentava un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) del 13 settembre 2023, chiedendo l’annullamento di tale sentenza e la sospensione della sua esecuzione durante il procedimento di ricorso. Il procuratore generale sostiene che, poiché D è stato inserito, con il regolamento di esecuzione 2022/336 che attua il regolamento n. 269/2014, nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I di tale regolamento, le disposizioni di quest’ultimo, in una configurazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si applicano alla resistente. Esso aggiunge che, tenuto conto del fatto che il ricorso di D è stato presentato successivamente all’inserimento di D in tale elenco, il Rīgas rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Riga) avrebbe dovuto verificare se il vero scopo di tale ricorso fosse quello di eludere le misure restrittive adottate nei confronti di D. 19. Con ordinanza dell’8 febbraio 2024, l’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema), che è il giudice del rinvio, ha deciso di avviare la trattazione del ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale sospendendo, al contempo, l’esecuzione della decisione di primo grado. 20. Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 non fornisce una chiara indicazione sul modo in cui stabilire se una persona giuridica come la resistente debba essere considerata come una persona giuridica «associata» a una persona fisica iscritta nell’allegato I di tale regolamento, nel caso in cui la sua struttura finanziaria sia composta da diverse società e quando si accerti che il beneficiario effettivo di una di tali società è una siffatta persona fisica. Infatti, può essere legittimo supporre, nel caso di specie, che la resistente sia di proprietà di D o eventualmente da esso controllata, in qualità di beneficiario effettivo. Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se la ricorrente, in quanto persona giuridica che detiene il 50% delle azioni della resistente, possa essere anch’essa qualificata come persona giuridica «associata», a pena di compromettere l’efficacia delle misure restrittive adottate nei confronti di D. 21. Il giudice del rinvio cerca, inoltre di ottenere chiarimenti sull’ambito di applicazione ratione personae e sugli effetti giuridici dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. In particolare, esso ritiene che non sarebbe giustificato escludere la possibilità, per un giudice nazionale, di statuire e concedere un diritto che rientra in tale disposizione, purché tale giudice precisi espressamente nel dispositivo della decisione che non potrà aver luogo un’esecuzione né volontaria né forzata, fino alla revoca delle misure restrittive nei confronti della persona interessata. Il giudice del rinvio si interroga altresì sull’obbligo, imposto al giudice dal regolamento n. 269/2014, di esaminare d’ufficio se una delle parti nel procedimento in una causa civile sia una delle persone menzionate all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento. 22. In tale contesto, l’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Quali siano le circostanze indicative del fatto che una persona è una persona associata ai sensi dell’articolo 2 del [regolamento n. 269/2014], e se debba essere considerata come persona giuridica associata una persona giuridica le cui azioni appartengono al 50% a una persona giuridica il cui beneficiario effettivo è una persona fisica figurante nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione [2022/336]. 2)      In caso di risposta affermativa alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, se debba essere considerata come persona giuridica associata, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014, anche una persona giuridica che possiede il 50% delle azioni della persona giuridica descritta nella seconda parte della prima questione pregiudiziale. 3)      Se le persone, le entità o gli organismi menzionati all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 269/2014 comprendano anche le persone giuridiche associate, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014. 4)      Se il giudice, all’atto dell’esame di qualsiasi domanda, sia obbligato a verificare d’ufficio se una delle parti del procedimento sia una delle persone menzionate all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014. 5)      Quali siano gli effetti giuridici derivanti dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo il quale “non è concesso” alcun diritto fatto valere dalle persone di cui a tale articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), oppure se sia ammissibile che tali diritti vengano sottoposti a una valutazione di merito nel caso in cui nel dispositivo della sentenza si dichiari che la sentenza non potrà essere eseguita finché tali persone figurino nell’elenco pertinente. 6)      Se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 produca effetti giuridici nel caso in cui il ricorrente non sia una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo, ma una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo sia invece il resistente. 7)      Se nella motivazione della sentenza sia necessario rendere noti i dati della persona fisica interessata dalle sanzioni (nome e cognome) e se tali dati personali debbano essere pseudonimizzati al momento della pubblicazione di tale sentenza». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 23. La decisione di rinvio, datata 4 luglio 2024, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 luglio 2024. 24. Il procuratore generale, la ricorrente nel procedimento principale, il governo lettone, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e il governo finlandese nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte nel termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 25. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione. V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari 26. Il regolamento n. 269/2014 è stato adottato dall’Unione europea il 17 marzo 2014 in risposta alla situazione in Ucraina, in particolare, all’annessione illegale della Crimea da parte della Russia. In seguito all’avvio della guerra di aggressione condotta dalla Federazione russa contro l’Ucraina nel 2022, tale regolamento ha acquisito una maggiore importanza. Esso costituisce uno dei principali mezzi di sanzioni mirate contro la Russia. Esso prevede il congelamento dei fondi delle persone e entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e de delle altre persone di cui all’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC ( 5 ). Esso vieta, inoltre, di fornire fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a tali persone o entità. L’elenco ad esso allegato è oggetto di regolari aggiornamenti che includono responsabili politici, oligarchi, militari, imprese e propagandisti legati al Cremlino. Tali misure rientrano in una risposta più ampia dell’Unione, che comprende altresì sanzioni economiche e commerciali, per esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alle sue azioni militari e rispetti il diritto internazionale. 27. Nel diritto dell’Unione le «misure restrittive» sono adottate con decisioni del Consiglio, che «definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica», nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in forza dell’articolo 29 TFUE. Poiché le decisioni adottate nell’ambito della PESC non producono effetti diretti nell’ordine giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, esse non possono, da sole, far sorgere obblighi in capo a persone giuridiche o fisiche. La loro attuazione richiede, quindi, di adottare, sulla base dell’articolo 215 TFUE, «misure necessarie» sotto forma di atti di diritto derivato aventi ad oggetto «l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi» (paragrafo 1) o «misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali» (paragrafo 2) ( 6 ). 28. Nell’esercizio delle competenze che la base giuridica dell’articolo 215 TFUE conferisce al Consiglio quest’ultimo sceglie, generalmente, l’adozione di regolamenti. Il regolamento n. 269/2014 che è al centro della presente causa, rientra precisamente in tale categoria di atti. La natura giuridica delle «misure restrittive» rappresenta uno dei diversi aspetti da affrontare nell’esame delle questioni pregiudiziali. Sarà necessario, inoltre, analizzare le misure concrete che gli organi competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi i loro organi giurisdizionali, devono adottare per dare piena efficacia a tale regolamento nei loro ordini giuridici rispettivi. La coerenza e l’attuazione effettiva di tali misure sono, infatti, cruciali per garantire gli obiettivi perseguiti dalla PESC in seno all’Unione. 29. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla quarta, quinta, e sesta questione pregiudiziale, che possono essere raggruppate in due assi tematici distinti. La quarta questione riguarda l’eventuale obbligo, per il giudice nazionale, di verificare d’ufficio se una delle parti del procedimento sia una delle persone menzionate agli articoli 2 e 11 del regolamento n. 269/2014. Le questioni quinta e sesta riguardano, invece, l’ambito di applicazione nonché gli effetti giuridici dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento. Tratterò tali questioni separatamente. 30. In forza delle norme sulla ripartizione delle competenze nell’ambito della procedura di cooperazione istituita all’articolo 267 TFUE spetta, da un lato, alla Corte interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice nazionale ha identificato, sotto la sua esclusiva responsabilità e alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto della controversia principale, come determinanti per la soluzione della controversia ( 7 ). Dall’altro lato, spetta a tale giudice applicare tali disposizioni al caso di specie, tenendo conto dell’interpretazione fornita dalla Corte. Al fine di fornire al giudice nazionale una risposta utile alle questioni poste, includerò nella mia analisi un insieme di disposizioni che potrebbero, fatta salva la valutazione delle circostanze da parte di tale giudice, trovare applicazione ( 8 ). B. Sulla quarta questione pregiudiziale 31. Con la sua quarta questione il giudice del rinvio intende sapere se l’articolo 2 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 269/2014 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto a verificare d’ufficio se una delle parti nel procedimento è una persona menzionata in tali disposizioni. 32. Come ho spiegato nelle mie osservazioni preliminari, l’Unione ricorre generalmente allo strumento giuridico del regolamento per garantire l’attuazione delle misure restrittive adottate dal Consiglio nell’ambito della PESC ( 9 ). Come risulta dal considerando 10 del regolamento n. 269/2014, al fine di garantire l’efficacia di tali misure, è prevista l’entrata in vigore immediata. Conformemente all’articolo 288, TFUE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il ricorso a tale strumento giuridico garantisce, quindi, l’applicazione uniforme delle misure restrittive ( 10 ). In aggiunta, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 269/2014, quest’ultimo si applica a qualsiasi persona, entità o organismo ivi contenuto. L’attuazione e l’applicazione di tali misure restrittive rientrano nella responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, attraverso le loro autorità competenti. 33. Le disposizioni del regolamento vincolano, in linea di principio, tutti gli organi degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito delle loro rispettive competenze, incluso il potere giudiziario. Quest’ultimo gioca un ruolo centrale, garantendo l’osservanza del diritto dell’Unione e controllando, se del caso, la legittimità delle misure disposte dallo Stato. Ciò significa che i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono statuire sulla legittimità degli atti che attuano, sul piano nazionale ( 11 ), le misure restrittive quali le sanzioni o le restrizioni commerciali. Infatti, il potere giudiziario contribuisce a garantire la certezza del diritto e ad assicurare che le misure siano conformi al quadro giuridico. Se una misura è giudicata illegittima, il giudice competente può annullarla o modificarla. In tal modo, il potere giudiziario contribuisce a prevenire gli abusi di potere e a salvaguardare lo Stato di diritto all’interno dell’Unione. 34. Un regolamento che prevede misure restrittive viene attuato principalmente dagli organi dello Stato che hanno una competenza specializzata specifica in materia di vigilanza finanziaria. Tali organi dispongono dei mezzi necessari e hanno il potere di applicare le sanzioni finanziarie previste, quali il congelamento dei fondi, il divieto di concedere crediti o di effettuare pagamenti a talune persone o organismi. Essi sono tenuti ad adottare le misure concrete nei confronti delle persone e organismi iscritti negli elenchi di cui al regolamento. Detti organi, incaricati dell’esecuzione del regolamento nonché, se del caso, delle misure nazionali di attuazione, rientrano, in linea generale – ma non sempre – nel potere esecutivo. 35. In tale contesto, occorre notare che, sebbene l’allegato II del regolamento n. 269/2014 elenchi siti Internet che forniscono informazioni sulle autorità competenti e indirizzi per le notifiche alla Commissione, il regolamento stesso non contiene precisioni sulle autorità nazionali né sul loro ruolo nell’attuazione e nell’applicazione delle misure restrittive. La circostanza che gli organi o ministeri designati differiscano a seconda degli [OSCURATO:PERSONA] membri rispecchia il riconoscimento di un’ampia autonomia istituzionale riconosciuta a questi ultimi in materia di esecuzione delle misure restrittive. Ne risulta, tuttavia, che taluni ministeri, come quello dell’Economia e delle Finanze, hanno frequentemente un ruolo particolare, in ragione della loro competenza specializzata nella materia del commercio internazionale e del controllo dei movimenti di capitali ( 12 ). 36. Occorre altresì rilevare che il regolamento n. 269/2014 non contiene neppure disposizioni precise sulla maniera in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano concretamente attuare le misure restrittive. Non vi è prevista alcuna armonizzazione delle norme procedurali nazionali. Tale regolamento si limita, piuttosto, a fissare un obiettivo concreto, come il congelamento di taluni fondi o risorse economiche. Alcuni obiettivi sono formulati anche in modo relativamente ampio, o dipendono da una valutazione delle circostanze concrete, come quando si ordina che persone fisiche menzionate nell’allegato I, o le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad essi associati non possono ricevere o beneficiare, direttamente o indirettamente di fondi o di risorse economiche. Tali elementi consentono di concludere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un ampio margine di manovra sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati ( 13 ). 37. Tale forma di applicazione e di attuazione decentralizzata delle misure restrittive tiene conto della struttura dell’Unione e del principio di sussidiarietà sancito dal Trattato UE ( 14 ). Essa riflette altresì la complessità del compito che l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri devono affrontare, in particolare di fronte a una moltitudine di casi in cui le persone o organismi cercano di eludere il regime di sanzioni. In tale prospettiva, sembra effettivamente opportuno affidare la responsabilità dell’applicazione concreta del regolamento n. 269/2014 nonché dell’adozione, se del caso, di misure nazionali di attuazione, alle autorità nazionali, più vicine ai fatti e che dispongono, peraltro, di una competenza specializzata specifica. 38. Si deve precisare che, nonostante l’attuazione e l’esecuzione decentralizzata delle misure restrittive, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri adottare tutte le misure necessarie per garantire che le misure restrittive dell’Unione non vengano eluse. L’articolo 29 TUE impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto coordinare i loro sforzi a livello nazionale e sovranazionale per evitare qualunque elusione e, in definitiva, garantire l’efficacia delle sanzioni dell’Unione ( 15 ). Infatti, come in altri settori comparabili, segnatamente in materia di recepimento di direttive da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la decentralizzazione dell’attuazione e dell’esecuzione delle misure restrittive non può pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione. 39. È questo il motivo per cui la Corte, quando riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in mancanza di disposizioni contrarie di diritto dell’Unione, un’autonomia procedurale, tende a sottolineare che l’applicazione del diritto dell’Unione non deve essere resa praticamente impossibile né eccessivamente difficile. Un altro limite a tale autonomia procedurale risulta, secondo la giurisprudenza della Corte, dal principio di equivalenza, in forza del quale l’applicazione del diritto dell’Unione non deve essere meno favorevole di quella del diritto nazionale applicabile in situazioni analoghe ( 16 ). I principi di equivalenza e di effettività costituiscono, infatti, criteri giuridici cruciali che consentono di valutare la conformità di una misura concreta ai requisiti del regolamento n. 269/2014. 40. Pertanto, mi sembra che un’interpretazione di tali principi consenta di rispondere alla quarta questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio. Come ho già menzionato nelle presenti conclusioni, un regolamento che prevede misure restrittive è attuato principalmente dagli organi dello Stato che intervengono nel settore della vigilanza finanziaria e che dispongono delle competenze necessarie per ordinare misure concrete ( 17 ). Sebbene il ruolo centrale del giudice nazionale nella garanzia di una tutela giurisdizionale sia incontestabile ( 18 ), difficilmente si può pretendere da un membro del potere giudiziario che disponga, in tutti i casi, delle competenze specializzate necessarie per adottare le misure adeguate nelle situazioni determinate, in particolare per quanto riguarda i beni di una persona iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 In aggiunta, occorre tenere presente che la sua funzione è fondamentalmente diversa da quella dell’esecutivo e che sarebbe problematico, tenuto conto del principio di separazione dei poteri in vigore negli [OSCURATO:PERSONA] membri, affidargli compiti che spettano di norma a quest’ultimo. 41. Ciò posto, non va dimenticato che anche il potere giudiziario è vincolato dalle disposizioni del regolamento n. 269/2014 e che, nell’ambito delle sue competenze, è tenuto ad assicurarne l’applicazione. In altri termini, anche l’azione del giudice nazionale, come quella degli altri organi dello Stato, deve essere valutata alla luce del principio di effettività nell’applicazione del diritto dell’Unione ( 19 ). Tuttavia, si deve tenere conto delle condizioni particolari in cui interviene il potere giudiziario, segnatamente del fatto che il giudice nazionale può esercitare soltanto le competenze conferitegli dal diritto nazionale. Tale limitazione deriva dal principio dello Stato di diritto, che caratterizza i sistemi giuridici di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione. 42. A tale proposito, occorre anzitutto tenere presente che il procedimento civile, nei sistemi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri, è caratterizzato, principalmente, dal principio del contraddittorio, secondo cui il giudice acquisisce il proprio convincimento sulla base di argomenti presentati dalle parti. Inoltre, il principio dispositivo, in procedura civile ( 20 ), consente alle parti di decidere liberamente di avviare un procedimento, definirne l’oggetto e portarlo a termine. In altri termini, il giudice civile è tenuto, in linea di principio, a prendere in considerazione solo gli elementi dedotti dalle parti della controversia. Le parti hanno, quindi, il controllo dell’oggetto della controversia e il giudice adotta, in linea di principio, una posizione passiva ( 21 ). Fanno eccezione i cosiddetti «fatti notori», che sono generalmente noti o, quantomeno, familiari al giudice che ha una competenza specializzata personale in un settore particolare e può quindi tenerne conto nel suo ragionamento. Tali caratteristiche differenziano fondamentalmente il giudice civile da altri organi dello Stato, come il pubblico ministero nel procedimento penale, che possono, invece, avviare indagini d’ufficio. 43. In tale contesto, si deve ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui il diritto dell’Unione, in linea di principio, non impone al giudice nazionale di esaminare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo lo obblighi ad esorbitare dai limiti della controversia quale è stata circoscritta dalle parti. Siffatta limitazione del potere del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti. Di conseguenza, conformemente a tale giurisprudenza, il giudice nazionale può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui l’interesse pubblico esige il suo intervento ( 22 ). Tale punto richiede spiegazioni più approfondite. 44. La Corte ha identificato, nella sua giurisprudenza, una serie di ipotesi nelle quali essa ha riconosciuto che il giudice nazionale è tenuto a rilevare d’ufficio una violazione delle norme di diritto dell’Unione ( 23 ). Tali ipotesi hanno in comune la circostanza che la norma di diritto applicabile ha carattere vincolante e conferisce diritti ai singoli. La Corte ha stabilito che il giudice nazionale, nell’interesse pubblico di tutelare i diritti conferiti dal diritto dell’Unione, è tenuto a rilevare d’ufficio una siffatta violazione, e quindi a oltrepassare i limiti delineati dalle parti, qualora, in nome di un interesse pubblico alla tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, una delle parti del procedimento subirebbe un pregiudizio, nella misura in cui tale tutela non potrebbe essere garantita altrimenti, in particolare perché non era in grado, in forza del diritto nazionale, di farla valere o, ancora, quando nessun’altra forma di tutela è prevista da tale diritto. 45. Sebbene la giurisprudenza citata al punto precedente si basi su considerazioni legate alla tutela di diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione, non mi sembra escluso che un tale approccio possa altresì essere applicato in ipotesi in cui non si tratta di salvaguardare un interesse pubblico consistente nella tutela di diritti soggettivi degli individui, ma piuttosto di garantire la realizzazione di un interesse pubblico autonomo, proprio dell’Unione in quanto organizzazione sovranazionale e soggetto di diritto internazionale capace di esercitare un’azione esterna tendente ad assicurare il rispetto dell’ordine internazionale fondato su regole ( 24 ). [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite, pietra angolare di tale ordine giuridico, ha lo scopo di salvaguardare la pace e la sicurezza mondiali. L’Unione si è solennemente impegnata a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo ( 25 ). 46. Nel caso di specie, è evidente che esiste un interesse pubblico a un’applicazione efficace del regolamento n. 269/2014 che, a mio parere, giustifica un adeguamento dei limiti dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri per rispondere alle esigenze di realizzazione degli obiettivi della PESC all’interno dell’Unione ( 26 ). La diversità delle tradizioni giuridiche negli [OSCURATO:PERSONA] membri non può costituire un ostacolo né offrire in tal modo la possibilità di eludere il regime di sanzioni dell’Unione. Ciò avverrebbe, tuttavia, se le persone iscritte nell’allegato I di tale regolamento potessero effettuare operazioni negli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui legislazione nazionale sarebbe piuttosto permissiva. Peraltro, occorre evitare di portare controversie dinanzi a giudici che non applicherebbero le misure restrittive dell’Unione con il rigore necessario. 47. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) ha particolare rilevanza per l’esame delle questioni pregiudiziali, in quanto ricorda che i giudici nazionali hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Secondo la Corte, tale requisito si impone in tutte le controversie di cui sono investiti, incluso nell’ambito di procedimenti civili ( 28 ). Occorre altresì osservare che tale sentenza muove dal principio secondo cui è compito dei giudici nazionali agire in presenza di elementi di prova che inducano a ritenere che una persona ha violato il diritto dell’Unione ( 29 ). Sebbene tale sentenza non riguardi direttamente il regime delle misure restrittive dell’Unione, ma la protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da uno Stato terzo - nella specie le misure restrittive adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] - si iscrive, tuttavia, in un ambito connesso rientrante nel diritto delle sanzioni internazionali, il che giustifica che sia presa in considerazione nell’ambito dell’analisi giuridica. Alla luce di tale giurisprudenza, risulta legittimo imporre ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri di contribuire attivamente, nell’ambito di procedimenti in materia civile, a evitare qualsiasi elusione delle sanzioni dell’Unione imposte dal regolamento n. 269/2014. 48. Infine, nell’ambito dell’analisi, occorre ricordare la nozione di «elusione», come definita dalla giurisprudenza della Corte. Nella sentenza Afrasiabi e a. ( 30 ), la Corte ha precisato che tale nozione designa le attività che hanno per obiettivo o per risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione delle misure dell’Unione, in altri termini, attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di vanificare i divieti imposti dall’Unione( 31 ). La definizione data dalla Corte è deliberatamente ampia e mette in evidenza l’importanza dell’« objet » delle attività di elusione – vale a dire i loro effetti potenziali – in aggiunta al loro « effet », vale a dire le loro conseguenze concrete. Ne deriva che per «elusione» devono essere comprese non solo le attività vanificano effettivamente gli obiettivi delle misure restrittive, ma anche quelle che mirano a farle fallire, indipendentemente dal loro risultato effettivo ( 32 ). Tenuto conto delle sfide che devono affrontare l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, sembrano essere necessarie contromisure forti. 49. La Corte si è fondata, nel suo ragionamento, sull’interpretazione di una disposizione ( 33 ) che corrisponde, in sostanza, all’articolo 9 del regolamento n. 269/2014 e che il giudice nazionale dovrà, se del caso, applicare nella controversia principale, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni. Si tratta di una questione centrale diretta a prevenire l’elusione delle sanzioni. Mentre altre disposizioni vietano atti concreti – come la messa a disposizione di risorse economiche a persone iscritte nell’elenco( 34 ) – l’articolo 9 di tale regolamento intende, dal canto suo, le forme indirette o dissimulate di atti che consentono di eludere tale divieto. Il suo obiettivo normativo è quello di colmare le lacune che possono sorgere nel caso di elusione delle sanzioni medianti azioni indirette. Tale disposizione svolge, quindi, il ruolo di una clausola di salvaguardia destinata a garantire che anche le strategie di elusione le più creative o dissimulate siano coperte. 50. Per le ragioni che ho appena esposto ritengo che dovrebbe essere richiesto un intervento d’ufficio del giudice nazionale nei casi in cui gli argomenti delle parti, i fatti di cui il giudice è a conoscenza o le circostanze della causa consentano di considerare, sulla base di indizi, che l’articolo 2 e l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 269/2014 siano applicabili ad una delle parti della controversia. Solo a tale condizione si può evitare che il giudice nazionale sia costretto all’inerzia e sia obbligato, contro il proprio convincimento, a consentire ad una persona iscritta nell’allegato I di sottrarsi all’applicazione delle misure restrittive previste. Il giudice non deve contribuire ad un’elusione delle sanzioni né intenzionalmente né per negligenza. 51. Per non far gravare sul giudice nazionale esigenze insormontabili nella pratica, gli obblighi ad esso incombenti non devono essere eccessivi. Il principio di effettività sarebbe già rispettato se, in presenza di indizi, il giudice si rivolge alle autorità competenti, nell’ambito dei suoi poteri, al fine di ottenere informazioni supplementari: sull’identità e il grado di coinvolgimento della persona di cui trattasi. Tali autorità specializzate dovrebbero rispondere senza indugio alla richiesta del giudice, in uno spirito di leale cooperazione ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Se i sospetti sull’identità di una delle parti della controversia come persona soggetta alle misure restrittive fossero confermati, il giudice dovrebbe allora adottare le misure adeguate, quali previste dal regolamento n. 269/2014 e dal diritto nazionale. 52. Indizi che potrebbero suggerire un possibile coinvolgimento di persone iscritte nell’elenco delle sanzioni dell’Unione potrebbero, in particolare, includere la cittadinanza di taluni associati, come eventuali operazioni finanziarie transfrontaliere che transitano attraverso la Russia o [OSCURATO:PERSONA] che intrattengono stretti legami economici con essa. Ciò posto, si deve sottolineare che non è possibile stabilire, per sua natura, un elenco esaustivo dei criteri pertinenti. La prassi deve quindi restare evolutiva e adattarsi alle circostanze concrete e attuali ( 35 ). A tal fine, strumenti di soft law , come le linee guida pubblicate tanto dall’Unione quanto dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, costituiscono una fonte di orientamento utile ( 36 ). Tali liee guida mirano a rispondere alla sfida rappresentata dall’armonizzazione delle prassi nazionali in materia di attuazione delle sanzioni ( 37 ). 53. Risulta, quindi, necessario che il giudice intervenga sin dalla fase contenziosa per evitare che siano compiute azioni tali da pregiudicare gli obiettivi del regolamento n. 269/2014, come per esempio, l’esecuzione di crediti derivanti da contratti che coinvolgono persone fisiche elencate nell’allegato I del regolamento. È legittimo attendersi da un giudice, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi ad esso, che sia in grado di comprendere rapporti giuridici civili complessi e di identificare le situazioni in cui talune operazioni potrebbero avere lo scopo di eludere il regime di sanzioni dell’Unione. 54. Il giudice dispone, inoltre, delle prerogative processuali che gli consentono di adottare le misure cautelari o correttrici necessarie, come il rifiuto di concedere un titolo esecutivo fondato su un contratto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 269/2014. Tuttavia, non mi sembra sufficiente, tenuto conto degli interessi dell’Unione, rinviare l’applicazione delle misure restrittive alla fase esecutiva. Un tale approccio comporterebbe un intervento dello Stato in una fase molto avanzata del procedimento civile, con il rischio che l’ufficiale giudiziario si trovi nell’impossibilità di valutare se l’esecuzione di un titolo viola le prescrizioni del regolamento n. 269/2014. 55. Infatti, salvo manifesti elementi in senso contrario, un titolo giudiziario esecutivo si presume legittimo in forza del diritto nazionale. La certezza del diritto esige che le eccezioni di merito contro un tale titolo esecutivo siano, in linea di principio, respinte in quanto irricevibili. Inoltre, si deve rilevare che, in un caso del genere, solo il credito da eseguire da parte dell’ufficiale giudiziario sarebbe oggetto di un esame della compatibilità rispetto alle disposizioni del regolamento n. 269/2014, ad esclusione di eventuali altri crediti connessi rientranti nella medesima controversia. 56. Pertanto, ritengo che, se si privilegiasse l’intervento dell’ufficiale giudiziario nella fase dell’esecuzione di un titolo giudiziario invece di quello del giudice nella fase contenziosa per valutare l’applicabilità delle misure restrittive, come sembra suggerire il governo lettone nelle osservazioni scritte, esisterebbe, a mio avviso, un rischio non trascurabile che il regolamento n. 269/2014 non sia applicato con il rigore richiesto. Di conseguenza, occorre respingere un tale approccio. 57. Nell’interesse dell’effettività del diritto dell’Unione, risulta, quindi opportuno imporre al giudice nazionale d’intervenire d’ufficio, anche sollecitando i servizi competenti, al fine di esaminare l’applicabilità dell’articolo 2 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 269/2014, ma unicamente nei casi summenzionati, ovvero quando le parti sollevano espressamente tale questione, o quando i fatti portati alla conoscenza del giudice o le circostanze della causa consentono di considerare che tali disposizioni sono applicabili ( 38 ). 58. Per quanto riguarda la presente causa, si deve rilevare che il giudice del rinvio fa riferimento all’atto introduttivo dell’impugnazione proposta dal procuratore generale, da cui deriva che la causa civile contiene apparentemente elementi che consentono di supporre che le disposizioni del regolamento n. 269/2014 siano applicabili alla resistente ( 39 ). Peraltro, tale giudice indica che la ricorrente, che detiene parte del capitale sociale della resistente, è a sua volta una persona associata alla resistente e al suo membro «ABACUS (CYPRUS) LIMITED». Nessuna indicazione più precisa figura nella decisione di rinvio. 59. A tale proposito, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale ( 40 ). Di conseguenza, spetterà ai giudici lettoni esaminare le circostanze della controversia principale, in particolare valutare gli elementi di prova prodotti dal procuratore generale, e determinare se siano applicabili le disposizioni del regolamento n. 269/2014. 60. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che il giudice adito è tenuto a verificare d’ufficio, qualora sia in presenza di indizi, se una delle parti del procedimento figura tra le persone di cui all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento n. 269/2014, e, a tal fine, ad esercitare tutti i poteri istruttori di cui dispone. In particolare, esso è tenuto a richiedere le informazioni necessarie presso le autorità competenti specializzate, per essere in grado di effettuare tale esame. Tale obbligo di verifica si estende anche alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi associati alle parti nel procedimento. C. Sulla quinta questione pregiudiziale 61. Con la quinta questione il giudice del rinvio intende determinare quali siano gli effetti giuridici derivanti dal disposto dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo il quale «non è concesso» alcun diritto se la richiesta è presentata dalle persone di cui tale articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), oppure se sia ammissibile che tali diritti vengano sottoposti a una valutazione di merito nel caso in cui nel dispositivo della sentenza si dichiari che la sentenza non potrà essere eseguita finché tali persone figurino nell’elenco pertinente. 62. Prima di esaminare il contenuto normativo dell’articolo 11 del regolamento n. 269/2014, sembra opportuno, a fini di chiarezza, ricordare brevemente la finalità dell’articolo 2 di tale regolamento, dato che queste due disposizioni presentano un nesso stretto e complementare. È solo alla luce dell’obiettivo perseguito da tale articolo 2 – che costituisce la disposizione centrale del regime delle sanzioni – che si può pienamente comprendere la funzione di tale articolo 11. 63. A tale riguardo, occorre sottolineare che le misure restrittive di natura finanziaria previste dall’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 comprendono, da un lato, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone fisiche o giuridiche designate e, dall’altro, il divieto di mettere a disposizione delle stesse persone fondi o risorse economiche. 64. Occorre precisare che, come risulta dalle linee guida del Consiglio relative all’attuazione delle misure restrittive rientranti nella PESC( 41 ), tali misure non incidono sul diritto di proprietà delle persone interessate sui beni congelati. In particolare, esse non comportano un trasferimento di proprietà dei fondi e delle risorse. Infatti, la Corte ha già dichiarato che la misura di congelamento è una misura cautelare che non è intesa a privare della loro proprietà le persone interessate dalla misura, essendo tali misure, per loro natura, temporanee e reversibili( 42 ). Il regolamento n. 269/2014 non vieta né la validità né la conclusione di contratti di contratti con persone rientranti nell’allegato I. In altri termini, la validità dei contratti in materia civile rimane, in linea di principio, intatta. 65. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 vieta la messa a disposizione di fondi o di risorse economiche qualora essa possa procurare un vantaggio, diretto o indiretto, a una persona designata. Ne consegue che un contratto non può essere eseguito se la sua esecuzione ha l’effetto di concedere un pagamento o qualsiasi altro vantaggio economico a tale persona. Tale divieto si estende a qualsiasi prestazione, cessione o servizio previsto contrattualmente a favore di una persona designata. 66. È vietato, ai sensi di tale disposizione, mettere indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche, vale a dire procurare un vantaggio non direttamente alla persona designata, bensì a un terzo, qualora tale vantaggio vada indirettamente a beneficio di detta persona. Il divieto di messa a disposizione indiretta di fondi o di risorse economiche si applica anche nei confronti di entità non designate se vi sono fondati motivi di ritenere che i fondi o le risorse economiche saranno trasferiti, in tutto o in parte, a una persona designata. Si deve presumere, in linea di principio, una tale messa a disposizione indiretta quando le risorse economiche sono messe a disposizione di una persona non designata che è detenuta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona designata ( 43 ). 67. Come ricordato dalla Corte nella sentenza Möllendorf e Möllendorf-Niehuus ( 44 ), la nozione di «messa a disposizione» deve essere interpretata estensivamente e comprende qualsiasi operazione che consenta a una persona designata di accedere, direttamente o indirettamente, ad una risorsa economica, ivi compresa qualsiasi prestazione eseguita in forza di un contratto sinallagmatico( 45 ). Basandosi su tale giurisprudenza, il Consiglio ha precisato nelle linee guida che i regolamenti che impongono misure di congelamento «vietano il compimento di atti esecutivi di contratti conclusi anteriormente all’entrata in vigore dei regolamenti» ( 46 ). 68. Ne risulta che il primato del diritto dell’Unione conduce ad una sospensione di fatto degli obblighi contrattuali incompatibili con il regime di sanzioni, fintantoché quest’ultimo resta in vigore. È in tal senso che occorre interpretare la formulazione delle linee guida del Consiglio secondo cui, una volta in vigore, i regolamenti che istituiscono misure di congelamento «prevalgono su tutti gli accordi contrattuali incompatibili» ( 47 ). Sebbene tali linee guida utilizzino una terminologia giuridicamente poco precisa, è evidente che è prevista una sospensione temporanea delle obbligazioni contrattuali, nel caso in cui la loro esecuzione pregiudichi gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 269/2014. Tale constatazione vale per tutte le versioni linguistiche esaminate ( 48 ), il che sembra spiegarsi con la volontà di lasciare agli ordinamenti giuridici nazionali il compito di determinare le modalità esatte di attuazione di tale effetto sospensivo. 69. Per contro, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, oggetto della quinta e sesta questione pregiudiziale, ha lo scopo di garantire, sul piano procedurale, l’efficacia dell’articolo 2 di tale regolamento, impedendo che una persona designata possa far valere, in via giurisdizionale, un diritto il cui esercizio contravverrebbe alle misure restrittive. Pertanto, anche quando una sentenza favorevole è stata ottenuta dinanzi a un giudice nazionale, la sua esecuzione rimane sospesa per tutto il tempo in cui la persona interessata è soggetta alle sanzioni dell’Unione. 70. Parimenti, tale disposizione mira a tutelare la controparte che rispetta gli obblighi imposti dal regolamento n. 269/2014 contro azioni di responsabilità intentate dalla parte designata, in particolare per il risarcimento di un danno o a titolo di una garanzia contrattuale ( 49 ). In assenza di un siffatto meccanismo procedurale, la controparte si troverebbe di fronte ad una situazione insostenibile, costretta a scegliere tra esporsi a sanzioni penali nell’esecuzione del contratto ( 50 ) e rischiare una condanna civile rifiutando di eseguirlo. In quanto disposizione di natura procedurale, l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento spetta principalmente ai giudici nazionali, purché siano soddisfatte le condizioni legali ivi previste. 71. Come giustamente rilevato dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 mira essenzialmente a garantire l’attuazione effettiva delle misure restrittive, senza tuttavia procedere a un’armonizzazione delle norme procedurali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali conservano al riguardo la loro autonomia, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività già menzionati nelle presenti conclusioni ( 51 ). La condizione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo cui «non è concesso alcun diritto» prevista da tale disposizione, deve quindi essere attuata secondo le procedure previste dal diritto nazionale, cosicché non si possono esercitare diritti qualora ciò comporti una violazione dell’obbligo sancito dall’articolo 2 di detto regolamento. 72. Occorre precisare, infine, che il regolamento n. 269/2014 non pregiudica il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento sancisce espressamente il diritto delle persone di cui al paragrafo 1 a un controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali fondato sulle disposizioni di detto regolamento. Inoltre, il paragrafo 2 impone a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che invochi un diritto nell’ambito di un procedimento, l’onere di provare che l’esecuzione di tale diritto non è vietata ai sensi del paragrafo 1. 73. In tale prospettiva, occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 269/2014 devono essere interpretate alla luce del considerando 6 di tale regolamento, il quale precisa, segnatamente, che detto regolamento deve essere applicato nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, garantiti dall’articolo 47 della stessa. Ne consegue che il giudice nazionale competente, chiamato a pronunciarsi sull’eventuale applicazione dell’articolo 11 del regolamento n. 269/2014, è tenuto a rispettare la [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima ( 52 ). 74. Dalle considerazioni che precedono risulta che, quando un procedimento ha ad oggetto un diritto vertente, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, su un contratto la cui esecuzione è pregiudicata da misure restrittive, il giudice nazionale è tenuto, conformemente al proprio quadro procedurale, a garantire il risultato prescritto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, vale a dire a «non concedere alcun diritto». In altri termini, esso non deve concedere tale diritto. Tale interpretazione è confermata dall’analisi di tutte le versioni linguistiche esaminate ( 53 ). 75. Tale disposizione non esclude la modalità procedurale ipotizzata dal giudice del rinvio di statuire nel merito di una tale richiesta, a condizione che il dispositivo della sentenza sia accompagnato da una clausola che ne vieta l’esecuzione fintantoché le persone interessate rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014. Una siffatta modalità procedurale consentirebbe di ridurre il rischio di un’insufficiente efficacia dell’attuazione delle misure restrittive in caso di intervento statale unicamente nella fase dell’esecuzione da parte dell’ufficiale giudiziario ( 54 ). Essa sarebbe, inoltre, rispettosa dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento ( 55 ). 76. In sostanza, l’obbligo di garantire l’efficacia delle misure restrittive adottate dall’Unione giustifica l’inosservanza temporanea degli obblighi contrattuali di cui trattasi. Per contro, qualora il procedimento riguardi un diritto che non si può ritenere che riguardi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, un contratto sulla cui esecuzione incidono le misure restrittive, il giudice nazionale può concederlo anche quando la richiesta è presentata da una persona designata o da qualsiasi persona che agisca per il tramite o per conto di detta persona. 77. Il giudice nazionale può quindi, in linea di principio, statuire sul merito del ricorso, purché non conceda i diritti di cui al divieto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014. Se il quadro procedurale nazionale lo consente, esso può anche sospendere l’esame della richiesta fino a quando il richiedente non rientri più nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento. In ogni caso, esso può concedere diritti che non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto. Inoltre, in forza dell’articolo 7 di detto regolamento, i pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato non sono vietati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, a condizione che i relativi interessi, profitti e altri pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale articolo. Ne consegue che non tutte le richieste di natura civile sono automaticamente escluse. Occorre, invece, valutare ciascuna richiesta alla luce del suo oggetto, dello status giuridico delle parti in causa e dei suoi effetti economici. 78. Pertanto, una richiesta diretta all’accertamento dell’esistenza di un diritto, priva di qualsiasi effetto esecutivo, può essere ammissibile in determinate circostanze. Un giudice nazionale può pronunciarsi su richieste di natura civile solo se è in grado di garantire che la sua decisione non violi le disposizioni relative alle sanzioni previste dal regolamento n. 269/2014, in quanto, ad esempio, tale decisione conferisce direttamente o indirettamente alla persona designata un vantaggio economico vietato dalle sanzioni. Infine, è importante notare che le autorità competenti possono concedere deroghe a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e di altre disposizioni di tale regolamento. Tali autorizzazioni mirano a conciliare l’applicazione delle sanzioni con le esigenze della tutela giuridica. 79. Per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti, propongo di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 deve essere interpretato nel senso che non vieta di esaminare nel merito una causa, ma vieta di concedere, in tutto o in parte, un diritto vertente su un contratto la cui esecuzione è interessata, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da misure restrittive. La decisione di un giudice nazionale il cui dispositivo prevede che tale decisione non sia esecutiva fintantoché il ricorrente rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014 corrisponde, in linea di principio, a tale divieto. D. Sulla sesta questione pregiudiziale 80. Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 produce effetti giuridici nel caso in cui il ricorrente non sia una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo, ma una siffatta persona sia invece il resistente. 81. Occorre, in primo luogo, ricordare che l’oggetto di tale disposizione consiste nell’impedire l’esecuzione civile di contratti o di crediti che possano contravvenire alle sanzioni previste dal regolamento n. 269/2014. Tali sanzioni comprendono, in particolare, il congelamento dei beni di determinate persone fisiche o giuridiche, elencate tassativamente nell’allegato I di tale regolamento ( 56 ), nonché il divieto di mettere a loro disposizione risorse economiche o fondi. 82. A tale proposito, occorre rilevare che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ), la Corte ha ritenuto che, per raggiungere tali obiettivi, è non soltanto legittimo, ma anche indispensabile che le definizioni delle nozioni di «congelamento di fondi» e di «congelamento di risorse economiche» siano oggetto di un’interpretazione estesa, in quanto si tratta di impedire qualsiasi uso delle utilità economiche congelate che permetta di eludere i regolamenti in questione e di sfruttare le faglie del sistema ( 58 ). Tale interpretazione estesa comporta che tutti i beni di una persona designata devono essere congelati, compresi i fondi provenienti da quest’ultima e quelli ad essa destinati ( 59 ). 83. Inoltre, occorre osservare che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 non si limita ai procedimenti civili in senso stretto, ma si applica alle decisioni il cui riconoscimento, la cui esecuzione o i cui effetti giuridici potrebbero pregiudicare l’efficacia delle misure restrittive previste da tale regolamento. Pertanto, tale disposizione non si rivolge direttamente alle parti della controversia – attore o convenuto – in quanto tali, ma impone ai giudici l’obbligo generale di non mettere decisioni che possano eludere la finalità delle sanzioni. 84. Infatti, qualora un richiedente intenda far valere diritti derivanti da un contratto che rientra nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 – in particolare con una persona oggetto delle sanzioni – o avente lo scopo di compromettere gli obiettivi perseguiti da tale regolamento, il giudice adito è obbligato a non concedere alcun diritto. L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento mira, quindi, a garantire l’efficacia delle misure restrittive dell’Unione e può, a tale titolo, produrre effetti giuridici nei confronti di entrambe le parti in causa, a seconda della persona che trarrebbe benefici dall’operazione ( 60 ). 85. Peraltro, occorre condividere l’analisi della Commissione secondo cui l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 si riferisce espressamente a un «diritto» ( 61 ), termine la cui portata è molto più ristretta di quella di «procedimento». Infatti, una persona che figura nell’allegato I di tale regolamento può intervenire in un procedimento sia in qualità di convenuta sia in qualità di ricorrente, in particolare nell’ambito di una domanda riconvenzionale. Un tale diritto può, in linea di principio, essere esercitato da una delle parti del procedimento. Di conseguenza, l’applicabilità di tale disposizione deve sempre essere valutata alla luce delle circostanze concrete della causa. 86. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 deve essere interpretato nel senso che vieta di concedere un diritto rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, sia esso fatto valere dal ricorrente o dal resistente nel procedimento. VI. Conclusione 87. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākās tiesas Senāts (Corte suprema, Lettonia): 1)      L’articolo 2 e l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, devono essere interpretati nel senso che: il giudice adito è tenuto a verificare d’ufficio, qualora sia in presenza di indizi, se una delle parti del procedimento figuri tra le persone di cui all’articolo 2 o all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento e, a tal fine, ad esercitare tutti i poteri istruttori di cui dispone. In particolare, esso è tenuto a richiedere le informazioni necessarie presso le autorità competenti specializzate, per essere in grado di effettuare tale esame. Tale obbligo di verifica si estende anche alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi associati alle parti nel procedimento. 2)      L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2023/1765, deve essere interpretato nel senso che: –        non vieta di esaminare nel merito una causa, ma vieta di concedere, in tutto o in parte, un diritto vertente su un contratto la cui esecuzione è interessata, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da misure restrittive. La decisione di un giudice nazionale il cui dispositivo prevede che tale decisione non sia esecutiva fintantoché il ricorrente rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), di tale regolamento corrisponde, in linea di principio, a tale divieto. –        vieta di concedere un diritto rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, sia esso fatto valere dal ricorrente o dal resistente nel procedimento. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2014, L 78, pag. 6. 3 GU 2023, L 226, pag. 3. 4 GU 2022, L 58, pag. 1. 5 Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). 6 La Corte considera l’articolo 215 TFUE come un collegamento tra gli obiettivi del Trattato UE in materia di PESC e le azioni dell’Unione che comportano misure restrittive rientranti nel Trattato FUE [v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 89), e del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 45)]. 7 V. sentenza del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (C‑274/09, EU:C:2011:130, punti 29 e 36). 8 Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte enucleare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia [v. sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras (C‑354/21, EU:C:2023:184, punto 35)]. 9 V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni. 10 V. sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 89), e del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723, punto 56). 11 Il giudice dell’Unione e il giudice nazionale esercitano un controllo giurisdizionale nell’ambito delle competenze che gli sono rispettivamente attribuite. Il controllo degli atti dell’Unione come il regolamento n. 269/2014 rientra nella competenza del giudice dell’Unione. Per contro, spetta al giudice nazionale garantire la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti statali adottati a livello nazionale in esecuzione o in applicazione di tali atti dell’Unione. 12 Giumelli, F., Geelhoed, W., de Vries, M., e Molesini, A., «United in diversity? A study on the implementation of sanctions in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]?», EU Sanctions at the Intersection of Development, Trade, and CFSP , vol. 10, n. o 1 (2022), pag. 41. 13 Portela, C., Olsen, K., «Mise en œuvre et suivi des régimes de sanctions de l’UE, y compris des recommandations visant à renforcer les capacités de l’UE à mettre en œuvre et à surveiller les sanctions», Étude du Parlement européen du 10 octobre 2023 , pag. 26. 14 Starski, P., «United in Sanctions? [OSCURATO:PERSONA] on the EU Practice of “[OSCURATO:PERSONA]” in the Face of the [OSCURATO:PERSONA] against Ukraine», The EU Reexamined , 2024, pag. 256. 15 Finelli, F., «Countering circumvention of restrictive measures: the EU response», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 60, n. o 3 (2023), pag. 737. 16 V. sentenze del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] (C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 31), del 7 aprile 2022, Caixabank (C‑385/20, EU:C:2022:278, punto 47), e del 13 marzo 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑230/24, EU:C:2025:177, punto 20). 17 V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni. 18 V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni. 19 Blair, W., «The legal effect of sanctions against Russia on financial and commercial transactions», International sanctions: Monetary and financial law perspectives , Leiden 2024, pag. 313. L’autore indica che i giudici statali non-costituiscono gli strumenti principale dell’attuazione delle sanzioni. Tuttavia, nella misura in cui le decisioni che emettono hanno l’effetto di attuare e riconoscere, direttamente o indirettamente, tali sanzioni, tale effetto costituisce un elemento determinante della loro efficacia globale. 20 V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Vedial/UAMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:457, paragrafo 28). Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] generale il principio dispositivo è particolarmente utile in quanto si riferisce a determinate caratteristiche del processo, di regola civile, che si concretizzano nel riconoscimento dell’autonomia privata delle persone. Alle parti, quali titolari dell’azione, spetta non soltanto avviare o portare a termine quest’ultima, ma anche definirne l’oggetto. Si tratta – dopo tutto – del riflesso processuale della facoltà di disporre dei propri diritti che, sul piano materiale, si manifesta con la preminenza della volontà contrattuale. Costituisce la ratio di tale principio il fatto che il titolare di diritti su una cosa, sia pure potenziale o presunto, deve poter conservare la detta facoltà di disposizione agli effetti di portare tali diritti in giudizio, reclamandoli o cedendoli, in tutto o in parte, mediante rinuncia o acquiescenza, in somma, definendo la lite. 21 Purché le parti possano disporre dell’oggetto della controversia secondo il diritto materiale. 22 V. sentenze del 17 dicembre 2009, Martín (C‑227/08, EU:C:2009:792, punto 20), del 26 aprile 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 33), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punto 45). 23 L’obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il rispetto del diritto dell’Unione si applica a talune disposizioni che rientrano nella tutela dei consumatori [v. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata)] e nella protezione internazionale [v. sentenze dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 94), e del 17 ottobre 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892, punto 52)]. 24 V. sentenza del 4 ottobre 2024, Commissione e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑779/21 P e C‑799/21, EU:C:2024:835, punto 133). 25 V., tra l’altro, considerando 11 del preambolo, articolo 3, paragrafo 5, articolo 21, paragrafo 2, lettera c), e articolo 42, paragrafo 1, TUE. V. sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio (C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 62). 26 Blair, W., «The legal effect of sanctions against Russia on financial and commercial transactions», International sanctions: Monetary and financial law perspectives , Leiden 2024, pag. 313. L’autore sembra ritenere che l’applicazione delle sanzioni dell’Unione rientri nell’ordine pubblico. 27 Sentenza del 21 dicembre 2021 (C‑124/20, EU:C:2021:1035). 28 Sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 55, 59 e 60). 29 Sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑124/20, EU:C:2021:1035, punti 67 e 68). 30 Sentenza del 21 dicembre 2011 (C‑72/11, EU:C:2011:874). 31 V. sentenza del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a. (C‑72/11, EU:C:2011:874, punti 60 e 62). 32 Finelli, F., «Countering circumvention of restrictive measures: the EU response», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 60, n. o 3 (2023), pag. 734. 33 Articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU 2007, L 103, pag. 1). 34 V. paragrafo 63 e seguenti delle presenti conclusioni. 35 [OSCURATO:PERSONA], E., «[OSCURATO:PERSONA] sanctions regime on the [OSCURATO:PERSONA] from 2014 to 2022», Quaderns IEE: Revista de l’Institut d’[OSCURATO:PERSONA] , vol. 2, n o 1 (2023), pag. 55. 36 Gli orientamenti contenuti nelle linee guida della Commissione sembrano particolarmente utili (v., a tale riguardo, Circumvention red flags related to business partners and customers , nel documento «Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention»). 37 Giumelli, F., Geelhoed, W., de Vries, M., e Molesini, A., «United in diversity? A study on the implementation of sanctions in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]?», op. cit., pag. 38. 38 V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 39 V. punto 4 della decisione di rinvio. 40 V. sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punto 27). 41 V. punto 32 del documento intitolato «Misure restrittive (sanzioni) – Aggiornamento delle migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive» del 3 luglio 2024 (in prosieguo: le «linee guida») (n. doc. prec.: 10572/22). 42 V. sentenza del 15 dicembre 2022, Instrubel e a. (C‑753/21 e C‑754/21, EU:C:2022:987, punto 50 e giurisprudenza citata). 43 Niestedt, M., EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Krenzler, H. G, Herrmann, C., Niestedt, M., «V. Embargo- und Sanktionsmaßnahmen», C.H. Beck, 2015, punto 50. 44 Sentenza dell’11 ottobre 2007 (C‑117/06, EU:C:2007:596). 45 V. sentenza dell’11 ottobre 2007, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus (C‑117/06, EU:C:2007:596, punto 56). 46 V. punto 33 degli orientamenti. 47 V. punto 33 degli orientamenti. 48 V. le versioni in lingua spagnola (« prevalece sobre cualquier acuerdo contractual incompatible »), danese (« vil de gælde forud for alle uforenelige aftalemæssige arrangementer »), tedesca (« treten alle vertraglichen Regelungen, die mit ihnen nicht vereinbar sind, außer Kraft »), inglese (« override all incompatible contractual arrangements »), italiana (« prevalgono su tutti gli accordi contrattuali incompatibili »), lettone (« tai ir prioritāte pār visiem neatbilstīgiem līgumiskiem noteikumiem »), lituana (« jie yra viršesni už visas su jais nesuderinamas sutartines priemones »), neerlandese (« hebben zij voorrang boven alle daarmee onverenigbare contractuele regelingen »), polacca (« uchylają one wszystkie niezgodne porozumienia umowne ») e portoghese (« invalidam toda e qualquer disposição contratual que com eles seja incompatível »). 49 Siadat, A., Schultess, A., «Russland-Embargo-VO und innerdeutsche Zahlungsaufträge», Zeitschrift für [OSCURATO:PERSONA] und Kapitalmarktrecht , 2024, n. 13, pag. 591. 50 Il diritto dell’Unione obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a sanzionare penalmente le violazioni delle misure restrittive dell’Unione. V., a tale riguardo, la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226). 51 V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni. 52 V., per analogia, sentenza del 12 giugno 2014, Peftiev (C‑314/13, EU:C:2014:1645, punto 24). 53 V. versioni in lingua spagnola (« no se satisfará »), danese (« ingen fordringer må indfries »), tedesca (« wird nicht stattgegeben »), inglese (« no claims […] shall be satisfied »), italiana (« non è concesso »), lettone (« neapmierina »), lituana (« netenkinami »), neerlandese (« worden niet toegewezen »), polacca (« nie są zaspokajane ») e portoghese (« não há lugar ao pagamento »). 54 V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni. 55 V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni. 56 V. sentenza del 5 settembre 2024, Jemerak (C‑109/23, EU:C:2024:681, punto 48). 57 V. sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], (C‑340/20, EU:C:2021:903). 58 Sentenza dell’11 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑340/20, EU:C:2021:903, punto 56). 59 V., a tale riguardo, il documento della Commissione intitolato «Consolidated FAQs on the implementation of [OSCURATO:PERSONA] 833/2014 and [OSCURATO:PERSONA] 269/2014», risposta alla domanda 19, pag. 34. 60 È concepibile che una persona designata nell’ambito delle misure restrittive proceda a una compensazione tra un debito che essa detiene nei confronti della sua controparte contrattuale e un credito che essa vanta nei confronti di quest’ultima, e ciò nell’ambito di un procedimento proposto dalla controparte, senza tuttavia proporre una domanda riconvenzionale. Una tale compensazione avrebbe l’effetto di liberare la persona designata dal suo debito in occasione del procedimento avviato dall’altra parte del contratto. 61 V. versioni in lingua spagnola (« reclamación »), danese («f ordring »), tedesca (« Forderung »), inglese (« claim »), italiana (« diritto »), lettone (« prasības »), lituana (« reikalavimai »), neerlandese (« vordering »), polacca (« roszczenia ») e portoghese (« pedido »).