CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00988/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1967 avverso la sentenza emessa il 27 novembre 2019 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 in data antecedente al deposito della memoria del ricorrente, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 novembre 2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 c.p., commesso il 2 marzo 2016. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e in data 9 novembre 2021 è pervenuta memoria con allegato il verbale di remissione della querela e di accettazione della remissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 36 del 2018, anche l'appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n.11 cod. pen. è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte. L' art. 10 del suddetto decreto legislativo ha, infatti, espressamente disposto che: "All'art. 646 c.p., approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato". Poichè il suddetto terzo comma prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dallo stesso art. 646 comma 2 cod. pen. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse la citata aggravante comune dell' art. 61 n.11 cod. pen. (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc...), il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. Lo stesso decreto legislativo stabilisce al successivo art. 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa e appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela; si prevede, infatti, che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dall'art. 640, comma 3, art. 640 ter, comma 4, e per i fatti di cui all'art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale". Solamente, quindi, in presenza di aggravanti ad effetto speciale continua a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen. mentre in tutti gli altri rimanenti casi rimane ferma la procedibilità esclusivamente a querela di parte. Di tale modifica normativa, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti, occorrendo dare seguito all'orientamento (Sez. 2, n. 21700 del 17/4/2019, Rv. 276651) secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. Invero vale a tal proposito il principio secondo cui il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale, applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità, che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 209188). 2. Nel caso in esame risulta che nelle more del procedimento la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato tale remissione. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 3. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 c.p.p. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato alle spese del procedimento. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 25 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nite [OSCURATO:PERSONA]