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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28836/2026

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e SABRINAPASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.Uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civilicostituite, conclude chiedendo la conferma della sentenza di merito e depositaconclusioni e nota spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, concludechiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 15/07/2025, la Corte di assise di appello di Cataniaha confermato la decisione impugnata con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena dell’ergastolo, perché responsabile del reato di omicidiopluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], giovane disabile, figlia ventiduennedella persona con la quale intratteneva una stabile convivenza e relazioneaffettiva, [OSCURATO:PERSONA], nonchè del successivo e connesso reato dioccultamento di cadavere.I fatti sarebbero stati commessi il 04/06/2012 in un luogo imprecisato dellaSicilia orientale.Secondo la ricostruzione condivisa dai giudici di merito, XXXXXXXXXXXXXXaveva intrattenuto una relazione sentimentale stabile con [OSCURATO:PERSONA] dal2007 al 2020, dopo che costei aveva divorziato dal marito Salvatore XXXXX.Pur risiedendo in altra abitazione nella stessa cittadina di XXXXXXXX,l’imputato si intratteneva e saltuariamente pernottava nella casa in cui viveva ladonna con i suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima era affettasin dalla nascita da handicap psichici e motori per gli esiti di un’emiparesi checomportavano l’impossibilità di articolare correttamente il braccio sinistro e lagamba sinistra e che avevano prodotto un lieve ritardo mentale, epilessia edepressione del tono dell’umore.

Riconosciuta la sua invalidità al 100%,percepiva una pensione di invalidità erogata dall’INPS e accreditata su un librettopostale al quale era collegata una sola carta bancomat.A causa della sua immaturità psicoaffettiva [OSCURATO:PERSONA] era indotta astringere legami affettivi vischiosi caratterizzati da vincoli di esclusività e didipendenza; la giovane aveva manifestato attaccamento verso il convivente dellamadre, ma anche una forte gelosia nei suoi confronti.Il 04/06/2012 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata dalla sua abitazione e non viaveva più fatto ritorno.

La mattina di quel giorno la giovane aveva preteso che ilfratello XXXXXXXX andasse ad effettuare una ricarica per il suo telefono e avevasollecitato la madre ad andare con il fratello a pranzare dalla nonna.Quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tornati a casa verso le16,00 non l’avevano più trovata in casa; accortisi che XXXXX aveva portato consé anche il cellulare, avevano provato a chiamarla.

XXXXX volle parlare con lamadre e le comunicò di essere fuggita con un ragazzo ventiquattrenne di nomeAntonio, conosciuto al centro commerciale; disse alla madre che Antonio nonvoleva parlare con lei perché si vergognava e le assicurò che comunque sarebbetornata a casa.[OSCURATO:PERSONA], un terzo figlio di [OSCURATO:PERSONA] che non abitava conloro, aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA], che quel giorno non era stato in casacon la convivente, per chiedergli se XXXXX fosse con lui e ne aveva avutorisposta negativa sebbene, a suo dire, con un tono sulla difensiva.Nel pomeriggio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano formalizzatopresso la caserma dei Carabinieri di XXXXXXXX la denuncia di allontanamentodella congiunta; verso sera tra le ore 21,30 e le 22,00 era rientratoXXXXXXXXXXXXXX in orario inusuale, visto che di solito tornava a casa nelpomeriggio.

Egli aveva una profonda ferita circolare al piede ma non avevavoluto recarsi in ospedale perché diceva di avere paura dei medici.Appreso dell’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevariferito ai congiunti che costei gli aveva manifestato la volontà di andare via dicasa con un ragazzo.

Nei giorni successivi i familiari si erano posti alla ricerca diXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] era stato l’unico ad affermare con certezza di averlavista più volte.I membri della famiglia XXXXX avevano revocato la denuncia il 22/06/2012e tuttavia XXXXX non aveva fatto rientro in casa.Dopo alcuni anni, il 04/06/2016 costoro avevano sporto una nuova denunciadi allontanamento volontario; ma più approfondite indagini erano scaturite da unesposto presentato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla redazione della trasmissione televisiva“Chi l’ha visto?”, con il quale si ipotizzava che XXXXX fosse stata uccisa e il suocadavere fosse stato occultato nello scantinato di casa XXXXX.Le investigazioni, svolte anche a mezzo di perquisizioni, nuovi interrogatori eintercettazioni, conducevano ad acquisire elementi in base ai quali venivaritenuto che [OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era recato aprelevare in casa [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fatto che la madre e il fratello,su sollecitazione di costei, erano andati a fare visita alla nonna, l’aveva condottacon sé in zona prossima a Siracusa e a Pachino, dove l’aveva uccisa per poioccultare il cadavere, riportando tra l’altro la grave ferita al piede nel corso delleoperazioni delittuose.XXXXX aveva riferito di un significativo ritardo nel ciclo mestruale, cheaveva fatto temere una sua gravidanza, e, poiché la giovane non frequentavanessuno al di fuori del circuito familiare e aveva manifestato un inusitatointima intrattenuta con lei e per poter proseguire la relazione con la madre.[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe poi adoperato per far credere ai familiari cheXXXXX si fosse allontanata volontariamente e fosse ancora in giro con qualcunaltro e, poi, sotto la pressione delle attività investigative e dell’interessemediatico della trasmissione “Chi l’ha visto”, aveva avviato operazioni didepistaggio, anche inducendo persone informate dei fatti a rendere dichiarazionia lui favorevoli o a ritrattare quelle dalle quali venivano ricavati indizi a suocarico.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXX e ha articolato sei motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 606,coma 1 lett. e), cod. proc. pen.2.1.

Con il primo lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione e travisamento della prova in ordine alla paternità dei prelievi dallibretto postale di [OSCURATO:PERSONA] e alla valutazione di attendibilità del testeXXXXXXXXXXXXX.La difesa censura le valutazioni formulate sulla dimostrata circostanza chenel periodo immediatamente successivo all’allontanamento di XXXXXXXXXXerano stati effettuati dei prelievi di denaro sul suo libretto, in particolare tragiugno 2012 e febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanonegato di avere effettuato questi prelievi, fornendo così un elemento compatibilecon l’alternativa ipotesi che fosse stata nei giorni a seguire sempre XXXXXXXXXXad effettuarli, così smentendo la ricostruzione che la voleva già deceduta permano di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale aveva ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, sostenendoche tale mendacio sarebbe derivato dalla volontà di nascondere una condottaimmorale e una manipolazione da parte dell’imputato; non aveva, invece, tenutoconto del fatto che l’assegno pensionistico di XXXXX era la principale fonte disostentamento del nucleo familiare e che i prelievi si erano poi interrotti fino al2017, per poi riprendere da quell’anno fino al 2020.Inoltre, contraddittoria era la successiva valorizzazione quale fontecarico dell’imputato.Era stata travisata la prova affermando che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe statacapace di usare da sola il bancomat, visto che dalle dichiarazioni testimonialiemerge che sapeva utilizzare il telefono e il computer e conosceva il PIN dellacarta; inoltre da una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e taleXXXXX emerge che la prima confidò alla seconda di non avere fatto alcunprelievo se non dopo quattro anni dalla scomparsa e l’affermazione della Corte,secondo la quale questa sarebbe una versione di comodo, è una mera illazionenon argomentata.2.2.

Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione etravisamento della prova in relazione all’avvistamento dell’autovetturadell’imputato davanti all’abitazione la mattina del 04/06/2012, quandoXXXXXXXXXX si era allontanata.La Corte territoriale si era basata sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA],vicina di casa degli XXXXX, che aveva riferito di avere visto la mattina primal’autovettura dell’imputato e poi aveva visto uscire XXXXX, ma non aveva presoin esame le plurime ragioni di perplessità circa l’attendibilità di questadichiarazione, che era stata formulata in modo dubitativo, contraddicendosi sualcuni particolari e comunque sotto l’effetto della pressione mediatica deigiornalisti di “Chi l’ha visto?”, che l’avevano interpellata sul punto.La sentenza impugnata aveva poi in maniera illogica e forzata cercato diconciliare le incongruenze orarie tra la testimonianza della XXXXX e quella diXXXXXXXXXXXX che la stessa mattina era insieme all’imputato a raccoglierelumache in tutt’altro luogo, introducendo un elemento nuovo e non provato, cioèl’ipotesi di una rapidissima visita di [OSCURATO:PERSONA] ad XXXXX la mattinamentre gli altri familiari dormivano, per poi ritornare quando costoro si eranoallontanati.2.3.

Con il terzo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nellavalutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell’imputato, alquale si attribuiscono un falso alibi e presunti depistaggi.Le maldestre operazioni di [OSCURATO:PERSONA] di precostituire prove asostegno della propria estraneità, e comunque con la finalità di rendere credibilifatti veri, sono state considerate azioni da freddo calcolatore, mentre andavanocalate nel loro reale contesto soggettivo e oggettivo quali reazioni scomposte eirrazionali di un uomo incolto e impaurito dinanzi alla difficoltà di dimostrare lasua innocenza.2.4.

Con il quarto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazionenell’interpretazione delle intercettazioni svolte all’interno dell’autovetturadell’imputato e che registravano suoi lunghi soliloqui ritenuti dalla Corteterritoriale un’ampia confessione delle sue condotte, mentre andavanoconsiderate – alla luce del suo stato d’animo – alla stregua di un coacervo dideliri, paure, scenari immaginari e contraddittori nei quali si materializzano leaccuse a suo carico che egli teme perché estraneo.2.5.

Con il quinto motivo lamenta manifesta illogicità e carenza dellamotivazione in ordine al movente del delitto e violazione del principio dell’oltreogni ragionevole dubbio.Il movente affermato dalla Corte territoriale è del tutto ipotetico perché lostato di gravidanza di [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato accertato, la paternitàdell’imputato è mera illazione e la relazione fisica tra costui e la vittima non èprovata.2.6.

Con il sesto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nelrigetto dell’ipotesi alternativa dell’allontanamento volontario con violazionedell’art. 533 cod. proc. pen.Le acquisizioni in atti non consentivano di considerare certo cheXXXXXXXXXX fosse del tutto incapace di agire autonomamente, visto che simuoveva in bicicletta e andava al centro commerciale; erano stati poipretermessi gli elementi che avvaloravano l’esistenza del ragazzo di nome“Antonio” di cui XXXXX aveva parlato al telefono con sua madre, visto che anchelo zio [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti la aveva vista al centro commercialecon un giovane ricciolino.L’eventualità che ad XXXXX potesse essere accaduto qualcosa dopo che siera allontanata di sua spontanea volontà rimaneva pertanto una ricostruzionealternativa quantomeno di pari dignità logica rispetto a quella formulatadall’accusa.3.

Il difensore dell’imputato ha chiesto la trattazione orale del giudizio.Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.In particolare ha concluso che: è fondato il primo motivo perché, a frontedella logica conseguenza del fatto che il bancomat intestato alla vittima dovesseessere utilizzato da costei, ipotizza il mendacio di [OSCURATO:PERSONA].

La famigliautilizzava queste somme per mantenersi e non è credibile che i prelievi fosseroimprovvisamente interrotti per lasciare che si accumulasse una rilevante sommafino al 2017;è fondato il secondo motivo relativo alla ricostruzione degli orari diavvistamento dell’imputato da parte della teste XXXXX, poiché la Corteterritoriale aveva formulato una congettura con riguardo all’asserita fugace visitadel XXXXXXX la mattina del 04/06/2012; è fondato il terzo motivo, perché valutagli alibi dedotti con fratture logiche che comportano un’inversione dell’onere dellaprova.Alla luce del venir meno degli altri elementi, inoltre, secondo il ProcuratoreGenerale, non possono essere valutati come confessori i soliloqui intercettatinell’autovettura dell’imputato.Non vi è prova della relazione tra l’imputato e la vittima, perché lamotivazione si basa su una serie di elementi meramente suggestivi, perchél’unico dato certo è l’interesse della ragazza verso di lui.Il difensore di parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata eha depositato comparsa conclusionale e nota spese.Il difensore dell’imputato si è associato alle conclusioni del ProcuratoreGenerale e ha insistito nel proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.2.

Il presente giudizio ha ad oggetto la ricostruzione indiziaria dei fatti, legatialla risalente scomparsa della giovane ventiduenne disabile [OSCURATO:PERSONA],allontanatasi dalla sua abitazione il 04/06/2012 mentre i suoi familiari eranoassenti, per non farvi più ritorno; il quadro probatorio valutato dalla sentenzaimpugnata è costituito in gran parte da atti di indagine svolti a distanza di oltreotto anni, dopo la presentazione di un esposto da parte della redazione delprogramma televisivo “Chi l’ha visto?”, che aveva messo a disposizione degliinquirenti informazioni raccolte nell’ambito di attività di inchiesta giornalistica.Tutte le censure formulate in ricorso attengono ai vizi della motivazione chesotto più profili, secondo la difesa, conterrebbe erronee valutazioni degli elementiindiziari e inferenze illogiche o suggestive.2.1.

Al fine di esaminarle compiutamente occorre premettere che, secondoun orientamento consolidatosi in oltre un cinquantennio, «gli "indizi", suscettibilidi valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi difatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sullabase di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto"si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove daricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte,alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto diprova». (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 – 02;Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168 - 01).Si ribadisce, quindi, il risalente principio, secondo il quale «in tema dicostruzione della prova indiziaria o critica, il collegamento fra il fattonoto indiziante ed il thema probandum non può essere frutto di mere ipotesi e dipreconcette arbitrarie illazioni, ma deve presentarsi alla mente come unaineccepibile costruzione logica, fondata sui solidi principi della esperienzacomune o scientifica» (Sez. 1, n. 6780 del 30/01/1973, Albanesi, Rv. 125124 –La giurisprudenza ha quindi individuato l’ambito del c.d. sospetto con unacerta ampiezza, che deriva dal significato stesso della locuzione con la quale siallude alla ricerca di dati non individuabili per la carenza di immediate evidenze everso i quali ci si indirizza in forza di intuizioni non argomentabili o di costruttiempirici.

Per questo al suo interno ha lasciato convivere un fenomeno (lacongettura) e un dato (l’indizio debole).E se certamente distantissima, se non del tutto avulsa, dalla categoriadella prova è la congettura (l’ipotesi conseguente – secondo l’etimologia – algettare insieme dati e opinioni senza metodo, senza direzione e senza elementidefiniti), deve essere tenuto presente che, sebbene ancora al di fuori del recintoriservato alla dignità della prova indiziaria, vi è una terra di mezzo più vicina adesso, dove trovano collocazione gli indizi deboli od equivoci, quelli appunto chepossono assecondare conclusioni diverse.Mentre la congettura è un sospetto sganciato dagli elementi, l’indiziodebole è un elemento dal quale non si riesce a trarre altro che non sia unsospetto.La congettura resterà sempre bandita dal percorso argomentativo, perchéfrutto di soggettiva proiezione carente di un tracciabile collegamento fattuale o diverificabile supporto logico; e la giurisprudenza di legittimità si riserva sul puntouna specifica funzione censoria, quando afferma che «il controllo dellaCassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non puòestendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite dagiudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati suripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto laverifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti inipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verificaempirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una purminima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg c.Romano, Rv. 281385 - 01).Invece l’indizio equivoco non è carente del requisito dell’utilizzabilitàperché consiste comunque in un elemento di fatto suscettibile di apprezzamento.La sua sorte può essere segnata quando la sua consistenza si riveliintrinsecamente fragile, tale da emanare solo una forza dimostrativa di intensitàlimitata o comunque inadeguata rispetto al livello di solidità probatoria richiestodall’accertamento penale.

Ma, a differenza della congettura che, individuatacome tale, va estromessa dal giudizio penale, all’indizio debole non può esseredisconosciuta la dignità dell’elemento, anche se poi necessariamente ne deveessere saggiata la qualità; esso potrebbe anche essere riconosciuto comeintrinsecamente affidabile o credibile come dato in sé e tuttavia il mancatosuperamento della soglia del sospetto deriverà dalla verifica circa la scarsaprecisione o la carente univocità dei dati ulteriori che da esso si possonoricavare.2.2.

La prova indiziaria è «la prova critica, logica e indiretta del fatto,contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito»(Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).Ed è per questo che «non è consentito da un indizio, sicuro in fatto, maequivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento cherappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto dellaprova in criterio di inferenza» (Sez. 3, n. 44348 del 15/09/2021, T., Rv. 282671- 01).Rispetto all’evento da dimostrare, il dato indiziario probatoriamentesussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato sucorrette massime di esperienza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi,Rv. 284842 – 01)L’indizio, quindi, deve corrispondere ad un elemento certo; non deveessere frutto di congettura e non deve essere utilizzato per legittimare unacongettura.La precondizione della certezza del dato che esso in via direttarappresenta consente poi che di esso possano essere apprezzate lecaratteristiche richieste dall’art. 192 cod. proc. pen.; può esservi, pertanto,indizio quando vi è un elemento certo e prova indiziaria se quell’elemento certolegittima logicamente – interagendo con una regola inferenziale affidabile –l’accertamento di un fatto ulteriore, da esso non direttamente rappresentato.Tuttavia «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice puòpartire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzarequest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della qualefondare la propria decisione, in quanto la cd.

"praesumptio de praesumpto"contrasta con la regola della certezza dell'indizio» (Sez. 6, n. 37108 del02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01).In sostanza quindi il dato fattuale che diventa noto grazie all’operazione diinferenza sull’indizio, non può a sua volta essere autonomamente valutato comeulteriore indizio per ricavare un altro fatto ignoto né può essere utilizzato peravvalorare un’ulteriore ipotesi o un ragionamento circolare (come accade quandoda un elemento sintomatico di un evento si ricava la prova indiziaria dell’eventoe l’esistenza dell’evento viene ritenuta riscontrata valorizzando lo stessoelemento sintomatico valutato come conseguenza di esso; si realizzerebbe ilpercorso logicamente viziato, già sopra richiamato citando Sez. 3, n. 44348 del15/09/2021, T., Rv. 282671 - 01).Se il risultato dell’inferenza si allontana sempre di più dall’elemento da cuimuove, se si articolano passaggi intermedi che reinterpretano un risultato a suavolta frutto di un’interpretazione, la valenza dell’originario dato indiziario vienediluita in un ragionamento vago e si inficia il prerequisito della sua certezza (Sez.1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Cianfardino, Rv. 259138 – 01).La giurisprudenza ricava tale prerequisito dalla definizione dell’art. 192cod. proc. pen. e lo ritiene implicato da una delle tre qualità espressamenterichieste agli indizi dal legislatore: la precisione, che si accompagna alla gravità ealla concordanza, quest’ultima che, a sua volta, presuppone la pluralità.E infatti «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod.proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alleobiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi,ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto opiù verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loroe con gli altri dati ed elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep.2021, Piras, Rv. 280414 – 01).La forza dell’indizio non può essere, quindi, misurata sulla sola base dellasua intrinseca capacità dimostrativa, che deve essere molto elevata nella direttarappresentazione del fatto noto che esso stesso integra, ma che nel proiettarsiverso il fatto ignoto richiederà l’opera di mediazione affidata ad una regola diinferenza da sola comunque insufficiente a trasformarla in una vera e propriaprova.Se il fatto ignoto risulta dimostrabile in forza del solo fatto noto senzaaltre mediazioni e valutazioni, ma per l’appunto come unica conseguenza dellacertezza del fatto noto, il dato di conoscenza così acquisito non può considerarsipropriamente nuovo e ulteriore ma ne costituisce solo un’implicazione, quindifrutto di una deduzione estratta dal suo stesso contenuto informativo.L’indizio dà vita ad un fenomeno probatorio diverso, che apre la strada alpercorso argomentativo per fuoriuscire dall’ambito informativo costituito dal datodirettamente rappresentato (e quindi certo) e per indirizzarsi verso un datoesterno e non contenuto nel fatto noto, per disvelare cioè un elemento diconoscenza non altrimenti acquisibile, frutto di un’operazione inferenziale capacedi produrre effettivi profili di novità raggiunti tuttavia come conclusioniprobabilistiche di maggiore o minore intensità a seconda della maggiore o minoreforza proiettiva dell’elemento indiziante, della maggiore o minore capacitàdimostrativa della regola su di esso applicata e della maggiore o minore energiaeuristica che dall’interazione tra regole ed elemento indiziante si sprigiona.Il canone normativo dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponetuttavia che questa operazione non possa essere svolta isolatamente, indizio perindizio, e delinea il principio della loro necessaria pluralità e della loro valutazionecongiunta; il principio è corrispondente all’esigenza di garanzia di evitare chesiano valorizzati singoli elementi non pienamente dimostrativi dei fatti, perché suognuno di essi, seguendo il procedimento inferenziale, si potrà giungere aconclusioni probabilistiche e non certe, e la verifica di corrispondenza degli esitidelle inferenze applicate su ciascun indizio o su tutti quelli convergenti,armonicamente considerati, consentirà di superare la connaturata incompletezzaprobatoria di ogni elemento in sé considerato.Ne discende che «il requisito della molteplicità, che consente unavalutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e sicompletano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, puòassumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è laricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi,può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della provadel fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Matasaru, Rv. 276743 – 01; cosìanche Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 – 02).2.3.

La forza dimostrativa dell’indizio, quindi, dovrà essere misurata nonsolo avuto riguardo alle sue intrinseche qualità e agli effetti della sua interazionecon la regola inferenziale ma anche tenendo conto degli esiti del complessivoesito probatorio che dal loro unitario esame deriva.La prova indiziaria si distingue dall’indizio anche sotto questo profilo,poiché costituisce il risultato dell’inferenza tratta dall’armonica convergenza dipiù indizi.

Come ha avuto modo di spiegare il giudice di legittimità «la differenzatra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto siricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea adfornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo,suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai esserequalificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (Inmotivazione, la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova nonè determinata esclusivamente dalla tipologia del mezzo che la produce, ma daicontenuti che esprime e rappresenta, poiché, ad esempio, la testimonianza,come pure le conversazioni intercettate, avuto riguardo al loro concretocontenuto, possono integrare sia una prova piena sia un indizio)» (Sez. 2, n.14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 04).Ne discende la regola secondo la quale, «in tema di valutazione dellaprova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazionequesti ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari perverificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti enon solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solopossibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale deglielementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo dialto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesialternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concretoriscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose edella normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021,S., Rv. 280605 - 02).Come ha avuto modo di evidenziare Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, LoNardo, Rv. 285441 – 02, in motivazione, «nel giudizio di legittimità il sindacatosulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nellarivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, inquanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice dimerito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura dellamotivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criterilegali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano statecoerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultatiprobatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudicefondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loroconcatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiedequella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nellacertezza in ordine al fatto stesso (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 1983, S.,Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, in motivazione a pag. 10,non mass.)».Ai sensi, quindi, dell’art. 192 cod. proc. pen., della cui correttaapplicazione il giudice di legittimità deve svolgere verifica esterna e noncontenutistica, deve essere considerato non viziato il risultato probatorioraggiunto dal giudice seguendo con argomentazioni complete e logicamentestringenti attraverso un percorso valutativo ben preciso, così sintetizzabile: «Gliindizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti inmere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192,comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimereelevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioènon equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato.

Requisititutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che inmancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango diprova idonea a fondare la responsabilità penale.

Inoltre, il procedimento dellaloro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare ilmaggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi,isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitariotendente a dissolverne la relativa ambiguità.

Il giudice di legittimità deveverificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, commasecondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logicanell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep.2014, Larotondo, Rv. 258721 - 01).E in particolare con riguardo al vaglio svolto nella seconda fase, quella in cuisi procede all’esame globale e unitario, si ammette che ciascun elemento, seppurcerto, isolatamente considerato, potrebbe mantenere una relativa dose diambiguità; ma non sarà tale ambiguità a privarlo di utilità ai fini dellaricostruzione del fatto, purché gli elementi residui di equivocità possano esseredissolti in una visione unitaria, idonea a consentire comunque l'attribuzione delfatto illecito all'autore (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv.272056 – 01).3.

Alla luce di queste premesse, risulta infondato il primo motivo con il qualesi prospetta l’illogicità della motivazione laddove afferma, sulla base di unarticolato complesso di indizi, che l’utilizzo del bancomat dopo la scomparsa dellavittima non era riconducibile a lei e che i familiari mentono quando escludono diavere effettuato i prelievi nel periodo immediatamente successivo alla suascomparsa e fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al pari di come avevano ammesso di aver fattocon la nuova carta inviata loro dopo la scadenza della precedente a partire dal24/04/2017.La conclusione dei giudici di merito è congruamente motivata e si basa suuna stringente e logica analisi della successione degli elementi acquisiti, dellaquale sia il ricorrente sia il Procuratore Generale non tengono conto nelcondividere questa censura.

Affermare che dalla titolarità del bancomat deriviper logica conseguenza che ogni prelievo sia stato effettuato da XXXXXXXXXXsignifica procedere erroneamente nella valutazione isolata di un dato perinferirne una conclusione che non fa i conti con tutti gli altri dati, che invece laCorte territoriale ha preso in considerazione in un’armonica visione di insieme.Come evidenziano i giudici di merito, la XXXXX iniziò a percepire l’assegno diinvalidità all’inizio del 2012; il contratto di libretto di risparmio, dove era statoaccreditato, e che prevedeva l’emissione del bancomat in favore della XXXXX èdatato 30/01/2012 e il primo accredito con gli arretrati per un importocomplessivo di euro 10.286,00 è del 06/02/2012 e dal mese successivo venneerogato il rateo ordinario.Il libretto era cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e l’emissione della cartabancomat era stata richiesta solo da quest’ultimo; vi era, quindi, in uso una solacarta bancomat intestata a lui.Semmai, quindi, è ben più ragionevole la lettura dell’indizio svolta dai giudicidi merito che hanno ricondotto i prelievi al fratello, anche alla luce dellecondizioni di disabilità della giovane, delle dichiarazioni dei familiari che hannoescluso che costei ne avesse mai fatto uso, poiché non ne conosceva nemmeno ilPIN, e di quelle della psicologa del centro di riabilitazione da lei frequentato, cheha riferito che per le sue condizioni ella non poteva considerarsi in grado diutilizzarlo correttamente.L’ipotesi alternativa proposta, e cioè che qualcuno insieme a lei la abbiaaiutata nei giorni successivi al suo allontanamento ad effettuare i successiviprelievi che risultano dalla contabilità, cede dinanzi agli altri elementi valorizzatidai giudici (che quindi motivatamente l’hanno esclusa).

Non vi sono elementi peraffermare (e ve ne sono invece per escludere) che la giovane conoscesse il PIN esapesse anche dove il fratello custodiva la carta bancomat, in modo da riferire ilprimo e dare la seconda a terzi con i quali si sarebbe allontanata.Inoltre i prelievi, avvenuti anche il giorno della denuncia di allontanamentosporta dai familiari (22/06/2012) e comunque proseguiti fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perpoi interrompersi e riprendere il 24/04/2017, quando a [OSCURATO:PERSONA] vennerecapitata la nuova carta bancomat in sostituzione di quella precedente che erafrattanto scaduta, non possono essere considerati dimostrativi dell’esistenza invita della XXXXX, a fronte di ben più rilevanti indici evidenziati dai giudici dimerito in senso contrario.La giovane non aveva autonomia nella gestione di sé e non era mai uscita dasola né era rimasta a lungo senza essere accompagnata da un familiare;assumeva farmaci per terapie indispensabili per lei e con medicinali cherichiedevano particolari prescrizioni del cui acquisto – stante la loro natura –sarebbe rimasta traccia nelle banche dati del [OSCURATO:PERSONA],consultate dagli inquirenti senza rilevarne traccia.La conclusione della Corte territoriale, secondo la quale l’uso del bancomatnon dimostra che [OSCURATO:PERSONA] fosse in vita nei giorni successivi al suoallontanamento e che [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito nel negare di avere fattoquei prelievi, appare conseguente ad un corretto ragionamento indiziario.Né possono considerarsi indizi di segno contrario il fatto che XXXXXXXXXXsapesse usare il telefonino o il computer, fatto astrattamente compatibile conl’uso di una carta con PIN, o la dichiarazione dubitativa e in ogni caso interessatadel fratello che aveva prospettato la possibilità che lei sapesse il PIN; si tratta dielementi generici e di scarsa pregnanza a fronte dei numerosi altri, già ricordati,tra i quali ben più decisivo e attendibile, come si ricava dalla motivazionecensurata, è quanto riferito dalla psicologa che la seguiva e che ha escluso che laXXXXX potesse essere capace di usare il bancomat.Infine del tutto eccentrica risulta la doglianza difensiva che lamenta lamancata valorizzazione di una conversazione intercettata tra la madre dellavittima e tale XXXXX, in cui la prima negava di avere fatto prelievi prima del2017 (cioè prima dell’arrivo della nuova carta a [OSCURATO:PERSONA]); a fronte degliscarsi elementi di contesto noti (non è dato sapere chi sia l’interlocutrice dellaXXXXXXX né il grado di confidenza che intercorreva con lei, quindi se fosse taleda indurla ad essere del tutto sincera), il giudizio della Corte territorialesull’equivocità del dato e quindi sulla sua valenza neutra appaiono correttamenteargomentati.Sicché il primo motivo è infondato.4.

Il sesto motivo è strettamente connesso al primo motivo e, disattendendol’ordine di collocazione nel ricorso, deve essere subito esaminato, perchéparimenti infondato.Si lamenta infatti la mancata valutazione della possibilità di unallontanamento volontario, che introdurrebbe un ragionevole dubbio rispetto allaricostruzione che ha condotto alla dichiarazione di responsabilità penaledell’imputato.In realtà la doglianza è ai limiti dell’inammissibilità, proprio perché talealternativa ricostruzione è stata, invece, presa in esame compiutamente edesclusa sulla base di un esame dettagliato di tutti gli elementi, che sono stati giàrichiamati nel paragrafo precedente, principalmente quelli che evidenziano lelimitate capacità della vittima e soprattutto il suo bisogno quotidiano di terapie dicui non risulta aveva effettuato alcun acquisto alla luce degli esiti degliaccertamenti attraverso SOGEI riguardo le impegnative per trattamentifarmacologici necessari a causa dell’epilessia.Né può assumere valenza decisiva il fatto che non sia stato mai rinvenuto ilcadavere della giovane disabile, visto che, come ricorda la giurisprudenza dilegittimità, «il mancato ritrovamento del cadavere non impedisce la formazionedella prova né incide sul principio di responsabilità e, tuttavia, l'evento mortepuò essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nonché tenendoconto del comportamento "post factum" dell'imputato. (Conf., Sez. 1, n. 3624del 1995, Rv. 201935)». (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468- 02)5.

Anche la costruzione indiziaria del movente censurata nel quinto motivo sibasa su un percorso argomentativo immune da vizi e i rilievi formulati dalladifesa si limitano a prospettare una mera lettura alternativa di dati che appaionocomunque convergenti nel delineare un plausibile interesse alla commissione deldelitto da parte dell’imputato.

La Corte individua tutti gli elementi chedimostrano l’avvio di una relazione anche intima tra imputato e vittima: glil’imputato ammette di avere intrattenuto con XXXXX conversazioni e scambi dimessaggi che potevano svelare i loro rapporti, la maggiore cura per la propriapersona di XXXXX negli ultimi tempi, l’appunto nel suo diario che allude a talerelazione (“mamma cornuta”).

Inoltre, poco poteva contare l’effettivo avvio dellagravidanza, poiché già il timore della stessa avrebbe potuto dare motivoall’imputato di prendere l’iniziativa delittuosa.Sicché anche la sottolineatura circa l’assenza di prova del fatto che giovanefosse effettivamente incinta non può intaccare la coerenza complessiva risultantedalla complessiva valutazione di questi convergenti dati.A ciò si aggiungano i connotati del tutto evanescenti dell’ipotizzata relazionecon un altro non meglio identificato ragazzo, che l’avrebbe indotta alla fuga; ciòanche alla luce del fatto che nessuno, tranne l’imputato, ebbe mai anche a solo avederlo.

E la Corte con argomento stringente sottolinea sia il fatto che l’imputatodisse di averlo visto da lontano con lei quando la stavano cercando, quindi in unmomento in cui poteva essere portatore di un interesse a riferire il falso percontinuare ad ingenerare nei familiari il convincimento di un allontanamentovolontario, sia (e ancor più) il fatto che dal complessivo quadro sulle condizioni esullo stile di vita della ragazza non si ha alcuna conferma che costei avesse mododi muoversi da sola e potere così coltivare una relazione lasciandone all’oscuro ifamiliari.Sebbene sia stato accertato un movente, tuttavia, come anche di recente haribadito la giurisprudenza di legittimità, «la causale di un delitto in tanto puòfungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti afondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esitodell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme,si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari,precisi e convergenti per la loro univoca significazione» (Sez. 1, n. 12217 del30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 - 01); e pertanto per aversi una decisioneconforme alle regole di valutazione della prova l'affermazione di responsabilitàper il delitto di omicidio non può essere fondata sull'autonoma valenza indiziariadel movente, perché non è sufficiente a sopperire alle incertezze del restantequadro probatorio (in tal senso già Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017,P.g. in proc.

Lin, Rv. 269287 – 01).6.

In questa prospettiva va evidenziata la fondatezza del secondo motivo,con il quale si censura la ricostruzione del segmento dell’esecuzione del delittoche sarebbe consistita nell’incontro della vittima da parte dell’imputato nei pressidella casa della famiglia di costei il giorno in cui la stessa scomparve.La difesa in tal caso individua effettivamente un salto logico, non conformeal percorso del ragionamento indiziario, come richiesto dalla giurisprudenzarichiamata al paragrafo 2.Orbene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, basata al riguardosulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la mattina del[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si era alzata, aveva chiesto bruscamente al fratello diandarle a fare una ricarica al telefono (indizio univoco della sua necessità dichiamare qualcuno già durante la mattinata) e quindi aveva sollecitato la madree il fratello ad andare al più presto dalla nonna dove dovevano restare a pranzo.La Corte territoriale ha poi valorizzato le dichiarazioni del compagno dilavoro dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito nel dettaglio l’attività diquella giornata, anche se aveva confuso l’anno in cui i fatti si erano verificati solperché aveva ricordato erroneamente l’anno a partire dal quale aveva iniziato alavorare insieme all’imputato.XXXXX ha riferito che quella mattina del mese di giugno era passato aprendere con la propria vettura [OSCURATO:PERSONA] e si era recato con lui nellecampagne di XXXXXXX a raccogliere lumache, quando tra le ore 9,45 e le 10,15l’imputato si era rifiutato di lavorare adducendo che vi era poco da raccogliere,cosa che secondo XXXXX non era affatto vero.XXXXX aveva infine ceduto alla volontà di tornare ad XXXXXXXX delcompagno di lavoro e lo aveva riportato in paese per le ore 12,30 con l’intesache si sarebbero visti l’indomani per lavorare nuovamente insieme.Quello stesso giorno poi l’imputato si era ferito ad un piede e quindi il giornodopo non era andato a lavorare con XXXXX, che aveva anche constatato,andandolo a trovare, la gravità della ferita consigliando anche lui (come avevafatto la convivente dell’imputato e altri familiari) di recarsi in ospedale a farsicurare, cosa che il XXXXXXX si era rifiutato di fare.La Corte territoriale ha considerato, quindi, attendibile la circostanza per cuila mattina del 04/06/2012 l’imputato si era recato a XXXXXXX con XXXXX perraccogliere lumache e che poi era tornato ad XXXXXXXX in mattinata in talmodo, così avendo la possibilità di recarsi a prelevare in casa la vittima.L’altro elemento valorizzato dai giudici di merito è la testimonianza diXXXXXXXXXXXX, la vicina di casa che ha riferito che il giorno della scomparsadella ragazza la aveva vista tra le ore 8,30 e le 9,00, mentre si trovava sull’usciodella porta in pigiama in atteggiamento guardingo, e aveva visto l’autovettura dicolore verde dell’imputato parcheggiata di fronte all’abitazione degli XXXXX.La Corte di assise di primo grado aveva affermato che questo avvistamentonon sarebbe potuto avvenire tra le ore 8,30 e le 9,00, perché era un orario in cuimadre e fratello della ragazza erano ancora in casa (si allontanarono alle ore10,30) e si sarebbero accorti della presenza dell’imputato.

E, coordinando taledichiarazione con quella del XXXXX che aveva riferito la presenza di XXXXXXXnella campagna di XXXXXXX già alle 9,45, aveva ritenuto che l’imputato si fossetrovato lì in orario ben antecedente alle ore 8,30, recandovisi di proposito aparlare con [OSCURATO:PERSONA] mentre gli altri familiari dormivano.La Corte di secondo grado ha invece ritenuto che l’indicazione oraria fornitadalla vicina di casa dovesse considerarsi pienamente attendibile e l’incontropreliminare con la giovane per prendere accordi e vedersi successivamente, alsuo ritorno da XXXXXXX, sia avvenuto al più pochi minuti prima delle ore 8,30.I giudici di merito poi prendono atto che non vi sono elementi certi perstabilire se quella notte l’imputato dormì presso l’abitazione della convivente ono, pur affermando che tale particolare non avrebbe mutato la rilevanza dellasua presenza lì quando avvenne l’avvistamento di XXXXX da parte della vicina dicasa.Tuttavia, il segmento più significativo della vicenda, cioè il momento e ilmodo con il quale la giovane sarebbe uscita di casa, in ipotesi accusatoria,prelevata – dopo essersi accordata riservatamente con lui – dall’odierno,rimangono affidati a giudizi di verosimiglianza, basati su elementi suscettibili dialternativa lettura e già nei due gradi di giudizio interpretati diversamente inassenza di pregnanti elementi di conferma.I fatti certi possono considerarsi:- il rientro dell’imputato ad XXXXXXXX alle ore 12,30, secondo ledichiarazioni di XXXXX, e la coincidenza temporale del momento in cuiegli manifesta l’intenzione (apparentemente immotivata) di sospendere illavoro con quello in cui i familiari della vittima non erano in casa;- l’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] che cercò di rimanere sola incasa durante la mattina, inducendo i familiari ad allontanarsi;- il successivo allontanamento dell’imputato per recarsi – a suodire – a raccogliere origano e i suoi strenui tentativi di negare che egli sirecò nel siracusano, circostanza emersa da quanto egli stesso affermadurante le intercettazioni a suo carico;- la ferita riportata dall’imputato lo stesso pomeriggio del giornoin cui [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata da casa; ferita grave e inusualedella quale non volle mai dare alcuna spiegazione, facendo in modo dinon farsi refertare e non farsi curare per non lasciare alcuna traccia;A fronte di questi dati certi, incerto è il momento in cui la giovane disabile sisarebbe allontanata, quello in cui l’imputato si sarebbe incontrato con lei ol’avrebbe prelevata per portarla con sé.Su quanto accadde quella mattina del 04/06/2012, dinanzi all’abitazionedegli XXXXX, quindi, pur a fronte delle dichiarazioni della XXXXX, restano vuotilogico-ricostruttivi suscettibili di fondare ipotesi alternative che vannomotivatamente escluse.Dal ché deriva l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti ma non preclusi, in quantol’interpretazione delle condotte dell’imputato volte a precostituirsi falsi alibi o adepistare e dei contenuti dei soliloqui intercettazione dovranno essere rivalutatinella loro valenza indiziante all’esito delle verifiche sopra indicate sullaricostruzione dei suoi spostamenti il giorno dell’allontanamento della vittima dallasua abitazione7.

La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudiziodinanzi alla Corte di assise di appello di Catania in diversa composizione al fine dirivalutare gli elementi acquisiti e procedere, se del caso, ad altri accertamentiper verificare se è sanabile la carenza probatoria nella ricostruzione dei fatti,sopra segnalati, dando applicazione ai principi richiamati nel paragrafo 2.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di assise di appello di Catania.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SABRINAPASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.Uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civilicostituite, conclude chiedendo la conferma della sentenza di merito e depositaconclusioni e nota spese.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, concludechiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15/07/2025, la Corte di assise di appello di Cataniaha confermato la decisione impugnata con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena dell’ergastolo, perché responsabile del reato di omicidiopluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], giovane disabile, figlia ventiduennedella persona con la quale intratteneva una stabile convivenza e relazioneaffettiva, [OSCURATO:PERSONA], nonchè del successivo e connesso reato dioccultamento di cadavere.I fatti sarebbero stati commessi il 04/06/2012 in un luogo imprecisato dellaSicilia orientale.Secondo la ricostruzione condivisa dai giudici di merito, XXXXXXXXXXXXXXaveva intrattenuto una relazione sentimentale stabile con [OSCURATO:PERSONA] dal2007 al 2020, dopo che costei aveva divorziato dal marito Salvatore XXXXX.Pur risiedendo in altra abitazione nella stessa cittadina di XXXXXXXX,l’imputato si intratteneva e saltuariamente pernottava nella casa in cui viveva ladonna con i suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima era affettasin dalla nascita da handicap psichici e motori per gli esiti di un’emiparesi checomportavano l’impossibilità di articolare correttamente il braccio sinistro e lagamba sinistra e che avevano prodotto un lieve ritardo mentale, epilessia edepressione del tono dell’umore. Riconosciuta la sua invalidità al 100%,percepiva una pensione di invalidità erogata dall’INPS e accreditata su un librettopostale al quale era collegata una sola carta bancomat.A causa della sua immaturità psicoaffettiva [OSCURATO:PERSONA] era indotta astringere legami affettivi vischiosi caratterizzati da vincoli di esclusività e didipendenza; la giovane aveva manifestato attaccamento verso il convivente dellamadre, ma anche una forte gelosia nei suoi confronti.Il 04/06/2012 [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata dalla sua abitazione e non viaveva più fatto ritorno. La mattina di quel giorno la giovane aveva preteso che ilfratello XXXXXXXX andasse ad effettuare una ricarica per il suo telefono e avevasollecitato la madre ad andare con il fratello a pranzare dalla nonna.Quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tornati a casa verso le16,00 non l’avevano più trovata in casa; accortisi che XXXXX aveva portato consé anche il cellulare, avevano provato a chiamarla. XXXXX volle parlare con lamadre e le comunicò di essere fuggita con un ragazzo ventiquattrenne di nomeAntonio, conosciuto al centro commerciale; disse alla madre che Antonio nonvoleva parlare con lei perché si vergognava e le assicurò che comunque sarebbetornata a casa.[OSCURATO:PERSONA], un terzo figlio di [OSCURATO:PERSONA] che non abitava conloro, aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA], che quel giorno non era stato in casacon la convivente, per chiedergli se XXXXX fosse con lui e ne aveva avutorisposta negativa sebbene, a suo dire, con un tono sulla difensiva.Nel pomeriggio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano formalizzatopresso la caserma dei Carabinieri di XXXXXXXX la denuncia di allontanamentodella congiunta; verso sera tra le ore 21,30 e le 22,00 era rientratoXXXXXXXXXXXXXX in orario inusuale, visto che di solito tornava a casa nelpomeriggio. Egli aveva una profonda ferita circolare al piede ma non avevavoluto recarsi in ospedale perché diceva di avere paura dei medici.Appreso dell’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avevariferito ai congiunti che costei gli aveva manifestato la volontà di andare via dicasa con un ragazzo. Nei giorni successivi i familiari si erano posti alla ricerca diXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] era stato l’unico ad affermare con certezza di averlavista più volte.I membri della famiglia XXXXX avevano revocato la denuncia il 22/06/2012e tuttavia XXXXX non aveva fatto rientro in casa.Dopo alcuni anni, il 04/06/2016 costoro avevano sporto una nuova denunciadi allontanamento volontario; ma più approfondite indagini erano scaturite da unesposto presentato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla redazione della trasmissione televisiva“Chi l’ha visto?”, con il quale si ipotizzava che XXXXX fosse stata uccisa e il suocadavere fosse stato occultato nello scantinato di casa XXXXX.Le investigazioni, svolte anche a mezzo di perquisizioni, nuovi interrogatori eintercettazioni, conducevano ad acquisire elementi in base ai quali venivaritenuto che [OSCURATO:PERSONA] la mattina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era recato aprelevare in casa [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fatto che la madre e il fratello,su sollecitazione di costei, erano andati a fare visita alla nonna, l’aveva condottacon sé in zona prossima a Siracusa e a Pachino, dove l’aveva uccisa per poioccultare il cadavere, riportando tra l’altro la grave ferita al piede nel corso delleoperazioni delittuose.XXXXX aveva riferito di un significativo ritardo nel ciclo mestruale, cheaveva fatto temere una sua gravidanza, e, poiché la giovane non frequentavanessuno al di fuori del circuito familiare e aveva manifestato un inusitatointima intrattenuta con lei e per poter proseguire la relazione con la madre.[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe poi adoperato per far credere ai familiari cheXXXXX si fosse allontanata volontariamente e fosse ancora in giro con qualcunaltro e, poi, sotto la pressione delle attività investigative e dell’interessemediatico della trasmissione “Chi l’ha visto”, aveva avviato operazioni didepistaggio, anche inducendo persone informate dei fatti a rendere dichiarazionia lui favorevoli o a ritrattare quelle dalle quali venivano ricavati indizi a suocarico.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXX e ha articolato sei motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 606,coma 1 lett. e), cod. proc. pen.2.1. Con il primo lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione e travisamento della prova in ordine alla paternità dei prelievi dallibretto postale di [OSCURATO:PERSONA] e alla valutazione di attendibilità del testeXXXXXXXXXXXXX.La difesa censura le valutazioni formulate sulla dimostrata circostanza chenel periodo immediatamente successivo all’allontanamento di XXXXXXXXXXerano stati effettuati dei prelievi di denaro sul suo libretto, in particolare tragiugno 2012 e febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanonegato di avere effettuato questi prelievi, fornendo così un elemento compatibilecon l’alternativa ipotesi che fosse stata nei giorni a seguire sempre XXXXXXXXXXad effettuarli, così smentendo la ricostruzione che la voleva già deceduta permano di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale aveva ritenuto tali dichiarazioni inattendibili, sostenendoche tale mendacio sarebbe derivato dalla volontà di nascondere una condottaimmorale e una manipolazione da parte dell’imputato; non aveva, invece, tenutoconto del fatto che l’assegno pensionistico di XXXXX era la principale fonte disostentamento del nucleo familiare e che i prelievi si erano poi interrotti fino al2017, per poi riprendere da quell’anno fino al 2020.Inoltre, contraddittoria era la successiva valorizzazione quale fontecarico dell’imputato.Era stata travisata la prova affermando che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe statacapace di usare da sola il bancomat, visto che dalle dichiarazioni testimonialiemerge che sapeva utilizzare il telefono e il computer e conosceva il PIN dellacarta; inoltre da una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e taleXXXXX emerge che la prima confidò alla seconda di non avere fatto alcunprelievo se non dopo quattro anni dalla scomparsa e l’affermazione della Corte,secondo la quale questa sarebbe una versione di comodo, è una mera illazionenon argomentata.2.2. Con il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione etravisamento della prova in relazione all’avvistamento dell’autovetturadell’imputato davanti all’abitazione la mattina del 04/06/2012, quandoXXXXXXXXXX si era allontanata.La Corte territoriale si era basata sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA],vicina di casa degli XXXXX, che aveva riferito di avere visto la mattina primal’autovettura dell’imputato e poi aveva visto uscire XXXXX, ma non aveva presoin esame le plurime ragioni di perplessità circa l’attendibilità di questadichiarazione, che era stata formulata in modo dubitativo, contraddicendosi sualcuni particolari e comunque sotto l’effetto della pressione mediatica deigiornalisti di “Chi l’ha visto?”, che l’avevano interpellata sul punto.La sentenza impugnata aveva poi in maniera illogica e forzata cercato diconciliare le incongruenze orarie tra la testimonianza della XXXXX e quella diXXXXXXXXXXXX che la stessa mattina era insieme all’imputato a raccoglierelumache in tutt’altro luogo, introducendo un elemento nuovo e non provato, cioèl’ipotesi di una rapidissima visita di [OSCURATO:PERSONA] ad XXXXX la mattinamentre gli altri familiari dormivano, per poi ritornare quando costoro si eranoallontanati.2.3. Con il terzo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nellavalutazione della condotta processuale ed extraprocessuale dell’imputato, alquale si attribuiscono un falso alibi e presunti depistaggi.Le maldestre operazioni di [OSCURATO:PERSONA] di precostituire prove asostegno della propria estraneità, e comunque con la finalità di rendere credibilifatti veri, sono state considerate azioni da freddo calcolatore, mentre andavanocalate nel loro reale contesto soggettivo e oggettivo quali reazioni scomposte eirrazionali di un uomo incolto e impaurito dinanzi alla difficoltà di dimostrare lasua innocenza.2.4. Con il quarto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazionenell’interpretazione delle intercettazioni svolte all’interno dell’autovetturadell’imputato e che registravano suoi lunghi soliloqui ritenuti dalla Corteterritoriale un’ampia confessione delle sue condotte, mentre andavanoconsiderate – alla luce del suo stato d’animo – alla stregua di un coacervo dideliri, paure, scenari immaginari e contraddittori nei quali si materializzano leaccuse a suo carico che egli teme perché estraneo.2.5. Con il quinto motivo lamenta manifesta illogicità e carenza dellamotivazione in ordine al movente del delitto e violazione del principio dell’oltreogni ragionevole dubbio.Il movente affermato dalla Corte territoriale è del tutto ipotetico perché lostato di gravidanza di [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato accertato, la paternitàdell’imputato è mera illazione e la relazione fisica tra costui e la vittima non èprovata.2.6. Con il sesto motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione nelrigetto dell’ipotesi alternativa dell’allontanamento volontario con violazionedell’art. 533 cod. proc. pen.Le acquisizioni in atti non consentivano di considerare certo cheXXXXXXXXXX fosse del tutto incapace di agire autonomamente, visto che simuoveva in bicicletta e andava al centro commerciale; erano stati poipretermessi gli elementi che avvaloravano l’esistenza del ragazzo di nome“Antonio” di cui XXXXX aveva parlato al telefono con sua madre, visto che anchelo zio [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti la aveva vista al centro commercialecon un giovane ricciolino.L’eventualità che ad XXXXX potesse essere accaduto qualcosa dopo che siera allontanata di sua spontanea volontà rimaneva pertanto una ricostruzionealternativa quantomeno di pari dignità logica rispetto a quella formulatadall’accusa.3. Il difensore dell’imputato ha chiesto la trattazione orale del giudizio.Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata.In particolare ha concluso che: è fondato il primo motivo perché, a frontedella logica conseguenza del fatto che il bancomat intestato alla vittima dovesseessere utilizzato da costei, ipotizza il mendacio di [OSCURATO:PERSONA]. La famigliautilizzava queste somme per mantenersi e non è credibile che i prelievi fosseroimprovvisamente interrotti per lasciare che si accumulasse una rilevante sommafino al 2017;è fondato il secondo motivo relativo alla ricostruzione degli orari diavvistamento dell’imputato da parte della teste XXXXX, poiché la Corteterritoriale aveva formulato una congettura con riguardo all’asserita fugace visitadel XXXXXXX la mattina del 04/06/2012; è fondato il terzo motivo, perché valutagli alibi dedotti con fratture logiche che comportano un’inversione dell’onere dellaprova.Alla luce del venir meno degli altri elementi, inoltre, secondo il ProcuratoreGenerale, non possono essere valutati come confessori i soliloqui intercettatinell’autovettura dell’imputato.Non vi è prova della relazione tra l’imputato e la vittima, perché lamotivazione si basa su una serie di elementi meramente suggestivi, perchél’unico dato certo è l’interesse della ragazza verso di lui.Il difensore di parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata eha depositato comparsa conclusionale e nota spese.Il difensore dell’imputato si è associato alle conclusioni del ProcuratoreGenerale e ha insistito nel proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.2. Il presente giudizio ha ad oggetto la ricostruzione indiziaria dei fatti, legatialla risalente scomparsa della giovane ventiduenne disabile [OSCURATO:PERSONA],allontanatasi dalla sua abitazione il 04/06/2012 mentre i suoi familiari eranoassenti, per non farvi più ritorno; il quadro probatorio valutato dalla sentenzaimpugnata è costituito in gran parte da atti di indagine svolti a distanza di oltreotto anni, dopo la presentazione di un esposto da parte della redazione delprogramma televisivo “Chi l’ha visto?”, che aveva messo a disposizione degliinquirenti informazioni raccolte nell’ambito di attività di inchiesta giornalistica.Tutte le censure formulate in ricorso attengono ai vizi della motivazione chesotto più profili, secondo la difesa, conterrebbe erronee valutazioni degli elementiindiziari e inferenze illogiche o suggestive.2.1. Al fine di esaminarle compiutamente occorre premettere che, secondoun orientamento consolidatosi in oltre un cinquantennio, «gli "indizi", suscettibilidi valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi difatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sullabase di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto"si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove daricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte,alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto diprova». (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 – 02;Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168 - 01).Si ribadisce, quindi, il risalente principio, secondo il quale «in tema dicostruzione della prova indiziaria o critica, il collegamento fra il fattonoto indiziante ed il thema probandum non può essere frutto di mere ipotesi e dipreconcette arbitrarie illazioni, ma deve presentarsi alla mente come unaineccepibile costruzione logica, fondata sui solidi principi della esperienzacomune o scientifica» (Sez. 1, n. 6780 del 30/01/1973, Albanesi, Rv. 125124 –La giurisprudenza ha quindi individuato l’ambito del c.d. sospetto con unacerta ampiezza, che deriva dal significato stesso della locuzione con la quale siallude alla ricerca di dati non individuabili per la carenza di immediate evidenze everso i quali ci si indirizza in forza di intuizioni non argomentabili o di costruttiempirici. Per questo al suo interno ha lasciato convivere un fenomeno (lacongettura) e un dato (l’indizio debole).E se certamente distantissima, se non del tutto avulsa, dalla categoriadella prova è la congettura (l’ipotesi conseguente – secondo l’etimologia – algettare insieme dati e opinioni senza metodo, senza direzione e senza elementidefiniti), deve essere tenuto presente che, sebbene ancora al di fuori del recintoriservato alla dignità della prova indiziaria, vi è una terra di mezzo più vicina adesso, dove trovano collocazione gli indizi deboli od equivoci, quelli appunto chepossono assecondare conclusioni diverse.Mentre la congettura è un sospetto sganciato dagli elementi, l’indiziodebole è un elemento dal quale non si riesce a trarre altro che non sia unsospetto.La congettura resterà sempre bandita dal percorso argomentativo, perchéfrutto di soggettiva proiezione carente di un tracciabile collegamento fattuale o diverificabile supporto logico; e la giurisprudenza di legittimità si riserva sul puntouna specifica funzione censoria, quando afferma che «il controllo dellaCassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non puòestendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite dagiudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati suripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto laverifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti inipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verificaempirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una purminima plausibilità» (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg c.Romano, Rv. 281385 - 01).Invece l’indizio equivoco non è carente del requisito dell’utilizzabilitàperché consiste comunque in un elemento di fatto suscettibile di apprezzamento.La sua sorte può essere segnata quando la sua consistenza si riveliintrinsecamente fragile, tale da emanare solo una forza dimostrativa di intensitàlimitata o comunque inadeguata rispetto al livello di solidità probatoria richiestodall’accertamento penale. Ma, a differenza della congettura che, individuatacome tale, va estromessa dal giudizio penale, all’indizio debole non può esseredisconosciuta la dignità dell’elemento, anche se poi necessariamente ne deveessere saggiata la qualità; esso potrebbe anche essere riconosciuto comeintrinsecamente affidabile o credibile come dato in sé e tuttavia il mancatosuperamento della soglia del sospetto deriverà dalla verifica circa la scarsaprecisione o la carente univocità dei dati ulteriori che da esso si possonoricavare.2.2. La prova indiziaria è «la prova critica, logica e indiretta del fatto,contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito»(Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).Ed è per questo che «non è consentito da un indizio, sicuro in fatto, maequivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento cherappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto dellaprova in criterio di inferenza» (Sez. 3, n. 44348 del 15/09/2021, T., Rv. 282671- 01).Rispetto all’evento da dimostrare, il dato indiziario probatoriamentesussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato sucorrette massime di esperienza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi,Rv. 284842 – 01)L’indizio, quindi, deve corrispondere ad un elemento certo; non deveessere frutto di congettura e non deve essere utilizzato per legittimare unacongettura.La precondizione della certezza del dato che esso in via direttarappresenta consente poi che di esso possano essere apprezzate lecaratteristiche richieste dall’art. 192 cod. proc. pen.; può esservi, pertanto,indizio quando vi è un elemento certo e prova indiziaria se quell’elemento certolegittima logicamente – interagendo con una regola inferenziale affidabile –l’accertamento di un fatto ulteriore, da esso non direttamente rappresentato.Tuttavia «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice puòpartire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzarequest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della qualefondare la propria decisione, in quanto la cd. "praesumptio de praesumpto"contrasta con la regola della certezza dell'indizio» (Sez. 6, n. 37108 del02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01).In sostanza quindi il dato fattuale che diventa noto grazie all’operazione diinferenza sull’indizio, non può a sua volta essere autonomamente valutato comeulteriore indizio per ricavare un altro fatto ignoto né può essere utilizzato peravvalorare un’ulteriore ipotesi o un ragionamento circolare (come accade quandoda un elemento sintomatico di un evento si ricava la prova indiziaria dell’eventoe l’esistenza dell’evento viene ritenuta riscontrata valorizzando lo stessoelemento sintomatico valutato come conseguenza di esso; si realizzerebbe ilpercorso logicamente viziato, già sopra richiamato citando Sez. 3, n. 44348 del15/09/2021, T., Rv. 282671 - 01).Se il risultato dell’inferenza si allontana sempre di più dall’elemento da cuimuove, se si articolano passaggi intermedi che reinterpretano un risultato a suavolta frutto di un’interpretazione, la valenza dell’originario dato indiziario vienediluita in un ragionamento vago e si inficia il prerequisito della sua certezza (Sez.1, n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Cianfardino, Rv. 259138 – 01).La giurisprudenza ricava tale prerequisito dalla definizione dell’art. 192cod. proc. pen. e lo ritiene implicato da una delle tre qualità espressamenterichieste agli indizi dal legislatore: la precisione, che si accompagna alla gravità ealla concordanza, quest’ultima che, a sua volta, presuppone la pluralità.E infatti «in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod.proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alleobiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi,ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto opiù verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loroe con gli altri dati ed elementi certi» (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep.2021, Piras, Rv. 280414 – 01).La forza dell’indizio non può essere, quindi, misurata sulla sola base dellasua intrinseca capacità dimostrativa, che deve essere molto elevata nella direttarappresentazione del fatto noto che esso stesso integra, ma che nel proiettarsiverso il fatto ignoto richiederà l’opera di mediazione affidata ad una regola diinferenza da sola comunque insufficiente a trasformarla in una vera e propriaprova.Se il fatto ignoto risulta dimostrabile in forza del solo fatto noto senzaaltre mediazioni e valutazioni, ma per l’appunto come unica conseguenza dellacertezza del fatto noto, il dato di conoscenza così acquisito non può considerarsipropriamente nuovo e ulteriore ma ne costituisce solo un’implicazione, quindifrutto di una deduzione estratta dal suo stesso contenuto informativo.L’indizio dà vita ad un fenomeno probatorio diverso, che apre la strada alpercorso argomentativo per fuoriuscire dall’ambito informativo costituito dal datodirettamente rappresentato (e quindi certo) e per indirizzarsi verso un datoesterno e non contenuto nel fatto noto, per disvelare cioè un elemento diconoscenza non altrimenti acquisibile, frutto di un’operazione inferenziale capacedi produrre effettivi profili di novità raggiunti tuttavia come conclusioniprobabilistiche di maggiore o minore intensità a seconda della maggiore o minoreforza proiettiva dell’elemento indiziante, della maggiore o minore capacitàdimostrativa della regola su di esso applicata e della maggiore o minore energiaeuristica che dall’interazione tra regole ed elemento indiziante si sprigiona.Il canone normativo dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponetuttavia che questa operazione non possa essere svolta isolatamente, indizio perindizio, e delinea il principio della loro necessaria pluralità e della loro valutazionecongiunta; il principio è corrispondente all’esigenza di garanzia di evitare chesiano valorizzati singoli elementi non pienamente dimostrativi dei fatti, perché suognuno di essi, seguendo il procedimento inferenziale, si potrà giungere aconclusioni probabilistiche e non certe, e la verifica di corrispondenza degli esitidelle inferenze applicate su ciascun indizio o su tutti quelli convergenti,armonicamente considerati, consentirà di superare la connaturata incompletezzaprobatoria di ogni elemento in sé considerato.Ne discende che «il requisito della molteplicità, che consente unavalutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e sicompletano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, puòassumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è laricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi,può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della provadel fatto» (Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, Matasaru, Rv. 276743 – 01; cosìanche Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 – 02).2.3. La forza dimostrativa dell’indizio, quindi, dovrà essere misurata nonsolo avuto riguardo alle sue intrinseche qualità e agli effetti della sua interazionecon la regola inferenziale ma anche tenendo conto degli esiti del complessivoesito probatorio che dal loro unitario esame deriva.La prova indiziaria si distingue dall’indizio anche sotto questo profilo,poiché costituisce il risultato dell’inferenza tratta dall’armonica convergenza dipiù indizi. Come ha avuto modo di spiegare il giudice di legittimità «la differenzatra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto siricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea adfornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo,suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai esserequalificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (Inmotivazione, la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova nonè determinata esclusivamente dalla tipologia del mezzo che la produce, ma daicontenuti che esprime e rappresenta, poiché, ad esempio, la testimonianza,come pure le conversazioni intercettate, avuto riguardo al loro concretocontenuto, possono integrare sia una prova piena sia un indizio)» (Sez. 2, n.14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 04).Ne discende la regola secondo la quale, «in tema di valutazione dellaprova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazionequesti ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari perverificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti enon solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solopossibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale deglielementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi,isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo dialto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesialternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concretoriscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose edella normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021,S., Rv. 280605 - 02).Come ha avuto modo di evidenziare Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, LoNardo, Rv. 285441 – 02, in motivazione, «nel giudizio di legittimità il sindacatosulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nellarivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, inquanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice dimerito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura dellamotivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criterilegali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano statecoerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultatiprobatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826) e potendo il giudicefondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loroconcatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiedequella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nellacertezza in ordine al fatto stesso (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 1983, S.,Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, in motivazione a pag. 10,non mass.)».Ai sensi, quindi, dell’art. 192 cod. proc. pen., della cui correttaapplicazione il giudice di legittimità deve svolgere verifica esterna e noncontenutistica, deve essere considerato non viziato il risultato probatorioraggiunto dal giudice seguendo con argomentazioni complete e logicamentestringenti attraverso un percorso valutativo ben preciso, così sintetizzabile: «Gliindizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti inmere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192,comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimereelevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioènon equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisititutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che inmancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango diprova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento dellaloro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare ilmaggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi,isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitariotendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deveverificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, commasecondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logicanell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep.2014, Larotondo, Rv. 258721 - 01).E in particolare con riguardo al vaglio svolto nella seconda fase, quella in cuisi procede all’esame globale e unitario, si ammette che ciascun elemento, seppurcerto, isolatamente considerato, potrebbe mantenere una relativa dose diambiguità; ma non sarà tale ambiguità a privarlo di utilità ai fini dellaricostruzione del fatto, purché gli elementi residui di equivocità possano esseredissolti in una visione unitaria, idonea a consentire comunque l'attribuzione delfatto illecito all'autore (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv.272056 – 01).3. Alla luce di queste premesse, risulta infondato il primo motivo con il qualesi prospetta l’illogicità della motivazione laddove afferma, sulla base di unarticolato complesso di indizi, che l’utilizzo del bancomat dopo la scomparsa dellavittima non era riconducibile a lei e che i familiari mentono quando escludono diavere effettuato i prelievi nel periodo immediatamente successivo alla suascomparsa e fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al pari di come avevano ammesso di aver fattocon la nuova carta inviata loro dopo la scadenza della precedente a partire dal24/04/2017.La conclusione dei giudici di merito è congruamente motivata e si basa suuna stringente e logica analisi della successione degli elementi acquisiti, dellaquale sia il ricorrente sia il Procuratore Generale non tengono conto nelcondividere questa censura. Affermare che dalla titolarità del bancomat deriviper logica conseguenza che ogni prelievo sia stato effettuato da XXXXXXXXXXsignifica procedere erroneamente nella valutazione isolata di un dato perinferirne una conclusione che non fa i conti con tutti gli altri dati, che invece laCorte territoriale ha preso in considerazione in un’armonica visione di insieme.Come evidenziano i giudici di merito, la XXXXX iniziò a percepire l’assegno diinvalidità all’inizio del 2012; il contratto di libretto di risparmio, dove era statoaccreditato, e che prevedeva l’emissione del bancomat in favore della XXXXX èdatato 30/01/2012 e il primo accredito con gli arretrati per un importocomplessivo di euro 10.286,00 è del 06/02/2012 e dal mese successivo venneerogato il rateo ordinario.Il libretto era cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e l’emissione della cartabancomat era stata richiesta solo da quest’ultimo; vi era, quindi, in uso una solacarta bancomat intestata a lui.Semmai, quindi, è ben più ragionevole la lettura dell’indizio svolta dai giudicidi merito che hanno ricondotto i prelievi al fratello, anche alla luce dellecondizioni di disabilità della giovane, delle dichiarazioni dei familiari che hannoescluso che costei ne avesse mai fatto uso, poiché non ne conosceva nemmeno ilPIN, e di quelle della psicologa del centro di riabilitazione da lei frequentato, cheha riferito che per le sue condizioni ella non poteva considerarsi in grado diutilizzarlo correttamente.L’ipotesi alternativa proposta, e cioè che qualcuno insieme a lei la abbiaaiutata nei giorni successivi al suo allontanamento ad effettuare i successiviprelievi che risultano dalla contabilità, cede dinanzi agli altri elementi valorizzatidai giudici (che quindi motivatamente l’hanno esclusa). Non vi sono elementi peraffermare (e ve ne sono invece per escludere) che la giovane conoscesse il PIN esapesse anche dove il fratello custodiva la carta bancomat, in modo da riferire ilprimo e dare la seconda a terzi con i quali si sarebbe allontanata.Inoltre i prelievi, avvenuti anche il giorno della denuncia di allontanamentosporta dai familiari (22/06/2012) e comunque proseguiti fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] perpoi interrompersi e riprendere il 24/04/2017, quando a [OSCURATO:PERSONA] vennerecapitata la nuova carta bancomat in sostituzione di quella precedente che erafrattanto scaduta, non possono essere considerati dimostrativi dell’esistenza invita della XXXXX, a fronte di ben più rilevanti indici evidenziati dai giudici dimerito in senso contrario.La giovane non aveva autonomia nella gestione di sé e non era mai uscita dasola né era rimasta a lungo senza essere accompagnata da un familiare;assumeva farmaci per terapie indispensabili per lei e con medicinali cherichiedevano particolari prescrizioni del cui acquisto – stante la loro natura –sarebbe rimasta traccia nelle banche dati del [OSCURATO:PERSONA],consultate dagli inquirenti senza rilevarne traccia.La conclusione della Corte territoriale, secondo la quale l’uso del bancomatnon dimostra che [OSCURATO:PERSONA] fosse in vita nei giorni successivi al suoallontanamento e che [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito nel negare di avere fattoquei prelievi, appare conseguente ad un corretto ragionamento indiziario.Né possono considerarsi indizi di segno contrario il fatto che XXXXXXXXXXsapesse usare il telefonino o il computer, fatto astrattamente compatibile conl’uso di una carta con PIN, o la dichiarazione dubitativa e in ogni caso interessatadel fratello che aveva prospettato la possibilità che lei sapesse il PIN; si tratta dielementi generici e di scarsa pregnanza a fronte dei numerosi altri, già ricordati,tra i quali ben più decisivo e attendibile, come si ricava dalla motivazionecensurata, è quanto riferito dalla psicologa che la seguiva e che ha escluso che laXXXXX potesse essere capace di usare il bancomat.Infine del tutto eccentrica risulta la doglianza difensiva che lamenta lamancata valorizzazione di una conversazione intercettata tra la madre dellavittima e tale XXXXX, in cui la prima negava di avere fatto prelievi prima del2017 (cioè prima dell’arrivo della nuova carta a [OSCURATO:PERSONA]); a fronte degliscarsi elementi di contesto noti (non è dato sapere chi sia l’interlocutrice dellaXXXXXXX né il grado di confidenza che intercorreva con lei, quindi se fosse taleda indurla ad essere del tutto sincera), il giudizio della Corte territorialesull’equivocità del dato e quindi sulla sua valenza neutra appaiono correttamenteargomentati.Sicché il primo motivo è infondato.4. Il sesto motivo è strettamente connesso al primo motivo e, disattendendol’ordine di collocazione nel ricorso, deve essere subito esaminato, perchéparimenti infondato.Si lamenta infatti la mancata valutazione della possibilità di unallontanamento volontario, che introdurrebbe un ragionevole dubbio rispetto allaricostruzione che ha condotto alla dichiarazione di responsabilità penaledell’imputato.In realtà la doglianza è ai limiti dell’inammissibilità, proprio perché talealternativa ricostruzione è stata, invece, presa in esame compiutamente edesclusa sulla base di un esame dettagliato di tutti gli elementi, che sono stati giàrichiamati nel paragrafo precedente, principalmente quelli che evidenziano lelimitate capacità della vittima e soprattutto il suo bisogno quotidiano di terapie dicui non risulta aveva effettuato alcun acquisto alla luce degli esiti degliaccertamenti attraverso SOGEI riguardo le impegnative per trattamentifarmacologici necessari a causa dell’epilessia.Né può assumere valenza decisiva il fatto che non sia stato mai rinvenuto ilcadavere della giovane disabile, visto che, come ricorda la giurisprudenza dilegittimità, «il mancato ritrovamento del cadavere non impedisce la formazionedella prova né incide sul principio di responsabilità e, tuttavia, l'evento mortepuò essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, nonché tenendoconto del comportamento "post factum" dell'imputato. (Conf., Sez. 1, n. 3624del 1995, Rv. 201935)». (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468- 02)5. Anche la costruzione indiziaria del movente censurata nel quinto motivo sibasa su un percorso argomentativo immune da vizi e i rilievi formulati dalladifesa si limitano a prospettare una mera lettura alternativa di dati che appaionocomunque convergenti nel delineare un plausibile interesse alla commissione deldelitto da parte dell’imputato. La Corte individua tutti gli elementi chedimostrano l’avvio di una relazione anche intima tra imputato e vittima: glil’imputato ammette di avere intrattenuto con XXXXX conversazioni e scambi dimessaggi che potevano svelare i loro rapporti, la maggiore cura per la propriapersona di XXXXX negli ultimi tempi, l’appunto nel suo diario che allude a talerelazione (“mamma cornuta”). Inoltre, poco poteva contare l’effettivo avvio dellagravidanza, poiché già il timore della stessa avrebbe potuto dare motivoall’imputato di prendere l’iniziativa delittuosa.Sicché anche la sottolineatura circa l’assenza di prova del fatto che giovanefosse effettivamente incinta non può intaccare la coerenza complessiva risultantedalla complessiva valutazione di questi convergenti dati.A ciò si aggiungano i connotati del tutto evanescenti dell’ipotizzata relazionecon un altro non meglio identificato ragazzo, che l’avrebbe indotta alla fuga; ciòanche alla luce del fatto che nessuno, tranne l’imputato, ebbe mai anche a solo avederlo. E la Corte con argomento stringente sottolinea sia il fatto che l’imputatodisse di averlo visto da lontano con lei quando la stavano cercando, quindi in unmomento in cui poteva essere portatore di un interesse a riferire il falso percontinuare ad ingenerare nei familiari il convincimento di un allontanamentovolontario, sia (e ancor più) il fatto che dal complessivo quadro sulle condizioni esullo stile di vita della ragazza non si ha alcuna conferma che costei avesse mododi muoversi da sola e potere così coltivare una relazione lasciandone all’oscuro ifamiliari.Sebbene sia stato accertato un movente, tuttavia, come anche di recente haribadito la giurisprudenza di legittimità, «la causale di un delitto in tanto puòfungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti afondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esitodell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme,si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari,precisi e convergenti per la loro univoca significazione» (Sez. 1, n. 12217 del30/01/2025, Madonia, Rv. 287695 - 01); e pertanto per aversi una decisioneconforme alle regole di valutazione della prova l'affermazione di responsabilitàper il delitto di omicidio non può essere fondata sull'autonoma valenza indiziariadel movente, perché non è sufficiente a sopperire alle incertezze del restantequadro probatorio (in tal senso già Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017,P.g. in proc. Lin, Rv. 269287 – 01).6. In questa prospettiva va evidenziata la fondatezza del secondo motivo,con il quale si censura la ricostruzione del segmento dell’esecuzione del delittoche sarebbe consistita nell’incontro della vittima da parte dell’imputato nei pressidella casa della famiglia di costei il giorno in cui la stessa scomparve.La difesa in tal caso individua effettivamente un salto logico, non conformeal percorso del ragionamento indiziario, come richiesto dalla giurisprudenzarichiamata al paragrafo 2.Orbene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, basata al riguardosulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la mattina del[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] si era alzata, aveva chiesto bruscamente al fratello diandarle a fare una ricarica al telefono (indizio univoco della sua necessità dichiamare qualcuno già durante la mattinata) e quindi aveva sollecitato la madree il fratello ad andare al più presto dalla nonna dove dovevano restare a pranzo.La Corte territoriale ha poi valorizzato le dichiarazioni del compagno dilavoro dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito nel dettaglio l’attività diquella giornata, anche se aveva confuso l’anno in cui i fatti si erano verificati solperché aveva ricordato erroneamente l’anno a partire dal quale aveva iniziato alavorare insieme all’imputato.XXXXX ha riferito che quella mattina del mese di giugno era passato aprendere con la propria vettura [OSCURATO:PERSONA] e si era recato con lui nellecampagne di XXXXXXX a raccogliere lumache, quando tra le ore 9,45 e le 10,15l’imputato si era rifiutato di lavorare adducendo che vi era poco da raccogliere,cosa che secondo XXXXX non era affatto vero.XXXXX aveva infine ceduto alla volontà di tornare ad XXXXXXXX delcompagno di lavoro e lo aveva riportato in paese per le ore 12,30 con l’intesache si sarebbero visti l’indomani per lavorare nuovamente insieme.Quello stesso giorno poi l’imputato si era ferito ad un piede e quindi il giornodopo non era andato a lavorare con XXXXX, che aveva anche constatato,andandolo a trovare, la gravità della ferita consigliando anche lui (come avevafatto la convivente dell’imputato e altri familiari) di recarsi in ospedale a farsicurare, cosa che il XXXXXXX si era rifiutato di fare.La Corte territoriale ha considerato, quindi, attendibile la circostanza per cuila mattina del 04/06/2012 l’imputato si era recato a XXXXXXX con XXXXX perraccogliere lumache e che poi era tornato ad XXXXXXXX in mattinata in talmodo, così avendo la possibilità di recarsi a prelevare in casa la vittima.L’altro elemento valorizzato dai giudici di merito è la testimonianza diXXXXXXXXXXXX, la vicina di casa che ha riferito che il giorno della scomparsadella ragazza la aveva vista tra le ore 8,30 e le 9,00, mentre si trovava sull’usciodella porta in pigiama in atteggiamento guardingo, e aveva visto l’autovettura dicolore verde dell’imputato parcheggiata di fronte all’abitazione degli XXXXX.La Corte di assise di primo grado aveva affermato che questo avvistamentonon sarebbe potuto avvenire tra le ore 8,30 e le 9,00, perché era un orario in cuimadre e fratello della ragazza erano ancora in casa (si allontanarono alle ore10,30) e si sarebbero accorti della presenza dell’imputato. E, coordinando taledichiarazione con quella del XXXXX che aveva riferito la presenza di XXXXXXXnella campagna di XXXXXXX già alle 9,45, aveva ritenuto che l’imputato si fossetrovato lì in orario ben antecedente alle ore 8,30, recandovisi di proposito aparlare con [OSCURATO:PERSONA] mentre gli altri familiari dormivano.La Corte di secondo grado ha invece ritenuto che l’indicazione oraria fornitadalla vicina di casa dovesse considerarsi pienamente attendibile e l’incontropreliminare con la giovane per prendere accordi e vedersi successivamente, alsuo ritorno da XXXXXXX, sia avvenuto al più pochi minuti prima delle ore 8,30.I giudici di merito poi prendono atto che non vi sono elementi certi perstabilire se quella notte l’imputato dormì presso l’abitazione della convivente ono, pur affermando che tale particolare non avrebbe mutato la rilevanza dellasua presenza lì quando avvenne l’avvistamento di XXXXX da parte della vicina dicasa.Tuttavia, il segmento più significativo della vicenda, cioè il momento e ilmodo con il quale la giovane sarebbe uscita di casa, in ipotesi accusatoria,prelevata – dopo essersi accordata riservatamente con lui – dall’odierno,rimangono affidati a giudizi di verosimiglianza, basati su elementi suscettibili dialternativa lettura e già nei due gradi di giudizio interpretati diversamente inassenza di pregnanti elementi di conferma.I fatti certi possono considerarsi:- il rientro dell’imputato ad XXXXXXXX alle ore 12,30, secondo ledichiarazioni di XXXXX, e la coincidenza temporale del momento in cuiegli manifesta l’intenzione (apparentemente immotivata) di sospendere illavoro con quello in cui i familiari della vittima non erano in casa;- l’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] che cercò di rimanere sola incasa durante la mattina, inducendo i familiari ad allontanarsi;- il successivo allontanamento dell’imputato per recarsi – a suodire – a raccogliere origano e i suoi strenui tentativi di negare che egli sirecò nel siracusano, circostanza emersa da quanto egli stesso affermadurante le intercettazioni a suo carico;- la ferita riportata dall’imputato lo stesso pomeriggio del giornoin cui [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata da casa; ferita grave e inusualedella quale non volle mai dare alcuna spiegazione, facendo in modo dinon farsi refertare e non farsi curare per non lasciare alcuna traccia;A fronte di questi dati certi, incerto è il momento in cui la giovane disabile sisarebbe allontanata, quello in cui l’imputato si sarebbe incontrato con lei ol’avrebbe prelevata per portarla con sé.Su quanto accadde quella mattina del 04/06/2012, dinanzi all’abitazionedegli XXXXX, quindi, pur a fronte delle dichiarazioni della XXXXX, restano vuotilogico-ricostruttivi suscettibili di fondare ipotesi alternative che vannomotivatamente escluse.Dal ché deriva l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti ma non preclusi, in quantol’interpretazione delle condotte dell’imputato volte a precostituirsi falsi alibi o adepistare e dei contenuti dei soliloqui intercettazione dovranno essere rivalutatinella loro valenza indiziante all’esito delle verifiche sopra indicate sullaricostruzione dei suoi spostamenti il giorno dell’allontanamento della vittima dallasua abitazione7. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudiziodinanzi alla Corte di assise di appello di Catania in diversa composizione al fine dirivalutare gli elementi acquisiti e procedere, se del caso, ad altri accertamentiper verificare se è sanabile la carenza probatoria nella ricostruzione dei fatti,sopra segnalati, dando applicazione ai principi richiamati nel paragrafo 2.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di assise di appello di Catania.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.