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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13348/2023

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la seguente ORDINANZA nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 24053/2022 R.G., relativo al ricorso n. 36694/2019 R.G., definito con ordinanza n. 29134/2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Laurentiis (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Corso d’Italia, n. 106; –ricorrente – contro Presidenza del Consiglio dei m inistri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercae Ministero della Salute ; [OSCURATO:PERSONA] di errore materiale d’ufficio –resistenti – avverso l’ordinanza n. 29134 /2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6 ottobre2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: GiuseppeCandeloro ha segnalato, con istanza deposita in data 19 ottobre 2022, la presenza di un errore materiale nell ’ ordinanza indicata in epigrafe là dove, nel cassare la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3561/2019, ha accolto — decidendo nel merito —la sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionein epoca anteriore al 1991, per l’effetto condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento, in suo favore, della somma di € 20.141,82, « oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado»; ha dedotto che « vi è stato un evidente errore nella liquidazione degli interessi poiché questi, come richiesto dalla parte sin nell'atto di citazione innanzi al Tribunale, nonché anche riconosciuti in tutte le numerose decisioni assunte sulla stessa materia, devono decorrere dall'effettiva esigibilità e cioè dal primo atto interruttivo e cioè dall’11- 06-2001»; il Presidente della Sezione ha disposto, con decreto, procedersi alla correzione d’ufficio; è stata quindi fissata l’odierna adunanza camerale per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; del relativo decreto è stata data comunicazione alle parti a cura della cancelleria; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;considerato che: secondo principi ormai acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: ─ l'art. 391-bisc.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, «in qualsiasi tempo», degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg.» e d il rilievo «d'ufficio», fermo restando che in entrambi i casi « sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, commi 1 e 2», «con ordinanza»; ─va negata la legittimità di un tertium genus ibrido, emerso ne lla prassi in forma di «istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d'ufficio di errore materiale», poiché, ove l'istanza sia recepita,si ha attivazione dell'ufficio, diversamente resta l'onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg.; ─ in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell'originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10200 del 2022; n. 27196 del 2018; n. 4498 del 2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma primo , cod. proc. civ. (Cass. n. 5811 del 2021; n. 15346 del 2011), della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.,a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 5811 del 2021; n.12983 del 2020); ─ invece la procedura di correzione di errore materiale d'ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede: un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l'assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l'instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l'onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all'errore materiale rilevato d'ufficio (Cass. n. 17565 del 31/05/2022; n. 25075 del 22/08/2022; n. 4498 del 21/02/2017); nel caso di specie, a seguito del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Laurentiis nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , è stata attivata la procedura d'ufficio, sicché tutti gli oneri indicati nel capoverso che precede, quarto alinea, incombevano sulla cancelleria; essi, come detto , risultano rispettati, essendo stata data comunicazione sia all’istanteche all’Avvocatura Generale dello Stato, costituita nel procedimento originario per tutte le Amministrazioni resistenti ed essendo stato anche acquisito il relativo fascicolo d’ufficio; può dunque procedersi alla valutazione rimessa al Collegio circa l’esistenza e la rettificabilità del segnalato errore; tale esame ha esito positivo; va ricordato e va tenuto fermo che l’errore materiale suscettibile di correzione, quand’anche riferito ad una decisione di cassazione, consiste pur sempre in una divergenza evidente tra l’ideazione e l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non in grado di incidere sul contenuto sostanziale della decisione; correlativamente, il procedimento di correzione, a differenza di quello per revocazione, non tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio diretto solo ad individuare l’effettiva volontà del giudicante con la rettifica della materiale espressione errata(Cass. n. 4633 del 26/02/2009); nella specie, la prospettazione , in tali termini, di un errore materiale ad origine della indicata decorrenza degli interessi legali si rivela in effetti fondata; dalla stessa narrativa della ordinanza de qua si ricava l’espressa attestazione dell’esistenza di atto interruttivo (e dunque di un atto di messa in mora) già ritenuto, dal giudice di merito, con statuizione sul punto coperta da giudicato, idoneo ad interr ompere la prescrizione (decennale) eccepita dalle amministrazioni resistenti; la successiva statuizione circa la decorrenza degli interessi «dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», evidentemente basata sul presupposto che fosse questo il primo atto di messa in mora da cui far decorrere gli interessi ex art. 1219 c.c., si rivela dunque frutto di errore materiale, ovvero di un errore collocantesi nella espressione di tale chiara volontà, poiché tradottasi nella indicazione di una data di tale primo atto incontrastabilmente erronea alla luce della precedente attestazione contenuta nella stessa ordinanza(v., per un caso analogo, Cass. n. 4668 del 15/02/2019); essendo incontrastato e risultando comunque dagli atti che il primo atto di messa in mora risalga all’11 giugno 2001, l’ordinanza va dunque corretta nel senso che, là dove, sia nella motivazione che nel dispositivo, è scritto «oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», deve leggersi e intendersi «oltre interessi legali dall’11 giugno 2001»; avuto riguardo alla natura lato sensu amministrativa e non contenziosa del procedimento promosso, non v’è luogo a provvedere sulle spese; P.Q.M.

La Corte ordina la correzione del seguente errore materiale occorso nella ordinanza di questa sezione n. 29134/2022, depositata il 6 ottobre 2022, nel senso che: ─ in motivazione, a pag. 6, alla fine del secondo capoverso, nell'ultima pagina, prima del dispositivo, ove è scritto «oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», deve leggersi e intendersi «oltre interessi legali dall’11 giugno 2001»; ─ nel dispositivo, a pag. 7, ove è scritto « oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», deve leggersi e intendersi «oltre interessi legali dall’11 giugno 2001».

Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza a norma del secondo comma dell'art. 288 cod. proc. civ..

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento per correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 24053/2022 R.G., relativo al ricorso n. 36694/2019 R.G., definito con ordinanza n. 29134/2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Laurentiis (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Corso d’Italia, n. 106; –ricorrente – contro Presidenza del Consiglio dei m inistri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercae Ministero della Salute ; [OSCURATO:PERSONA] di errore materiale d’ufficio –resistenti – avverso l’ordinanza n. 29134 /2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 6 ottobre2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: GiuseppeCandeloro ha segnalato, con istanza deposita in data 19 ottobre 2022, la presenza di un errore materiale nell ’ ordinanza indicata in epigrafe là dove, nel cassare la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3561/2019, ha accolto — decidendo nel merito —la sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazionein epoca anteriore al 1991, per l’effetto condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento, in suo favore, della somma di € 20.141,82, « oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado»; ha dedotto che « vi è stato un evidente errore nella liquidazione degli interessi poiché questi, come richiesto dalla parte sin nell'atto di citazione innanzi al Tribunale, nonché anche riconosciuti in tutte le numerose decisioni assunte sulla stessa materia, devono decorrere dall'effettiva esigibilità e cioè dal primo atto interruttivo e cioè dall’11- 06-2001»; il Presidente della Sezione ha disposto, con decreto, procedersi alla correzione d’ufficio; è stata quindi fissata l’odierna adunanza camerale per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; del relativo decreto è stata data comunicazione alle parti a cura della cancelleria; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;considerato che: secondo principi ormai acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: ─ l'art. 391-bisc.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, «in qualsiasi tempo», degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della «parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg.» e d il rilievo «d'ufficio», fermo restando che in entrambi i casi « sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, commi 1 e 2», «con ordinanza»; ─va negata la legittimità di un tertium genus ibrido, emerso ne lla prassi in forma di «istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d'ufficio di errore materiale», poiché, ove l'istanza sia recepita,si ha attivazione dell'ufficio, diversamente resta l'onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg.; ─ in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell'originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10200 del 2022; n. 27196 del 2018; n. 4498 del 2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma primo , cod. proc. civ. (Cass. n. 5811 del 2021; n. 15346 del 2011), della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.,a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 5811 del 2021; n.12983 del 2020); ─ invece la procedura di correzione di errore materiale d'ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede: un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l'assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l'instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l'onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all'errore materiale rilevato d'ufficio (Cass. n. 17565 del 31/05/2022; n. 25075 del 22/08/2022; n. 4498 del 21/02/2017); nel caso di specie, a seguito del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Laurentiis nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , è stata attivata la procedura d'ufficio, sicché tutti gli oneri indicati nel capoverso che precede, quarto alinea, incombevano sulla cancelleria; essi, come detto , risultano rispettati, essendo stata data comunicazione sia all’istanteche all’Avvocatura Generale dello Stato, costituita nel procedimento originario per tutte le Amministrazioni resistenti ed essendo stato anche acquisito il relativo fascicolo d’ufficio; può dunque procedersi alla valutazione rimessa al Collegio circa l’esistenza e la rettificabilità del segnalato errore; tale esame ha esito positivo; va ricordato e va tenuto fermo che l’errore materiale suscettibile di correzione, quand’anche riferito ad una decisione di cassazione, consiste pur sempre in una divergenza evidente tra l’ideazione e l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non in grado di incidere sul contenuto sostanziale della decisione; correlativamente, il procedimento di correzione, a differenza di quello per revocazione, non tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio diretto solo ad individuare l’effettiva volontà del giudicante con la rettifica della materiale espressione errata(Cass. n. 4633 del 26/02/2009); nella specie, la prospettazione , in tali termini, di un errore materiale ad origine della indicata decorrenza degli interessi legali si rivela in effetti fondata; dalla stessa narrativa della ordinanza de qua si ricava l’espressa attestazione dell’esistenza di atto interruttivo (e dunque di un atto di messa in mora) già ritenuto, dal giudice di merito, con statuizione sul punto coperta da giudicato, idoneo ad interr ompere la prescrizione (decennale) eccepita dalle amministrazioni resistenti; la successiva statuizione circa la decorrenza degli interessi «dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», evidentemente basata sul presupposto che fosse questo il primo atto di messa in mora da cui far decorrere gli interessi ex art. 1219 c.c., si rivela dunque frutto di errore materiale, ovvero di un errore collocantesi nella espressione di tale chiara volontà, poiché tradottasi nella indicazione di una data di tale primo atto incontrastabilmente erronea alla luce della precedente attestazione contenuta nella stessa ordinanza(v., per un caso analogo, Cass. n. 4668 del 15/02/2019); essendo incontrastato e risultando comunque dagli atti che il primo atto di messa in mora risalga all’11 giugno 2001, l’ordinanza va dunque corretta nel senso che, là dove, sia nella motivazione che nel dispositivo, è scritto «oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», deve leggersi e intendersi «oltre interessi legali dall’11 giugno 2001»; avuto riguardo alla natura lato sensu amministrativa e non contenziosa del procedimento promosso, non v’è luogo a provvedere sulle spese; P.Q.M. La Corte ordina la correzione del seguente errore materiale occorso nella ordinanza di questa sezione n. 29134/2022, depositata il 6 ottobre 2022, nel senso che: ─ in motivazione, a pag. 6, alla fine del secondo capoverso, nell'ultima pagina, prima del dispositivo, ove è scritto «oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», deve leggersi e intendersi «oltre interessi legali dall’11 giugno 2001»; ─ nel dispositivo, a pag. 7, ove è scritto « oltre interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado», deve leggersi e intendersi «oltre interessi legali dall’11 giugno 2001». Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza a norma del secondo comma dell'art. 288 cod. proc. civ.. Così de
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