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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 31595/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19293/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi -controricorrente - avverso la SENTENZA delTribunale di Torino n. 562/2023 del 17 marzo 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare la nullità dell’intimazione di pagamento n. 11020229005896306000, l’illegittimità/inesistenza di otto avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti portati da quattro di tali avvisi e la dichiarazione di decadenza quanto a tre dei medesimi avvisi.

Il Tribunale di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 562/2023, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivie ha depositato memoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesocon controricorso.

L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione agli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010 con riferimento al capo della sentenza con il quale il giudice di merito avrebberitenuto tardiva l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento per violazione del termine di 20 giorni indicato dall’art. 617 c.p.c.

Il Tribunale di Torino non avrebbe considerato che le eccezioni da lui sollevate erano volte a fare accertare giudizialmente l’inesistenza originaria degli avvisi di addebito a causa della inesistenza giuridica, nullità e/o irritualità della loro notifica.Pertanto, avrebbe dovuto essere applicato non l’art. 617 c.p.c., ma l’art.615 c.p.c.

Contesta, altresì, la lesione del suo legittimo affidamento, in quanto l’intimazione di pagamento criticata non avrebbe contenuto l’indicazione del termine di venti giorni per la sua impugnazione.

La censura è infondata.

Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che il ricorrente non ha chiarito il contenuto della violazione denunciata.

Dall’atto di impugnazione emerge un riferimento al mancato rispetto della procedura ex art. 140 c.p.c. che, per come esposto, non potrebbe neppure integrare un caso di inesistenza e, comunque, ha omesso di riportare il contenuto integrale delle relate degli avvisi e dell’intimazione contestati.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione deltitolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di untitolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza dellanotifica del provvedimento monitorio, oppure l ’ opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza (Cass., Sez. 3, n. 17308 del 31agosto 2015).

Pertanto, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che il rimedio esperito dal ricorrente, concernendo vizi della notificazione, andasse qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Quanto alla lesione dell’affidamento, questa non sussiste, poiché viene in rilievo un termine fissato dal codice di rito.

Il ricorrente contesta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 214 e 215 e agli artt. 2712 e 2719 c.c.nella parte ove il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche allegate in atti del giudizio.

La censura è inammissibile.

Innanzitutto, deve tenersi conto dell’esito del primo motivo di ricorso, che rende irrilevante il disconoscimento con riferimento ai profili che ne sono stati oggetto.

Inoltre, si evidenzia che, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformitàall’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass., Sez. 5, n. 8604 del 1° aprile 2025).

Nella specie, il ricorrente non ha indicato nell’atto di impugnazione le ragioni specifiche sulla base delle quali egli avrebbe sostenutola difformità citata.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 30 d.l. n. 78 del 2010, 140 c.p.c., 615 e 617 c.p.c.in quanto il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla contestazione afferente al vizio di omessa o irrituale previa notifica degli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento impugnata.

La censura è inammissibile, in quanto il giudice del merito ha valutato la contestazione, ritenendola inammissibile per le ragioni indicate con riferimento al primo motivo.

Peraltro, lo stesso giudice ha tenuto contoanche dell’irrilevanza della censura con riferimento all’eccezione di prescrizione.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essererigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo.

In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida per l’[OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi e 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge ; in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19293/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi -controricorrente - avverso la SENTENZA delTribunale di Torino n. 562/2023 del 17 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiarare la nullità dell’intimazione di pagamento n. 11020229005896306000, l’illegittimità/inesistenza di otto avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti portati da quattro di tali avvisi e la dichiarazione di decadenza quanto a tre dei medesimi avvisi. Il Tribunale di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 562/2023, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivie ha depositato memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesocon controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione agli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010 con riferimento al capo della sentenza con il quale il giudice di merito avrebberitenuto tardiva l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento per violazione del termine di 20 giorni indicato dall’art. 617 c.p.c. Il Tribunale di Torino non avrebbe considerato che le eccezioni da lui sollevate erano volte a fare accertare giudizialmente l’inesistenza originaria degli avvisi di addebito a causa della inesistenza giuridica, nullità e/o irritualità della loro notifica.Pertanto, avrebbe dovuto essere applicato non l’art. 617 c.p.c., ma l’art.615 c.p.c. Contesta, altresì, la lesione del suo legittimo affidamento, in quanto l’intimazione di pagamento criticata non avrebbe contenuto l’indicazione del termine di venti giorni per la sua impugnazione. La censura è infondata. Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che il ricorrente non ha chiarito il contenuto della violazione denunciata. Dall’atto di impugnazione emerge un riferimento al mancato rispetto della procedura ex art. 140 c.p.c. che, per come esposto, non potrebbe neppure integrare un caso di inesistenza e, comunque, ha omesso di riportare il contenuto integrale delle relate degli avvisi e dell’intimazione contestati. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione deltitolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione sia intrapresa in forza di untitolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza dellanotifica del provvedimento monitorio, oppure l ’ opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza (Cass., Sez. 3, n. 17308 del 31agosto 2015). Pertanto, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che il rimedio esperito dal ricorrente, concernendo vizi della notificazione, andasse qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Quanto alla lesione dell’affidamento, questa non sussiste, poiché viene in rilievo un termine fissato dal codice di rito. Il ricorrente contesta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 214 e 215 e agli artt. 2712 e 2719 c.c.nella parte ove il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotostatiche allegate in atti del giudizio. La censura è inammissibile. Innanzitutto, deve tenersi conto dell’esito del primo motivo di ricorso, che rende irrilevante il disconoscimento con riferimento ai profili che ne sono stati oggetto. Inoltre, si evidenzia che, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformitàall’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass., Sez. 5, n. 8604 del 1° aprile 2025). Nella specie, il ricorrente non ha indicato nell’atto di impugnazione le ragioni specifiche sulla base delle quali egli avrebbe sostenutola difformità citata. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 30 d.l. n. 78 del 2010, 140 c.p.c., 615 e 617 c.p.c.in quanto il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla contestazione afferente al vizio di omessa o irrituale previa notifica degli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento impugnata. La censura è inammissibile, in quanto il giudice del merito ha valutato la contestazione, ritenendola inammissibile per le ragioni indicate con riferimento al primo motivo. Peraltro, lo stesso giudice ha tenuto contoanche dell’irrilevanza della censura con riferimento all’eccezione di prescrizione. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essererigettato. Le spese di lite seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo. In considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida per l’[OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi e 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge ; in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] in € 3.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric
Sentenza Cassazione n. 31595/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris