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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50149/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 61, primo comma, n 5, cod. pen.

Infatti, rileva la Corte che le vittime erano ottantenni ([OSCURATO:PERSONA] nato il 1937 e [OSCURATO:PERSONA] nel 1940) con una scarsa lucidità e una "certa incapacità di orientarsi secondo criteri di normalità".

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Sul punto, del resto, il ricorso è generico e reiterativo del motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 61, primo comma, n 5, cod. pen. Infatti, rileva la Corte che le vittime erano ottantenni ([OSCURATO:PERSONA] nato il 1937 e [OSCURATO:PERSONA] nel 1940) con una scarsa lucidità e una "certa incapacità di orientarsi secondo criteri di normalità". Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, il ricorso è generico e reiterativo del motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 50149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris