CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20864/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di PISTOIA n. 2333/2018 depositata il 17/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Pistoia n. 2333/2018 depositata il 17 dicembre 2018. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lg s. n. 149 del 2022. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie. Il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso (pari ad € 2.437,84) emesso in data 11 giugno 2018 in favore dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] per la stima di un immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare. L’incarico era stato conferito dal giudice dell’esecuzione all’udienza del 26 febbraio 2018, indicando quale termine di consegna dell’elaborato trenta giorni prima della successiva udienza fissata per il 4 giugno 2018. Dunque, tale termine andava a scadere il 5 maggio 2018, mentre la perizia venne depositata il 7 maggio 2018 e perciò [OSCURATO:PERSONA] domandò in sede di opposizione di applicare la decurtazione degli onorari prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 e di revocare la liquidazione delle spese vive, perché non documentate. Il giudice dell’opposizione ha evidenziato che il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per il 4 giugno 2018 cadeva sabato 5 maggio 2018, che comunque il deposito della relazione compiuto lunedì 7 maggio 2018 confermava la solerzia dell’ausiliare considerata in sede di liquidazione delcompenso e che il discrezionale potere di riduzione non appariva esercitabile, non avendo avuto incidenza alcuna in danno di [OSCURATO:PERSONA] il ritardo per le sole giornate di sabato 5 e domenica 6 maggio. Parimenti, il giudice dell’opposizione ha respinto la censura sulla documentazione delle spese vive, considerando tempestiva la notula per il compenso e per gli esborsi prodotta il 4 giugno 2018 dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], e perciò operando la sola riduzione delle spese da € 643,94 a€ 640,84. Non valgono quale acquiescenza, agli effetti dell’art. 329 c.p.c., le vicende, allegate nella memoria di [OSCURATO:PERSONA], attinenti alla chiusura del procedimento esecutivo nel quale la ricorrente rivestiva il ruolo di creditrice procedente, in quanto si tratta di comportamenti comunque successivi alla proposizione del ricorso per cassazione, rilevando in tale sede solo la rinuncia al gravame o la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. Unite, 12/11/1999, n. 763). L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 155 c.p.c. e dell’art. 12 disp. sulla legge in generale. Si espone che la scadenza del termine di deposito della relazione di stima nella giornata di sabato era irrilevante, trattandosi, per di più di termine a ritroso,e che nessuna discrezionalità avesse il giudice nel praticare la riduzione di un terzo del compenso. Il ricorso è infondato nei sensi di cui in motivazione. L’art. 52, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a proposito degli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, dispone che “[s]e la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”. La norma è stata spiegata in un precedente di questa Corte nel senso che la decurtazione degli onorari, per il caso in cui il consulente tecnico di ufficio completi le attività delegategli oltre il termine assegnato dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al "quantum", né all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali; sicché, anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la sanzione della decurtazione dovrebbe essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice (Cass. Sez. 2, 10 settembre 2019, n. 22621). Ragioni ostative all’applicazione della esclusione del compenso per "il periodo successivo alla scadenza del termine", prevista dal citato art. 52, comma 2, sono state poi ravvisate in giurisprudenza per gli onorari a tempo con riguardo alle prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, non potendosi consentire di acquisire l’attività del consulente senza remunerazione (Cass. Sez. 6-2, 18 settembre 2015, n. 18331; Sez. 6-2, 12 settembre 2018, n. 22158; sez. 2, 12 febbraio 2020, n. 3464). L’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 va comunque interpretato, come da questa Corte affermato con riferimento allo speculare disposto dell'art. 8 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (che contemplava la riduzione di un quarto), nel senso che l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a "fatti sopravvenuti e non imputabili" deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza ed alla riduzione degli onorari di un terzo (Cass. Sez. 1, 2 novembre 1995, n. 11403; Cass. Sez. 1, 26 maggio 1994, n. 5164). Proprio la natura di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali, ravvisata nell’ordinanza n. 22621 del 2019, e la necessità che il ritardo nell'espletamento dell'incarico da sanzionare sia soltanto quello conseguente a fatti imputabili all’ausiliare, inducono a concludere che la decisione impugnata sia conforme a diritto. Il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che l’incarico conferito a quest’ultimo all’udienza del 26 febbraio 2018 prevedeva il termine di consegna della relazione trenta giorni prima della successiva udienza fissata per il 4 giugno 2018, ovvero sabato 5 maggio 2018, mentre l’elaborato era stato depositato lunedì 7 maggio 2018, ritardo stimato irrilevante dal Tribunale e perciò non imputabile all’ausiliare, avuto riguardo, nella sostanza, alle modalità di calcolo della scadenza del termine a ritroso coincidente con la giornata del sabato e alla correlata finalità di non abbreviare l’intervallo di tempo previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. La relazione funzionale che, attraverso l’atto di designazione, si instaura tra l’ausiliario del magistrato e l’ufficio giudiziario costituisce un munus publicum, dal cui utile svolgimento sorge un diritto al compenso disciplinato dalle disposizioni del Titolo VII della Parte II del d.P.R. n. 115 del 2002, restando l’adeguatezza della remunerazione dell’ausiliario stesso imposta dal principio di ragionevolezza. Operando un bilanciamento tra l’interesse al contenimento delle spese del processo e l’esigenza di remunerazione dei professionisti designati, gli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 fissano i criteri di liquidazione volti a commisurare il quantum delle spettanze all’entità, alla complessità e all’urgenza dell’opera prestata, «senza dar luogo a duplicazioni di sorta e senza svilire l’impegno assicurato dall’ausiliario» (Corte cost., sentenze n. 90 del 2019; n. 166 del 2022). Appare dunque irragionevole una interpretazione dell’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 nel senso che esso comporti l’applicazione automatica della sanzione della riduzione di un terzo del compenso nel caso di ritardo di uno o due giorni nel completamento della prestazione dell’ausiliario, dovendosi, viceversa, consentire al giudice di valutare, in riferimento alle circostanze del caso concreto (come avvenuto nel caso di specie), se una tale ritardo sia imputabile al consulente, e cioè caratterizzato da una sua negligenza. Deve quindi enunciarsi il seguente principio: l’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, n. 115, secondo cui se la prestazione degli ausiliari del magistrato non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato, gli onorari non a tempo sono ridotti di un terzo, va interpretato nel senso che la sanzione della riduzione della remunerazione deve essere applicata previo accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Per gli altri intimati non deve provvedersi al riguardo, non avendo essi svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per