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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2016

Cassazione n. 06294/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13222/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia dell'Entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Lombardia n. 6006/2016depositata il 18/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] reagiva all’intimazione di pagamento notificatagli il 18 luglio 2014, relativa a presupposto avviso di accertamento di cui egli contribuente negava aver avuto notificazione.

Ha replicato l’Agenzia delle entrate, depositando documentazione attestante l’avvenuta notifica tramite messo a mezzo posta con la procedura del relativamente irreperibile.

Non era depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito (CAD) dell’atto.

Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso, ma il collegio di merito riformava la sentenza di primo grado, ripercorrendo l’iter notificatorio, ritenendo presuntivamente provati gli adempimenti per i quali non vi era stato deposito documentale e, quindi, operante la presunzione di cui all’art.1335 del codice civile.

Pertanto, le ragioni della parte privata erano giudicate infondate, donde la stessa ricorre per cassazione, agitando sette motivi di doglianza, cui l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare eventuali difese in udienza.

In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale di questa Suprema Corte di legittimità in subjecta materia. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti sette motivi di ricorso.

1. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti.

La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass.

V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass.

S.U. n. 9936/2014).

1.1. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 8, secondo comma, della l. n. 890/1982, nella sostanza criticando la sentenza in scrutinio nella parte in cui ha ritenuto notificato l’avviso di accertamento, pur in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito dell’atto che non è stato possibile recapitare -tramite il servizio postale universale, attivato dal messo notificatore- in ragione dell’assenza del destinatario.

Il motivo è fondato ed assorbente.

Dirimendo un conflitto interpretativo, questa Suprema Corte di legittimità ha composto in unità gli orientamenti che si erano generati, statuendo il principio di diritto per cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass.

S.U. n. 10012/2021; successivamente confermata, e pluribus, da Cass.

T., n. 26593/2024).

1.2. Nel caso di specie è assodato che tale avviso di ricevimento non sia stato prodotto in giudizio, neppure nel corso del secondo grado.

Pertanto, la notificazione del presupposto avviso di accertamento deve ritenersi non avvenuta.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del terzo.

Ed in particolare, il primo, il secondo ed il secondo bis, tutti proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 riguardano la violazione della l. n. 890/1982, in tema di notificazioni a mezzo posta, del relativo d.m. 01/10/2008 per la notifica in proprio da parte dell’Agenzia delle entrate di atti giudiziaried equivalenti, della presunzione di conoscenza di cui all’art 1335 c.c. e della relativa applicabilità al caso di specie.

Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono proposti in parametro all’art.360, primo comma, n.4 del codice di procedura civile e attengono rispettivamente all’illogicità della motivazione, sul convincimento fondato su eccezione non proposta e per decisione assunta su un punto per il quale sarebbe stato consentito il contraddittorio.

3. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzo motivo e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, la sentenza dev’essere casata con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese del gradod’appello e del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del momento del formarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente.

Compensa fra le parti le spese del grad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13222/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia dell'Entrate, in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Lombardia n. 6006/2016depositata il 18/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] reagiva all’intimazione di pagamento notificatagli il 18 luglio 2014, relativa a presupposto avviso di accertamento di cui egli contribuente negava aver avuto notificazione. Ha replicato l’Agenzia delle entrate, depositando documentazione attestante l’avvenuta notifica tramite messo a mezzo posta con la procedura del relativamente irreperibile. Non era depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito (CAD) dell’atto. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso, ma il collegio di merito riformava la sentenza di primo grado, ripercorrendo l’iter notificatorio, ritenendo presuntivamente provati gli adempimenti per i quali non vi era stato deposito documentale e, quindi, operante la presunzione di cui all’art.1335 del codice civile. Pertanto, le ragioni della parte privata erano giudicate infondate, donde la stessa ricorre per cassazione, agitando sette motivi di doglianza, cui l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare eventuali difese in udienza. In prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale di questa Suprema Corte di legittimità in subjecta materia. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti sette motivi di ricorso. 1. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014). 1.1. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 8, secondo comma, della l. n. 890/1982, nella sostanza criticando la sentenza in scrutinio nella parte in cui ha ritenuto notificato l’avviso di accertamento, pur in assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito dell’atto che non è stato possibile recapitare -tramite il servizio postale universale, attivato dal messo notificatore- in ragione dell’assenza del destinatario. Il motivo è fondato ed assorbente. Dirimendo un conflitto interpretativo, questa Suprema Corte di legittimità ha composto in unità gli orientamenti che si erano generati, statuendo il principio di diritto per cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021; successivamente confermata, e pluribus, da Cass. T., n. 26593/2024). 1.2. Nel caso di specie è assodato che tale avviso di ricevimento non sia stato prodotto in giudizio, neppure nel corso del secondo grado. Pertanto, la notificazione del presupposto avviso di accertamento deve ritenersi non avvenuta. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del terzo. Ed in particolare, il primo, il secondo ed il secondo bis, tutti proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 riguardano la violazione della l. n. 890/1982, in tema di notificazioni a mezzo posta, del relativo d.m. 01/10/2008 per la notifica in proprio da parte dell’Agenzia delle entrate di atti giudiziaried equivalenti, della presunzione di conoscenza di cui all’art 1335 c.c. e della relativa applicabilità al caso di specie. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo sono proposti in parametro all’art.360, primo comma, n.4 del codice di procedura civile e attengono rispettivamente all’illogicità della motivazione, sul convincimento fondato su eccezione non proposta e per decisione assunta su un punto per il quale sarebbe stato consentito il contraddittorio. 3. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal terzo motivo e, non residuando ulteriori profili di accertamento in fatto, la sentenza dev’essere casata con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente. Le spese del gradod’appello e del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del momento del formarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente. Compensa fra le parti le spese del grad
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