CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1962
Cassazione n. 38208/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1962 avverso la sentenza del 10/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Firenze ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della legittima difesa. Il suddetto appello è stato convertito in ricorso per Cassazione. Il nuovo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, contenente motivi nuovi. E' pervenuto atto di rinunzia. 2. Il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dall'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce. Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021 Il consig