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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07211/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MILANO, in data 05/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati.

Con successiva memoria la difesa contestava l'inammissibilità.

Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello di Milano con approfondite e specifiche argomentazioni esposte a pagina 7 della sentenza esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione c.d. esterna sulla base della distanza temporale dei fatti e dei diversi luoghi di consumazione.

Così che la negazione della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso appare ancora a constatazioni di fatto non censurabili nella presente fase di legittimità.

Ed a fronte di tali considerazioni non possono valere a determinare il vizio denunciato altri e differenti provvedimenti assunti in separati procedimenti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E tenscì,re IG - [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MILANO, in data 05/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati. Con successiva memoria la difesa contestava l'inammissibilità. Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello di Milano con approfondite e specifiche argomentazioni esposte a pagina 7 della sentenza esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione c.d. esterna sulla base della distanza temporale dei fatti e dei diversi luoghi di consumazione. Così che la negazione della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso appare ancora a constatazioni di fatto non censurabili nella presente fase di legittimità. Ed a fronte di tali considerazioni non possono valere a determinare il vizio denunciato altri e differenti provvedimenti assunti in separati procedimenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E tenscì,re IG - [OSCURATO:PERSONA] dente