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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 08500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 28.09.2022 di conferma della condanna del Gup del Tribunale di Lecce in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Matino 1'8 maggio 2015.

Con atto depositato il 2 febbraio 2024 ha insistito nei motivi di ricorso.

Rilevato che il primo motivo ed il secondo motivo con cui ha dedotto rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta finalità illecita della detenzione, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

A tal fine si deve ricordare che effettivamente la destinazione all uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614).

Peraltro è 'orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923).

Nel caso all'esame, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la illiceità della detenzione della droga in ragione del dato quantitativo (gr. 53 di hashish, gr. 80 di marijuana e una piantina di marijuana), del rinvenimento di un bilancino di precisione e della somma di 190,00 (a fronte del fatto che il ricorrente era privo di fonti di reddito e disoccupato).

I motivi, di contro, sono meramente riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte con una motivazione a cui il ricorrente non contrappone elementi di fatto o valide ragioni di diritto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. br-2 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 28.09.2022 di conferma della condanna del Gup del Tribunale di Lecce in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Matino 1'8 maggio 2015. Con atto depositato il 2 febbraio 2024 ha insistito nei motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo ed il secondo motivo con cui ha dedotto rispettivamente la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta finalità illecita della detenzione, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. A tal fine si deve ricordare che effettivamente la destinazione all uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). Peraltro è 'orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923). Nel caso all'esame, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha ritenuto provata la illiceità della detenzione della droga in ragione del dato quantitativo (gr. 53 di hashish, gr. 80 di marijuana e una piantina di marijuana), del rinvenimento di un bilancino di precisione e della somma di 190,00 (a fronte del fatto che il ricorrente era privo di fonti di reddito e disoccupato). I motivi, di contro, sono meramente riproduttivo del profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte con una motivazione a cui il ricorrente non contrappone elementi di fatto o valide ragioni di diritto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. br-2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]