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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01701/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 12/12/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA, in data 15/01/2019, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen. (fatto più grave) ed altro.

1.1. In particolare, l'imputato veniva ritenuto responsabile della partecipazione a due associazioni per delinquere, una (capo a) finalizzata a falsificare documenti di identità di ignare vittime sui quali venivano apposti segni identificativi dell'imputato e venivano poi utilizzati per commettere sostituzioni di persona utili ad attivare illecitamente carte poste-pay, impiegate poi nella consumazione di plurime condotte di truffa perpetrate da altro sodalizio criminale (capo 66) che offriva in vendita on line prodotti di vario genere ottenendone il pagamento mediante versamento di denaro su dette carte postepay senza poi materialmente consegnare la merce.

L'imputato veniva anche ritenuto colpevole di singole condotte di sostituzione di persona nonchè di falsificazione e utilizzo di documenti di identità, oltre che della ricettazione di un telefono cellulare.

La Corte territoriale, invece, assolveva l'imputato da numerose condotte (sempre di sostituzione di persona, uso di documento falso e truffa) perché sussisteva un dubbio insuperabile sulla individuazione esatta dell'autore di quei singoli episodi.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in relazione agli episodi di sostituzione di persona di cui ai capi 5, 38 e 42 perché relativi tutti alla medesima condotta (accensione di una sim card telefonica), in unico contesto e ai danni del medesimo soggetto passivo (da individuarsi nella [OSCURATO:SOCIETA]). - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione ai due sodalizi criminali; il reato associativo richiede l'accertamento del pactum sceleris e della affectio societatis, nella specie esclusi dall'assoluzione dell'imputato per la gran parte dei reati fine (la condanna del prevenuto è intervenuta solo con riguardo ai fatti in danno della [OSCURATO:SOCIETA] e alla ricettazione di un telefono).

Difetta la dimostrazione del fatto che il contributo non sia stato limitato a quegli specifici episodi criminosi accertati, piuttosto che integrare stabile contributo al programma associativo. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, integrato nella forma del dolo eventuale, senza motivare in relazione alla sussistenza della disponibilità del telefono in capo all'imputato, avendo dato esito negativo le perquisizioni. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, apoditticamente motivato.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti infra precisati .

I

1. Il primo motivo è fondato.

Gli addebiti di sostituzione di persona di cui ai capi 5, 38 e 42 riguardano la stessa condotta materiale, sempre qualificata ex art. 494 cod.pen. , relativa alla utilizzazione di un documento falso per l'intestazione di una sim card associata ad un numero telefonico presso un esercizio commerciale.

Non sussiste dunque nessun elemento di diversità tra le ipotesi ascritte, fatta salva la successiva utilizzazione della sim card per commettere truffe differenti, elemento evidentemente estraneo ed ulteriore rispetto alla integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di sostituzione di persona.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, Rv. 168349 - 01), il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge.

Ne occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sè o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. ( Conf., mass.

N. 120323).

Ancora, Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, Rv. 278146 - 01, ha affermato che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (conforme Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, Rv. 263103 - 01).

Nella specie, l'induzione di taluno in errore descritta e contestata nei capi 5, 38 e 42, attuata sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di [OSCURATO:PERSONA], è solo quella realizzata nell'unico contesto del rilascio della sim telefonica (avente n. 345 3524683) da parte del venditore della stessa (la [OSCURATO:SOCIETA]).

1.1. Le considerazioni sopra esposte impongono la pronuncia di annullamento senza rinvio al riguardo con riferimento ai capi 38 e 42, costituenti duplicazione del capo 5, con la necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio di cui si dirà in seguito.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e aspecifico.

La Corte territoriale a pag. 4 evidenzia i plurimi profili che sorreggono l'addebito associativo (pluralità di reati commessi con analoghe modalità operative, realizzati previa creazione e impiego di documenti falsificati con utilizzo di fotografie riproducenti l'imputato, il quale ha necessariamente partecipato all'accensione delle sim card e dunque concorso in maniera stabile e ripetuta al sodalizio finalizzato alla commissione delle truffe di causa) che il ricorrente non contrasta adeguatamente, rendendo così aspecifico il motivo.

3. Il terzo motivo non è consentito.

La Corte territoriale ha richiamato e condiviso (cfr. pag. 5) i plurimi aspetti probatori valorizzati dal primo giudice (cfr. pag. 16-17) per affermare che sul telefono ricettato di cui al capo C sono state utilizzate due differenti schede sim intestate a soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) il cui documento è stato falsificato con l'apposizione dell'effige dell'imputato.

Invero, il fatto che due schede sim attivate con il documento a nome del [OSCURATO:PERSONA], ma recante l'effige del [OSCURATO:PERSONA], siano state utilizzate in maniera prolungata (per circa una settimana di tempo) sul telefono in questione, costituisce aspetto che rende non certo illogica, l'attribuzione del fatto di ricettazione al prevenuto.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Il motivo in parola, invece, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

In definitiva, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente in relazione alla ricettazione risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimita' diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Quanto poi al profilo soggettivo, del tutto destituite di fondamento risultano invece, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dai giudici di merito, le censure in punto di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione; invero, la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato è stato correttamente riconosciuto sulla base dell'utilizzo, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del cellulare Nokia di provenienza furtiva, di cui non giustificava il possesso, con schede attivate sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, 21/4/2017, Sarr; Cass. Pen. Sez. 2, 20/9/2013, Moscato; Cass. Pen. Sez. 1, 17/6/2010, Screti; Cass. Pen. Sez. 4, 12/12/2006, Azzaouizi),

4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

A fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha incensurabilnnente valorizzato l'assenza di profili di meritevolezza (che lo stesso ricorso non indica).

5. Dunque, in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, può procedersi direttamente alla rideterminazione della pena eliminando gli aumenti per continuazione per i capi 38 e 42 (costituenti ripetizione della stesa condotta già contestata sub capo 5), che il giudice d'appello (cfr. pag. 7) esplicitamente quantifica in 1 mese di reclusione ciascuno.La pena base è dunque -pari a anni 1 e mesi 7 di reclusione (capo 66); aumentata per i restanti capi residui di mesi 12 e dunque complessivamente pari a anni 2 e mesi 7 di reclusione che, per la riduzione del rito abbreviato, risulta pari a anni 1, mesi 8 e giorni 20 (31 mesi - 1\3 = anni 1, mesi 8 e giorni 20).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla affermazione di responsabilità con riguardo ai capi 38 e 42 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 40 di reclusione, rideterminando la pena finale in anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso .

Così deciso il 26/10/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Giudizio definito con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 12/12/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di PESCARA, in data 15/01/2019, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 416 cod.pen. (fatto più grave) ed altro. 1.1. In particolare, l'imputato veniva ritenuto responsabile della partecipazione a due associazioni per delinquere, una (capo a) finalizzata a falsificare documenti di identità di ignare vittime sui quali venivano apposti segni identificativi dell'imputato e venivano poi utilizzati per commettere sostituzioni di persona utili ad attivare illecitamente carte poste-pay, impiegate poi nella consumazione di plurime condotte di truffa perpetrate da altro sodalizio criminale (capo 66) che offriva in vendita on line prodotti di vario genere ottenendone il pagamento mediante versamento di denaro su dette carte postepay senza poi materialmente consegnare la merce. L'imputato veniva anche ritenuto colpevole di singole condotte di sostituzione di persona nonchè di falsificazione e utilizzo di documenti di identità, oltre che della ricettazione di un telefono cellulare. La Corte territoriale, invece, assolveva l'imputato da numerose condotte (sempre di sostituzione di persona, uso di documento falso e truffa) perché sussisteva un dubbio insuperabile sulla individuazione esatta dell'autore di quei singoli episodi. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in relazione agli episodi di sostituzione di persona di cui ai capi 5, 38 e 42 perché relativi tutti alla medesima condotta (accensione di una sim card telefonica), in unico contesto e ai danni del medesimo soggetto passivo (da individuarsi nella [OSCURATO:SOCIETA]). - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione ai due sodalizi criminali; il reato associativo richiede l'accertamento del pactum sceleris e della affectio societatis, nella specie esclusi dall'assoluzione dell'imputato per la gran parte dei reati fine (la condanna del prevenuto è intervenuta solo con riguardo ai fatti in danno della [OSCURATO:SOCIETA] e alla ricettazione di un telefono). Difetta la dimostrazione del fatto che il contributo non sia stato limitato a quegli specifici episodi criminosi accertati, piuttosto che integrare stabile contributo al programma associativo. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, integrato nella forma del dolo eventuale, senza motivare in relazione alla sussistenza della disponibilità del telefono in capo all'imputato, avendo dato esito negativo le perquisizioni. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, apoditticamente motivato. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti infra precisati . I 1. Il primo motivo è fondato. Gli addebiti di sostituzione di persona di cui ai capi 5, 38 e 42 riguardano la stessa condotta materiale, sempre qualificata ex art. 494 cod.pen. , relativa alla utilizzazione di un documento falso per l'intestazione di una sim card associata ad un numero telefonico presso un esercizio commerciale. Non sussiste dunque nessun elemento di diversità tra le ipotesi ascritte, fatta salva la successiva utilizzazione della sim card per commettere truffe differenti, elemento evidentemente estraneo ed ulteriore rispetto alla integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di sostituzione di persona. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 2543 del 21/12/1984, Rv. 168349 - 01), il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Ne occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sè o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. ( Conf., mass. N. 120323). Ancora, Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, Rv. 278146 - 01, ha affermato che integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (conforme Sez. 5, n. 11087 del 15/12/2014, Rv. 263103 - 01). Nella specie, l'induzione di taluno in errore descritta e contestata nei capi 5, 38 e 42, attuata sostituendo illegittimamente la propria persona a quella di [OSCURATO:PERSONA], è solo quella realizzata nell'unico contesto del rilascio della sim telefonica (avente n. 345 3524683) da parte del venditore della stessa (la [OSCURATO:SOCIETA]). 1.1. Le considerazioni sopra esposte impongono la pronuncia di annullamento senza rinvio al riguardo con riferimento ai capi 38 e 42, costituenti duplicazione del capo 5, con la necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio di cui si dirà in seguito. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e aspecifico. La Corte territoriale a pag. 4 evidenzia i plurimi profili che sorreggono l'addebito associativo (pluralità di reati commessi con analoghe modalità operative, realizzati previa creazione e impiego di documenti falsificati con utilizzo di fotografie riproducenti l'imputato, il quale ha necessariamente partecipato all'accensione delle sim card e dunque concorso in maniera stabile e ripetuta al sodalizio finalizzato alla commissione delle truffe di causa) che il ricorrente non contrasta adeguatamente, rendendo così aspecifico il motivo. 3. Il terzo motivo non è consentito. La Corte territoriale ha richiamato e condiviso (cfr. pag. 5) i plurimi aspetti probatori valorizzati dal primo giudice (cfr. pag. 16-17) per affermare che sul telefono ricettato di cui al capo C sono state utilizzate due differenti schede sim intestate a soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) il cui documento è stato falsificato con l'apposizione dell'effige dell'imputato. Invero, il fatto che due schede sim attivate con il documento a nome del [OSCURATO:PERSONA], ma recante l'effige del [OSCURATO:PERSONA], siano state utilizzate in maniera prolungata (per circa una settimana di tempo) sul telefono in questione, costituisce aspetto che rende non certo illogica, l'attribuzione del fatto di ricettazione al prevenuto. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il motivo in parola, invece, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In definitiva, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente in relazione alla ricettazione risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimita' diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto poi al profilo soggettivo, del tutto destituite di fondamento risultano invece, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dai giudici di merito, le censure in punto di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione; invero, la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato è stato correttamente riconosciuto sulla base dell'utilizzo, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del cellulare Nokia di provenienza furtiva, di cui non giustificava il possesso, con schede attivate sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA], (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, 21/4/2017, Sarr; Cass. Pen. Sez. 2, 20/9/2013, Moscato; Cass. Pen. Sez. 1, 17/6/2010, Screti; Cass. Pen. Sez. 4, 12/12/2006, Azzaouizi), 4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). A fondamento della statuizione contestata, la Corte di appello ha incensurabilnnente valorizzato l'assenza di profili di meritevolezza (che lo stesso ricorso non indica). 5. Dunque, in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, può procedersi direttamente alla rideterminazione della pena eliminando gli aumenti per continuazione per i capi 38 e 42 (costituenti ripetizione della stesa condotta già contestata sub capo 5), che il giudice d'appello (cfr. pag. 7) esplicitamente quantifica in 1 mese di reclusione ciascuno.La pena base è dunque -pari a anni 1 e mesi 7 di reclusione (capo 66); aumentata per i restanti capi residui di mesi 12 e dunque complessivamente pari a anni 2 e mesi 7 di reclusione che, per la riduzione del rito abbreviato, risulta pari a anni 1, mesi 8 e giorni 20 (31 mesi - 1\3 = anni 1, mesi 8 e giorni 20). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla affermazione di responsabilità con riguardo ai capi 38 e 42 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni 40 di reclusione, rideterminando la pena finale in anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso . Così deciso il 26/10/2021 I
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