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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37853/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di applicazione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato a quest'ultimo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per c assazione il difensore dell'indagato per violazione dell'art.274, comma 1, lett. c) cod . proc . pen. e per difetto di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata.

Sotto il primo profilo la difesa ha sottolineato che l'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve essere apprezzata nel momento in cui viene applicata la misura e che, nel caso di specie, la misura è stata emessa dopo circa dieci mesi dai fatti contestati, senza che, in tale apprezzabile intervallo di tempo,il ricorrente abbiaposto in essere altri fatti aventi rilievo penale.

Viene contestata, sotto il secondo profilo, l’adeguatezza della misura, che finirebbeper avere una funzione meramente afflittiva e non cautelare , in quanto non potrebbe prevenire il rischio di recidiva e, al contempo , non consent irebbe all'interessato di poter fruire di alcun presofferto cautelare,trattandosi di misura non custodiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso èmanifestamente infondato.

2. Va premesso che non viene in discussione il profilo della gravità indiziaria, ritenuta sussistente sia dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di misura per difetto di esigenze cautelari, che dal Tribunale per il riesame,e sulla quale non viene dedotto alcun motivo di ricorso.

3. E’, altresì, opportuno precisare che, in tema di misurecautelari personali, il ricorso percassazione che deduca l’ insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delleesigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paglianiti, Rv. 270628 –01).

4. Il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base: a) d e ll’ intensità del dolo e d e lla capacità a delinquere,desunte dalle modalità di commissione del fatto, consistito, dapprima , nel rifiutarsi di fermarsi all'altimpartito dalla pattuglia e , poi , nello speronare l'auto dei carabinieri e nel darsi alla fuga conuna serie di manovre spericolate, in pieno giorno,tanto da mettere in pericolo l'incolumità dei passanti ; b) d e lle precedenti condanne (per furto e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ) e d e l procedimento pendente per rapina aggravata.

Da tali elementi l’ordinanza impugnata ha dedotto che il ricorrente è soggetto indifferente alle regolee di indole aggressiva , indole su cui non hanno inf luito le precedenti esperienze giudiziarie.

Laspiccata pervicacia nel commettere reati e la scarsa capacità di autocontrollo hanno fatto, quindi,ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato.

Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle generiche doglianze dedotte con il ricorso.

5. La censura relativa all’adeguatezza della misura applicataè inammissibile perché formulata in modo del tutto generico e perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnatoche,proprio alla luce del lasso di tempo intercorso dalla commissione del fatto, ha ritenuto adeguata a tutelare le perduranti esigenze cautelari la meno gravosa misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

6. All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di applicazione dellamisura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato a quest'ultimo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per c assazione il difensore dell'indagato per violazione dell'art.274, comma 1, lett. c) cod . proc . pen. e per difetto di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata. Sotto il primo profilo la difesa ha sottolineato che l'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve essere apprezzata nel momento in cui viene applicata la misura e che, nel caso di specie, la misura è stata emessa dopo circa dieci mesi dai fatti contestati, senza che, in tale apprezzabile intervallo di tempo,il ricorrente abbiaposto in essere altri fatti aventi rilievo penale. Viene contestata, sotto il secondo profilo, l’adeguatezza della misura, che finirebbeper avere una funzione meramente afflittiva e non cautelare , in quanto non potrebbe prevenire il rischio di recidiva e, al contempo , non consent irebbe all'interessato di poter fruire di alcun presofferto cautelare,trattandosi di misura non custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èmanifestamente infondato. 2. Va premesso che non viene in discussione il profilo della gravità indiziaria, ritenuta sussistente sia dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di misura per difetto di esigenze cautelari, che dal Tribunale per il riesame,e sulla quale non viene dedotto alcun motivo di ricorso. 3. E’, altresì, opportuno precisare che, in tema di misurecautelari personali, il ricorso percassazione che deduca l’ insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delleesigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paglianiti, Rv. 270628 –01). 4. Il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base: a) d e ll’ intensità del dolo e d e lla capacità a delinquere,desunte dalle modalità di commissione del fatto, consistito, dapprima , nel rifiutarsi di fermarsi all'altimpartito dalla pattuglia e , poi , nello speronare l'auto dei carabinieri e nel darsi alla fuga conuna serie di manovre spericolate, in pieno giorno,tanto da mettere in pericolo l'incolumità dei passanti ; b) d e lle precedenti condanne (per furto e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ) e d e l procedimento pendente per rapina aggravata. Da tali elementi l’ordinanza impugnata ha dedotto che il ricorrente è soggetto indifferente alle regolee di indole aggressiva , indole su cui non hanno inf luito le precedenti esperienze giudiziarie. Laspiccata pervicacia nel commettere reati e la scarsa capacità di autocontrollo hanno fatto, quindi,ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle generiche doglianze dedotte con il ricorso. 5. La censura relativa all’adeguatezza della misura applicataè inammissibile perché formulata in modo del tutto generico e perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnatoche,proprio alla luce del lasso di tempo intercorso dalla commissione del fatto, ha ritenuto adeguata a tutelare le perduranti esigenze cautelari la meno gravosa misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 6. All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg
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