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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24269/2026

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nale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palmi dell'11 marzo 2026 che ha applicato la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in relazione agliartt. 297, comma 3, e 303 cod. proc. pen., nonché vizi di carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.In particolare, la difesa censura la decisione del Tribunale del riesame nellaparte in cui ha escluso l’operatività dell’istituto della retrodatazione dei termini dicustodia cautelare previsto dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., assumendoche ricorressero, nel caso di specie, tutti i presupposti normativi e giurisprudenzialiper la sua applicazione.Espone che il ricorrente era già stato sottoposto a misura cautelare -inizialmente in stato di custodia intramuraria e successivamente agli arrestidomiciliari - a far data dal 12 marzo 2025, nell’ambito del procedimento n.1201/2025 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro,per reati contro il patrimonio commessi nel corso del medesimo anno nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, con ordinanza emessa in data 11 marzo 2026 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, nell’ambito del presenteprocedimento, veniva applicata nei confronti del medesimo indagato una nuovamisura della custodia cautelare in carcere, in relazione a ulteriori fatti di truffaaggravata, collocati nel medesimo arco temporale (gennaio-marzo 2025) e nelmedesimo contesto territoriale.La difesa evidenzia come i fatti oggetto dei due procedimenti presentasseroplurimi elementi di connessione sostanziale, in quanto commessi in concorso coni medesimi soggetti, caratterizzati da identico modus operandi e riconducibili,altresì, a un unitario disegno criminoso.Sulla base di tali elementi, la difesa deduce che ricorresse l’ipotesi di fattidiversi commessi anteriormente all’emissione della seconda ordinanza cautelare,legati da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., con conseguente necessità di applicare il meccanismo della retrodatazionedei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.Viene, inoltre, rappresentato come gli elementi investigativi posti afondamento della seconda misura cautelare fossero già desumibili al momentodella richiesta e dell’adozione della prima ordinanza, sicché l’autorità procedenteavrebbe dovuto rilevare l’unitarietà sostanziale del quadro indiziario ed evitare unaframmentazione procedimentale, suscettibile di produrre effetti sfavorevoli perl’indagato in ordine alla disciplina dei termini di custodia.Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha rigettato la relativa eccezione,fondando la propria decisione esclusivamente sulla circostanza della pendenza deiprocedimenti presso diversi uffici requirenti, ritenendo tale elemento ostativoall’applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione si porrebbe incontrasto con il dettato normativo e con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità, in quanto la disposizione richiamata non richiede, ai fini dellaretrodatazione, né l’identità dell’ufficio del pubblico ministero procedente nél’accertamento di una scelta arbitraria di separazione dei procedimenti, essendoinvece sufficiente la sussistenza di una connessione sostanziale tra i fatti e la loroanteriorità rispetto alla seconda ordinanza cautelare.Richiamando, inoltre, i princìpi affermati dalla giurisprudenza delle SezioniUnite, la difesa sottolinea come elemento determinante sia la concretaconoscibilità degli elementi investigativi già acquisiti, piuttosto che la meradiversità formale degli uffici procedenti.Sotto altro profilo, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di verificarese il materiale indiziario posto a base della seconda ordinanza fosse già ricavabiledagli atti del primo procedimento, verifica che la giurisprudenza costituzionale edi legittimità considera imprescindibile ai fini dell’applicazione dell’istituto dellaretrodatazione.In conclusione, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato siaaffetto da violazione di legge e da vizio di motivazione, per avere esclusol’operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sulla base di un criterio nonprevisto dalla norma e senza procedere alle necessarie verifiche in ordine allasussistenza dei presupposti richiesti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per i motivi qui illustrati.2.

Le questioni devolute con il motivo di ricorso attengono all’istituto dellaretrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari, disciplinato dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen., alla luce dell’interpretazione fornita dalla Cortecostituzionale e dei consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, ai qualiquesto Collegio intende dare continuità.L’istituto assolve alla funzione di assicurare il riallineamento delladecorrenza dei termini di custodia cautelare relativi a misure cautelariseparatamente adottate, facendo retroagire quelli relativi alla misura successivaalla data di esecuzione della prima, e non è limitato alle ipotesi di identità del fatto,estendendosi a tutte le fattispecie previste dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità.Occorre, pertanto, richiamare i princìpi progressivamente elaborati dallagiurisprudenza in materia di contestazioni a catena e di pluralità di ordinanzecautelari, con particolare riguardo ai rapporti tra connessione qualificata,desumibilità degli elementi dagli atti e pendenza dei procedimenti dinanzi allamedesima o a diversa autorità giudiziaria.2.1.

In particolare, va ricordato che, in tema di "contestazioni a catena",quando nei confronti di un imputato sono emesse, in procedimenti diversi, piùordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessionequalificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimentoin cui è stata emessa la prima ordinanza.

Nel caso in cui le ordinanze cautelariadottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste lasuddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano giàdesumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini dellaseconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata laprima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autoritàgiudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblicoministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misureadottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in unprocedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate (Sez.

U, n. 14535 del19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01; Sez.

U, n. 21957 del22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058-01).Dunque, ove le misure cautelari siano state adottate nell’ambito diprocedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, la retrodatazione delladecorrenza dei termini custodiali non può essere riconosciuta in difettodell’effettiva sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto deirispettivi provvedimenti e se gli elementi giustificativi del secondo non erano giàdesumibili dagli atti al momento della emissione del primo.2.2.

In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisatoche, nell’ipotesi di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendentidinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata puòriconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenticautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reatocontinuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessiper eseguire gli altri (Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347-02).2.3.

In sintesi, qualora non ricorra l’identità del fatto e il reato oggetto dellaseconda ordinanza risulti consumato in epoca anteriore alla prima misuracautelare, l’operatività della retrodatazione presuppone che tale reato sia statocommesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso ilprimo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato(connessione teleologica).

In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti dellaseconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell'ambito delmedesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) èsubordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio,se emessa in procedimento diverso (Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA],cit. non mass. sul punto; Sez. 4, n. 28813 del 17/05/2023, Ferrara, non mass.;Sez. 4, n. 21075 del 13/04/2022, Caldarola, non mass.).2.4.

Un ulteriore profilo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità concernel’individuazione del criterio in base al quale stabilire se le ordinanze cautelari sianostate emesse nell’ambito del medesimo procedimento ovvero di procedimentidiversi.

A tal fine, deve farsi riferimento al dato formale dell'iscrizione della notiziadi reato nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen., non essendo trasferibilealla materia cautelare la nozione sostanziale di unicità del procedimento elaboratadalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, riferitaesclusivamente alla disciplina delle intercettazioni (Sez. 4, n. 29174 del15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286655-01).2.5.

Quanto al perimetro del sindacato di legittimità, questa Corte hachiarito che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3,cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01),quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei esufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01) costituiscono questioni di fatto,la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice dilegittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delleemergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e noncontraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (Sez.U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit. in motivazione).2.6.

Nell’ambito della disciplina della retrodatazione ex art. 297, comma 3,cod. proc. pen., assume rilevo centrale la nozione di “desumibilità dagli atti” deglielementi giustificativi dell’ordinanza cautelare.In proposito, le Sezioni Unite “Librato” hanno evidenziato che «non giustificadi per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita,il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi giàpresenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestanoimmediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essereinterpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloquiintercettati e avvenuti in modo criptico.

Perciò il solo fatto che essi fossero già inpossesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avesseroindividuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notiziedi reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente.

Avolte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori daparte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragionedell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio delprocedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trova in presenza di una grandequantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, dasottoporre all'esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni,protrattesi per lungo tempo).

In conclusione, quando in differenti procedimenti,non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari perfatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli attial momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della secondaordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata laprima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziariae la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, cit., par. 5 del “considerato indiritto”).2.7.

La successiva elaborazione giurisprudenziale si è attestata sulmedesimo orientamento, affermando che, in tema di retrodatazione delladecorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possonodesumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte delpubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenutopossa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrenteper enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria, tenuto conto della complessitàdella regiudicanda, del numero degli imputati e delle imputazioni, della mole delmateriale da esaminare e di ogni altro elemento di rilievo (Sez. 4, n. 48565 del06/10/2016, Commisso, Rv. 268391-01).Nello stesso senso, è stato chiarito che la nozione di anteriore"desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fontiindiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuatanon nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nellacondizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale odichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditatoapprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile didare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozionedi una nuova misura cautelare.

Dunque, l’anteriore “desumibilità" è nozione daintendersi nel senso che l'autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere,non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneitàa fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sulquale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reatoconnesso, atteso che spesso il compendio indiziario rivela immediatamente lapropria portata dimostrativa.

In altri termini, perché operi il meccanismo dellaretrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., occorre che ilcompendio indiziario manifesti già la propria portata dimostrativa e non richiedaulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendanonecessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato in relazioneai fatti contestati con la seconda ordinanza (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, DiBiase, Rv. 277351-02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437-01).La retrodatazione costituisce, infatti, un rimedio rispetto a una sceltaindebita dell'autorità giudiziaria che, in ipotesi, abbia tenuto separati i dueprocedimenti ovvero abbia iscritto in tempi diversi alcune notizie di reato.

Occorre,pertanto, verificare se, effettivamente, il doppio binario impartito con laseparazione o con la distinta iscrizione delle notizie di reato dall'autorità inquirenteai procedimenti connessi trovi giustificazione nella necessità di ulteriori indagini odi elaborazione di elementi probatori che, nel momento in cui è stato richiesto ilrinvio a giudizio in ordine al primo procedimento, non apparivano in tutta la loroportata indiziaria (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464-01;Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291-01).2.8.

E’ stato, infine, chiarito che costituisce onere della parte che, nelprocedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione delladecorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni acatena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di taleretrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondoprovvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misuradi tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577-01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello,Rv. 263511-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827-01; Sez.4, n. 19625 del 26/05/2026, Valente, non mass.).2.9.

Nel caso in esame, dagli atti emerge che il ricorrente era stato giàsottoposto a misura cautelare personale, dapprima in stato di arresto esuccessivamente agli arresti domiciliari, a decorrere dal 12 marzo 2025,nell’ambito del procedimento pendente presso la Procura della Repubblica diCatanzaro, avente ad oggetto reati contro il patrimonio.Successivamente, con ordinanza dell’11 marzo 2026 emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, nell’ambito del presenteprocedimento, veniva applicata nei confronti dell’indagato la misura della custodiacautelare in carcere in relazione a ulteriori fatti di truffa aggravata, collocati nelmedesimo arco temporale, compreso tra gennaio e marzo 2025, con analoghimodus procedendi e in medesimo contesto territoriale.La difesa aveva dedotto la ricorrenza di plurimi e qualificati elementi dicollegamento tra i fatti oggetto dei due procedimenti, evidenziando come gli stessirisultassero attribuiti ai medesimi concorrenti, caratterizzati da analoghe modalitàesecutive e riconducibili ad un unitario programma criminoso.Muovendo da tali allegazioni, il ricorrente aveva sostenuto la sussistenza difatti commessi anteriormente all’emissione della seconda ordinanza cautelare elegati da connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., assumendo,pertanto, l’applicabilità del meccanismo di retrodatazione previsto dall’art. 297,comma 3, cod. proc. pen.La difesa aveva altresì prospettato che gli elementi posti a fondamento dellaseconda ordinanza cautelare fossero già desumibili all’epoca dell’adozione delprimo provvedimento restrittivo, sicché l’autorità procedente avrebbe dovutocogliere l’unitarietà del quadro indiziario ed evitare una frammentazioneprocedimentale suscettibile di incidere sfavorevolmente sul regime di durata dellacustodia cautelare.A sostegno della propria tesi, la difesa aveva prodotto l’ordinanza diconvalida dell’arresto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], relativa a fatti di truffa aggravata commessi il 12 marzo 2025 inconcorso tra i medesimi soggetti coinvolti nel presente procedimento.Ciononostante, il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva,ritenendo generiche le deduzioni prospettate in ordine alla sussistenza di unaconnessione qualificata tra i fatti e valorizzando, in via pressoché esclusiva, lacircostanza che i procedimenti pendessero dinanzi a differenti uffici requirenti.2.10.

Tale percorso argomentativo non risulta conforme ai princìpi soprarichiamati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.In primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se i fatti posti afondamento della seconda ordinanza cautelare fossero stati commessianteriormente all’adozione della prima misura restrittiva, poiché tale accertamentocostituisce il necessario antecedente logico-giuridico per l’esame delle condizionirichieste dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini dell’operatività dellaretrodatazione dei termini di custodia cautelare.In secondo luogo, una volta rilevato che le misure cautelari erano stateadottate nell'ambito di procedimenti diversi, pendenti presso differenti autoritàgiudiziarie (Catanzaro e Palmi), il Tribunale era tenuto a scrutinare in concreto laconfigurabilità di una connessione qualificata tra i fatti posti a fondamento dellerispettive ordinanze cautelari, ovvero se ricorresse un’ipotesi di concorso formaledi reati, di reato continuato ovvero di connessione teleologica prevista dall'art. 12,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.Da ultimo, il giudice del riesame avrebbe dovuto procedere ad un effettivoaccertamento del requisito della desumibilità degli elementi giustificativi dellaseconda misura cautelare dagli atti già acquisiti nel primo procedimento.L’omesso specifico scrutinio dei presupposti richiesti per l’operatività dellaretrodatazione determina, pertanto, un vizio di motivazione apparentedell’ordinanza impugnata, che non consente alcun effettivo controllo sullacorrettezza del ragionamento decisorio e impone l’annullamento delprovvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.3.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni didirettore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Palmi dell'11 marzo 2026 che ha applicato la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge in relazione agliartt. 297, comma 3, e 303 cod. proc. pen., nonché vizi di carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.In particolare, la difesa censura la decisione del Tribunale del riesame nellaparte in cui ha escluso l’operatività dell’istituto della retrodatazione dei termini dicustodia cautelare previsto dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., assumendoche ricorressero, nel caso di specie, tutti i presupposti normativi e giurisprudenzialiper la sua applicazione.Espone che il ricorrente era già stato sottoposto a misura cautelare -inizialmente in stato di custodia intramuraria e successivamente agli arrestidomiciliari - a far data dal 12 marzo 2025, nell’ambito del procedimento n.1201/2025 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro,per reati contro il patrimonio commessi nel corso del medesimo anno nellaprovincia di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, con ordinanza emessa in data 11 marzo 2026 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, nell’ambito del presenteprocedimento, veniva applicata nei confronti del medesimo indagato una nuovamisura della custodia cautelare in carcere, in relazione a ulteriori fatti di truffaaggravata, collocati nel medesimo arco temporale (gennaio-marzo 2025) e nelmedesimo contesto territoriale.La difesa evidenzia come i fatti oggetto dei due procedimenti presentasseroplurimi elementi di connessione sostanziale, in quanto commessi in concorso coni medesimi soggetti, caratterizzati da identico modus operandi e riconducibili,altresì, a un unitario disegno criminoso.Sulla base di tali elementi, la difesa deduce che ricorresse l’ipotesi di fattidiversi commessi anteriormente all’emissione della seconda ordinanza cautelare,legati da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., con conseguente necessità di applicare il meccanismo della retrodatazionedei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.Viene, inoltre, rappresentato come gli elementi investigativi posti afondamento della seconda misura cautelare fossero già desumibili al momentodella richiesta e dell’adozione della prima ordinanza, sicché l’autorità procedenteavrebbe dovuto rilevare l’unitarietà sostanziale del quadro indiziario ed evitare unaframmentazione procedimentale, suscettibile di produrre effetti sfavorevoli perl’indagato in ordine alla disciplina dei termini di custodia.Il Tribunale del riesame, tuttavia, ha rigettato la relativa eccezione,fondando la propria decisione esclusivamente sulla circostanza della pendenza deiprocedimenti presso diversi uffici requirenti, ritenendo tale elemento ostativoall’applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione si porrebbe incontrasto con il dettato normativo e con i princìpi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità, in quanto la disposizione richiamata non richiede, ai fini dellaretrodatazione, né l’identità dell’ufficio del pubblico ministero procedente nél’accertamento di una scelta arbitraria di separazione dei procedimenti, essendoinvece sufficiente la sussistenza di una connessione sostanziale tra i fatti e la loroanteriorità rispetto alla seconda ordinanza cautelare.Richiamando, inoltre, i princìpi affermati dalla giurisprudenza delle SezioniUnite, la difesa sottolinea come elemento determinante sia la concretaconoscibilità degli elementi investigativi già acquisiti, piuttosto che la meradiversità formale degli uffici procedenti.Sotto altro profilo, si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di verificarese il materiale indiziario posto a base della seconda ordinanza fosse già ricavabiledagli atti del primo procedimento, verifica che la giurisprudenza costituzionale edi legittimità considera imprescindibile ai fini dell’applicazione dell’istituto dellaretrodatazione.In conclusione, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato siaaffetto da violazione di legge e da vizio di motivazione, per avere esclusol’operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sulla base di un criterio nonprevisto dalla norma e senza procedere alle necessarie verifiche in ordine allasussistenza dei presupposti richiesti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per i motivi qui illustrati.2. Le questioni devolute con il motivo di ricorso attengono all’istituto dellaretrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari, disciplinato dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen., alla luce dell’interpretazione fornita dalla Cortecostituzionale e dei consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità, ai qualiquesto Collegio intende dare continuità.L’istituto assolve alla funzione di assicurare il riallineamento delladecorrenza dei termini di custodia cautelare relativi a misure cautelariseparatamente adottate, facendo retroagire quelli relativi alla misura successivaalla data di esecuzione della prima, e non è limitato alle ipotesi di identità del fatto,estendendosi a tutte le fattispecie previste dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità.Occorre, pertanto, richiamare i princìpi progressivamente elaborati dallagiurisprudenza in materia di contestazioni a catena e di pluralità di ordinanzecautelari, con particolare riguardo ai rapporti tra connessione qualificata,desumibilità degli elementi dagli atti e pendenza dei procedimenti dinanzi allamedesima o a diversa autorità giudiziaria.2.1. In particolare, va ricordato che, in tema di "contestazioni a catena",quando nei confronti di un imputato sono emesse, in procedimenti diversi, piùordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessionequalificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimentoin cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelariadottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste lasuddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano giàdesumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini dellaseconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata laprima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autoritàgiudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblicoministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misureadottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in unprocedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate (Sez. U, n. 14535 del19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01; Sez. U, n. 21957 del22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058-01).Dunque, ove le misure cautelari siano state adottate nell’ambito diprocedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, la retrodatazione delladecorrenza dei termini custodiali non può essere riconosciuta in difettodell’effettiva sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti oggetto deirispettivi provvedimenti e se gli elementi giustificativi del secondo non erano giàdesumibili dagli atti al momento della emissione del primo.2.2. In questa prospettiva, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisatoche, nell’ipotesi di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendentidinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata puòriconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenticautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reatocontinuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessiper eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347-02).2.3. In sintesi, qualora non ricorra l’identità del fatto e il reato oggetto dellaseconda ordinanza risulti consumato in epoca anteriore alla prima misuracautelare, l’operatività della retrodatazione presuppone che tale reato sia statocommesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso ilprimo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegnocriminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato(connessione teleologica). In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti dellaseconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell'ambito delmedesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) èsubordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio,se emessa in procedimento diverso (Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA],cit. non mass. sul punto; Sez. 4, n. 28813 del 17/05/2023, Ferrara, non mass.;Sez. 4, n. 21075 del 13/04/2022, Caldarola, non mass.).2.4. Un ulteriore profilo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità concernel’individuazione del criterio in base al quale stabilire se le ordinanze cautelari sianostate emesse nell’ambito del medesimo procedimento ovvero di procedimentidiversi. A tal fine, deve farsi riferimento al dato formale dell'iscrizione della notiziadi reato nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen., non essendo trasferibilealla materia cautelare la nozione sostanziale di unicità del procedimento elaboratadalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, riferitaesclusivamente alla disciplina delle intercettazioni (Sez. 4, n. 29174 del15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286655-01).2.5. Quanto al perimetro del sindacato di legittimità, questa Corte hachiarito che tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3,cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01),quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei esufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01) costituiscono questioni di fatto,la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice dilegittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delleemergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e noncontraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (Sez.U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit. in motivazione).2.6. Nell’ambito della disciplina della retrodatazione ex art. 297, comma 3,cod. proc. pen., assume rilevo centrale la nozione di “desumibilità dagli atti” deglielementi giustificativi dell’ordinanza cautelare.In proposito, le Sezioni Unite “Librato” hanno evidenziato che «non giustificadi per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita,il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi giàpresenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestanoimmediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essereinterpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloquiintercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già inpossesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avesseroindividuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notiziedi reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. Avolte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori daparte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragionedell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio delprocedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trova in presenza di una grandequantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, dasottoporre all'esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni,protrattesi per lungo tempo). In conclusione, quando in differenti procedimenti,non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari perfatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli attial momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della secondaordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata laprima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziariae la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, cit., par. 5 del “considerato indiritto”).2.7. La successiva elaborazione giurisprudenziale si è attestata sulmedesimo orientamento, affermando che, in tema di retrodatazione delladecorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possonodesumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte delpubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenutopossa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrenteper enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria, tenuto conto della complessitàdella regiudicanda, del numero degli imputati e delle imputazioni, della mole delmateriale da esaminare e di ogni altro elemento di rilievo (Sez. 4, n. 48565 del06/10/2016, Commisso, Rv. 268391-01).Nello stesso senso, è stato chiarito che la nozione di anteriore"desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fontiindiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuatanon nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nellacondizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale odichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditatoapprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile didare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozionedi una nuova misura cautelare. Dunque, l’anteriore “desumibilità" è nozione daintendersi nel senso che l'autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere,non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneitàa fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sulquale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reatoconnesso, atteso che spesso il compendio indiziario rivela immediatamente lapropria portata dimostrativa. In altri termini, perché operi il meccanismo dellaretrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., occorre che ilcompendio indiziario manifesti già la propria portata dimostrativa e non richiedaulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendanonecessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato in relazioneai fatti contestati con la seconda ordinanza (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, DiBiase, Rv. 277351-02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437-01).La retrodatazione costituisce, infatti, un rimedio rispetto a una sceltaindebita dell'autorità giudiziaria che, in ipotesi, abbia tenuto separati i dueprocedimenti ovvero abbia iscritto in tempi diversi alcune notizie di reato. Occorre,pertanto, verificare se, effettivamente, il doppio binario impartito con laseparazione o con la distinta iscrizione delle notizie di reato dall'autorità inquirenteai procedimenti connessi trovi giustificazione nella necessità di ulteriori indagini odi elaborazione di elementi probatori che, nel momento in cui è stato richiesto ilrinvio a giudizio in ordine al primo procedimento, non apparivano in tutta la loroportata indiziaria (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464-01;Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291-01).2.8. E’ stato, infine, chiarito che costituisce onere della parte che, nelprocedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione delladecorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni acatena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di taleretrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondoprovvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misuradi tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577-01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello,Rv. 263511-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257827-01; Sez.4, n. 19625 del 26/05/2026, Valente, non mass.).2.9. Nel caso in esame, dagli atti emerge che il ricorrente era stato giàsottoposto a misura cautelare personale, dapprima in stato di arresto esuccessivamente agli arresti domiciliari, a decorrere dal 12 marzo 2025,nell’ambito del procedimento pendente presso la Procura della Repubblica diCatanzaro, avente ad oggetto reati contro il patrimonio.Successivamente, con ordinanza dell’11 marzo 2026 emessa dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, nell’ambito del presenteprocedimento, veniva applicata nei confronti dell’indagato la misura della custodiacautelare in carcere in relazione a ulteriori fatti di truffa aggravata, collocati nelmedesimo arco temporale, compreso tra gennaio e marzo 2025, con analoghimodus procedendi e in medesimo contesto territoriale.La difesa aveva dedotto la ricorrenza di plurimi e qualificati elementi dicollegamento tra i fatti oggetto dei due procedimenti, evidenziando come gli stessirisultassero attribuiti ai medesimi concorrenti, caratterizzati da analoghe modalitàesecutive e riconducibili ad un unitario programma criminoso.Muovendo da tali allegazioni, il ricorrente aveva sostenuto la sussistenza difatti commessi anteriormente all’emissione della seconda ordinanza cautelare elegati da connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., assumendo,pertanto, l’applicabilità del meccanismo di retrodatazione previsto dall’art. 297,comma 3, cod. proc. pen.La difesa aveva altresì prospettato che gli elementi posti a fondamento dellaseconda ordinanza cautelare fossero già desumibili all’epoca dell’adozione delprimo provvedimento restrittivo, sicché l’autorità procedente avrebbe dovutocogliere l’unitarietà del quadro indiziario ed evitare una frammentazioneprocedimentale suscettibile di incidere sfavorevolmente sul regime di durata dellacustodia cautelare.A sostegno della propria tesi, la difesa aveva prodotto l’ordinanza diconvalida dell’arresto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], relativa a fatti di truffa aggravata commessi il 12 marzo 2025 inconcorso tra i medesimi soggetti coinvolti nel presente procedimento.Ciononostante, il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione difensiva,ritenendo generiche le deduzioni prospettate in ordine alla sussistenza di unaconnessione qualificata tra i fatti e valorizzando, in via pressoché esclusiva, lacircostanza che i procedimenti pendessero dinanzi a differenti uffici requirenti.2.10. Tale percorso argomentativo non risulta conforme ai princìpi soprarichiamati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.In primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se i fatti posti afondamento della seconda ordinanza cautelare fossero stati commessianteriormente all’adozione della prima misura restrittiva, poiché tale accertamentocostituisce il necessario antecedente logico-giuridico per l’esame delle condizionirichieste dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini dell’operatività dellaretrodatazione dei termini di custodia cautelare.In secondo luogo, una volta rilevato che le misure cautelari erano stateadottate nell'ambito di procedimenti diversi, pendenti presso differenti autoritàgiudiziarie (Catanzaro e Palmi), il Tribunale era tenuto a scrutinare in concreto laconfigurabilità di una connessione qualificata tra i fatti posti a fondamento dellerispettive ordinanze cautelari, ovvero se ricorresse un’ipotesi di concorso formaledi reati, di reato continuato ovvero di connessione teleologica prevista dall'art. 12,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.Da ultimo, il giudice del riesame avrebbe dovuto procedere ad un effettivoaccertamento del requisito della desumibilità degli elementi giustificativi dellaseconda misura cautelare dagli atti già acquisiti nel primo procedimento.L’omesso specifico scrutinio dei presupposti richiesti per l’operatività dellaretrodatazione determina, pertanto, un vizio di motivazione apparentedell’ordinanza impugnata, che non consente alcun effettivo controllo sullacorrettezza del ragionamento decisorio e impone l’annullamento delprovvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni didirettore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris