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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36717/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia adottata dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella qualità di titolare della ditta individuale Sicilcostruzioni di [OSCURATO:PERSONA], concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato adeguamento della decisione a quanto disposto dall'art. 18 D.P.R. 600 del 1973 il quale prevedrebbe, a detta del ricorrente, l'esonero, per le ditte a contabilità semplificata, dalla tenuta di tutte le scritture contabili obbligatorie ad eccezione dei registri IVA, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la quale pacificamente ritiene che, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata non comporti l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice; correttamente quindi la sentenza impugnata ha preso a propria conferma quanto statuito da Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 la quale, a prescindere dalle contingenze del caso concreto deciso in tale sede, afferma proprio il principio sopra riportato (nel medesimo senso ex multis Sez.

F, Sentenza n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia adottata dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale commesso nella qualità di titolare della ditta individuale Sicilcostruzioni di [OSCURATO:PERSONA], concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato adeguamento della decisione a quanto disposto dall'art. 18 D.P.R. 600 del 1973 il quale prevedrebbe, a detta del ricorrente, l'esonero, per le ditte a contabilità semplificata, dalla tenuta di tutte le scritture contabili obbligatorie ad eccezione dei registri IVA, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la quale pacificamente ritiene che, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata non comporti l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice; correttamente quindi la sentenza impugnata ha preso a propria conferma quanto statuito da Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 la quale, a prescindere dalle contingenze del caso concreto deciso in tale sede, afferma proprio il principio sopra riportato (nel medesimo senso ex multis Sez. F, Sentenza n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris