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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47824/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale KATE 'TASSONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza; ha chiesto di rigettare il ricorso nel resto; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, di rigettarlo; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 maggio 2017, il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto conseguente alla mancata richiesta della dichiarazione di fallimento.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, lo Zinelli - nella qualità di amministratore unico della "Zeta costruzioni generali s.r.l.", società fallita nel gennaio 2013 - avreblbe aggravato il dissesto della società non chiedendo la dichiarazione di fallimento, nonostante l'impresa versasse in decozione dal 2010 (capo A), e avrebbe distratto beni e attrezzature della società nonché «distrutto parte dei crediti» (capo B); non avrebbe, inoltre, tenuto la contabilità relativa all'anno di imposta 2012 (capo C).

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A), per intervenuta prescrizione, rideterminando, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio in relazione ai restanti due reati.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 157 cod. pen.

Rappresenta che la Corte di appello, ritenendo che l'imputato avesse impugnato la sentenza di primo grado solo nella parte relativa al reato di bancarotta semplice contestato al capo A) dell'imputazione, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione solo con riferimento a tale reato.

Quanto all'analoga bancarotta semplice contestata al capo C), in relazione al quale anche era decorso il termine di prescrizione prima della pronuncia di secondo grado, la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse stato proposto appello e, conseguentemente, in relazione a essa, che si fosse formato il giudicato.

Il ricorrente censura tale valutazione della Corte di appello, sostenendo che, sebbene corrispondesse al vero che la pronuncia di primo grado - nella parte relativa al giudizio di responsabilità per la commissione del reato di cui al capo C) - non fosse stata impugnata, era altrettanto vero che, con il gravame, era stata contestata la mancata concessione delle attenuanti generiche (che andava intesa nel senso di una mancata valutazione di prevalenza delle generiche sull'aggravante) e l'eccessiva entità della pena complessivamente inflitta.A parere del ricorrente, pertanto, atteso che il giudicato si forma in relazione ai capi e non ai punti della sentenza, non poteva ritenersi coperto da giudicato il reato di cui al capo C) e la Corte d'appello avrebbe dovuto, conseguentemente, rilevarne la prescrizione.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen.

Rappresenta che, con i motivi di appello aggiunti, la parte aveva chiesto alla Corte di territoriale di escludere la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'a condizione del pagamento di una provvisionale di euro 50.000,00.

La Corte di appello, tuttavia, aveva ritenuto inammissibile tale motivo, essendo stato introdotto in sede di motivi aggiunti e non essendo relativo a una questione prospettata nell'originario atto di appello.

Il ricorrente censura tale motivazione, evidenziando che: con la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere applicato anche d'ufficio; anche la facoltà di subordinarla a obblighi risarcitori, pertanto, in base a un'interpretazione estensiva della norma, potrebbe essere esercitata di ufficio.

La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto, comunque, pronunciarsi sul motivo aggiunto, sebbene questo non fosse correlato ai motivi originari.

A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato anche alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di provvisionale: quello che avrebbe ritenuto che non violi il principio devolutivo la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta dalla parte civile non appellante (Sez.

U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179); quello che avrebbe ritenuto che, in assenza di impugnazione della parte pubblica, la statuizione con la quale il giudice di appello condizioni d'ufficio il già concesso beneficio della sospensione condizionale ad obblighi risarcitori in favore della parte civile non violerebbe il principio devolutivo bensì quello del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Riv. 279033). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

1.1. Il primo motivo è fondato.

Va rilevato che, con l'atto di appello, l'imputato aveva specificamente contestato la sentenza di primo grado, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.Aveva, in particolare, evidenziato che la pena inflitta dal Tribunale appariva eccessiva, anche in considerazione dea sua condotta processuale e dell'atteggiamento da lui assunto nei confronti del curatore fallimentare, caratterizzato da un significativo spirito collaborativo.

Risulta evidente che la contestazione della parte era avanzata in relazione all'intero trattamento sanzionatorio e, dunque, anche alla pena inflitta in relazione al capo C) dell'imputazione.

La Corte di appello, pertanto, di fronte alla specifica contestazione di un punto della sentenza relativo (anche) al reato di cui al capo (2) dell'imputazione, non poteva ritenere formato il giudicato con riferimento a tale reato.

Al riguardo, occorre ricordare che il giudicato si forma sui capi della sentenza e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 235699; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

Alla stregua delle considerazioni esposte, è evidente che anche il reato di cui al capo C), che aveva lo stesso termine di prescrizione previsto per il reato di cui al capo A), risultava prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.

La sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui ai capo C), pertanto, deve, in difetto di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., essere annullata senza rinvio e non appare necessario rinviare alla Corte di appello per la determinazione della pena residua.

La pena principale, invero, ai sensi dell'art. 623, comma l„ lett.

I), può essere rideterminata sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, tenendo presente che: una volta venuto meno anche il reato di cui al capo C), deve essere conseguentemente esclusa l'aggravante di cui all'articolo 219, secondo comma, n. 1,

I. fall., per difetto della pluralità dei fatti di bancarotta; le riconosciute attenuanti generiche non risultano, pertanto, più bilanciate dall'aggravante.

La sanzione di anni tre di reclusione, determinata dai giudici di merito quale pena base per il reato di cui al capo B), deve essere diminuita ad anni due di reclusione per le attenuati generiche e ulteriormente ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la scelta del rito.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, invero, ha correttamente ritenuto inammissibile il motivo aggiunto poiché non relativo a un punto della sentenza contestato con i motivi originari di appello.

Al riguardo, va ricordato che «i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario» (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821).

Non appare, poi, corretto il richiamo all'articolo 597, comma 5, cod. proc. pen., atteso che le eccezioni al principio devolutivo previste dalla norma devono considerarsi tassative (Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470) e tra queste non è specificatamente prevista l'ipotesi in questione.

Il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179), che il ricorrente opera a sostegno della propria tesi, è del tutto inconferente, atteso che la sentenza in questione, come espressamente precisato nella motivazione, era relativa a una situazione nella quale non era "in gioco" l'effetto preclusivo delineato dall'articollo 597, comma 1, cod. proc. pen.

La questione affrontata nella sentenza delle Sezioni Unite, invero, non verteva sui poteri del giudice di appello, ma sulla possibilità per la parte danneggiata - risultata vittoriosa sul punto della decisione comprendente l'an della domanda risarcitoria - di chiedere, in appello, la provvisionale.

La soluzione positiva era stata fondata non su presunte deroghe al principio devolutivo, bensì sul carattere accessorio e anticipatorio della provvisionale, che non la faceva qualificare come domanda nuova rispetto a quella originaria.

Scarsamente significativo risulta anche il riferimento fatto dal ricorrente ad altre pronunce di questa Corte e, in particolare, a una pronuncia della Seconda sezione (Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Riv. 279033), atteso che questa afferma l'illegittimità della decisione - adottata d'ufficio dal giudice di appello - di condizionare il già concesso beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale, limitandosi a evidenziarne il contrasto con il divieto di reformatio in peius, senza, tuttavia, affrontare in alcun modo la questione della compatibilità di tale decisione con il principio devolutivo.

Nel caso in esame, dunque, la decisione della Corte di appello non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità ed è conforme al principio devolutivo e al carattere tassativo delle eccezioni ad esso.

2. In conclusione, la sentenza, limitatamente al reato di cui al capo C) dell'imputazione, deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione e, eliminata la sanzione prevista per tale reato, la pena principale deve essere rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione.

Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili poiché non incise dal mero rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C) - e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, Ilimitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione e, eliminata la relativa pena, ridetermina la pena principale in un anno e quattro mesi di reclusione.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale KATE 'TASSONE, che ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza; ha chiesto di rigettare il ricorso nel resto; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero, in subordine, di rigettarlo; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2017, il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto conseguente alla mancata richiesta della dichiarazione di fallimento. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, lo Zinelli - nella qualità di amministratore unico della "Zeta costruzioni generali s.r.l.", società fallita nel gennaio 2013 - avreblbe aggravato il dissesto della società non chiedendo la dichiarazione di fallimento, nonostante l'impresa versasse in decozione dal 2010 (capo A), e avrebbe distratto beni e attrezzature della società nonché «distrutto parte dei crediti» (capo B); non avrebbe, inoltre, tenuto la contabilità relativa all'anno di imposta 2012 (capo C). Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A), per intervenuta prescrizione, rideterminando, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio in relazione ai restanti due reati. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 157 cod. pen. Rappresenta che la Corte di appello, ritenendo che l'imputato avesse impugnato la sentenza di primo grado solo nella parte relativa al reato di bancarotta semplice contestato al capo A) dell'imputazione, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione solo con riferimento a tale reato. Quanto all'analoga bancarotta semplice contestata al capo C), in relazione al quale anche era decorso il termine di prescrizione prima della pronuncia di secondo grado, la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse stato proposto appello e, conseguentemente, in relazione a essa, che si fosse formato il giudicato. Il ricorrente censura tale valutazione della Corte di appello, sostenendo che, sebbene corrispondesse al vero che la pronuncia di primo grado - nella parte relativa al giudizio di responsabilità per la commissione del reato di cui al capo C) - non fosse stata impugnata, era altrettanto vero che, con il gravame, era stata contestata la mancata concessione delle attenuanti generiche (che andava intesa nel senso di una mancata valutazione di prevalenza delle generiche sull'aggravante) e l'eccessiva entità della pena complessivamente inflitta.A parere del ricorrente, pertanto, atteso che il giudicato si forma in relazione ai capi e non ai punti della sentenza, non poteva ritenersi coperto da giudicato il reato di cui al capo C) e la Corte d'appello avrebbe dovuto, conseguentemente, rilevarne la prescrizione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 163 e 165 cod. pen. Rappresenta che, con i motivi di appello aggiunti, la parte aveva chiesto alla Corte di territoriale di escludere la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'a condizione del pagamento di una provvisionale di euro 50.000,00. La Corte di appello, tuttavia, aveva ritenuto inammissibile tale motivo, essendo stato introdotto in sede di motivi aggiunti e non essendo relativo a una questione prospettata nell'originario atto di appello. Il ricorrente censura tale motivazione, evidenziando che: con la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere applicato anche d'ufficio; anche la facoltà di subordinarla a obblighi risarcitori, pertanto, in base a un'interpretazione estensiva della norma, potrebbe essere esercitata di ufficio. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto, comunque, pronunciarsi sul motivo aggiunto, sebbene questo non fosse correlato ai motivi originari. A sostegno della propria tesi, il ricorrente ha richiamato anche alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di provvisionale: quello che avrebbe ritenuto che non violi il principio devolutivo la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta dalla parte civile non appellante (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179); quello che avrebbe ritenuto che, in assenza di impugnazione della parte pubblica, la statuizione con la quale il giudice di appello condizioni d'ufficio il già concesso beneficio della sospensione condizionale ad obblighi risarcitori in favore della parte civile non violerebbe il principio devolutivo bensì quello del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Riv. 279033). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto. 1.1. Il primo motivo è fondato. Va rilevato che, con l'atto di appello, l'imputato aveva specificamente contestato la sentenza di primo grado, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.Aveva, in particolare, evidenziato che la pena inflitta dal Tribunale appariva eccessiva, anche in considerazione dea sua condotta processuale e dell'atteggiamento da lui assunto nei confronti del curatore fallimentare, caratterizzato da un significativo spirito collaborativo. Risulta evidente che la contestazione della parte era avanzata in relazione all'intero trattamento sanzionatorio e, dunque, anche alla pena inflitta in relazione al capo C) dell'imputazione. La Corte di appello, pertanto, di fronte alla specifica contestazione di un punto della sentenza relativo (anche) al reato di cui al capo (2) dell'imputazione, non poteva ritenere formato il giudicato con riferimento a tale reato. Al riguardo, occorre ricordare che il giudicato si forma sui capi della sentenza e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 235699; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). Alla stregua delle considerazioni esposte, è evidente che anche il reato di cui al capo C), che aveva lo stesso termine di prescrizione previsto per il reato di cui al capo A), risultava prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. La sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui ai capo C), pertanto, deve, in difetto di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., essere annullata senza rinvio e non appare necessario rinviare alla Corte di appello per la determinazione della pena residua. La pena principale, invero, ai sensi dell'art. 623, comma l„ lett. I), può essere rideterminata sulla base delle statuizioni dei giudici di merito, tenendo presente che: una volta venuto meno anche il reato di cui al capo C), deve essere conseguentemente esclusa l'aggravante di cui all'articolo 219, secondo comma, n. 1, I. fall., per difetto della pluralità dei fatti di bancarotta; le riconosciute attenuanti generiche non risultano, pertanto, più bilanciate dall'aggravante. La sanzione di anni tre di reclusione, determinata dai giudici di merito quale pena base per il reato di cui al capo B), deve essere diminuita ad anni due di reclusione per le attenuati generiche e ulteriormente ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la scelta del rito. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, invero, ha correttamente ritenuto inammissibile il motivo aggiunto poiché non relativo a un punto della sentenza contestato con i motivi originari di appello. Al riguardo, va ricordato che «i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario» (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821). Non appare, poi, corretto il richiamo all'articolo 597, comma 5, cod. proc. pen., atteso che le eccezioni al principio devolutivo previste dalla norma devono considerarsi tassative (Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Vitale, Rv. 283470) e tra queste non è specificatamente prevista l'ipotesi in questione. Il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179), che il ricorrente opera a sostegno della propria tesi, è del tutto inconferente, atteso che la sentenza in questione, come espressamente precisato nella motivazione, era relativa a una situazione nella quale non era "in gioco" l'effetto preclusivo delineato dall'articollo 597, comma 1, cod. proc. pen. La questione affrontata nella sentenza delle Sezioni Unite, invero, non verteva sui poteri del giudice di appello, ma sulla possibilità per la parte danneggiata - risultata vittoriosa sul punto della decisione comprendente l'an della domanda risarcitoria - di chiedere, in appello, la provvisionale. La soluzione positiva era stata fondata non su presunte deroghe al principio devolutivo, bensì sul carattere accessorio e anticipatorio della provvisionale, che non la faceva qualificare come domanda nuova rispetto a quella originaria. Scarsamente significativo risulta anche il riferimento fatto dal ricorrente ad altre pronunce di questa Corte e, in particolare, a una pronuncia della Seconda sezione (Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Riv. 279033), atteso che questa afferma l'illegittimità della decisione - adottata d'ufficio dal giudice di appello - di condizionare il già concesso beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale, limitandosi a evidenziarne il contrasto con il divieto di reformatio in peius, senza, tuttavia, affrontare in alcun modo la questione della compatibilità di tale decisione con il principio devolutivo. Nel caso in esame, dunque, la decisione della Corte di appello non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità ed è conforme al principio devolutivo e al carattere tassativo delle eccezioni ad esso. 2. In conclusione, la sentenza, limitatamente al reato di cui al capo C) dell'imputazione, deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione e, eliminata la sanzione prevista per tale reato, la pena principale deve essere rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili poiché non incise dal mero rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C) - e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, Ilimitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione e, eliminata la relativa pena, ridetermina la pena principale in un anno e quattro mesi di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost
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