CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37845/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi criticamente con la motivazione, la quale ha escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in ragione del quantitativo di t.l.e. sequestrato, pari a complessivi 120 kg., che, in maniera non certo manifestamente illogica, è stato ritenuto incompatibile con la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla determinazione della pena, è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione fattuale certamente non arbitraria, ribadito la congruità del complessivo trattamento punitivo, peraltro già inflitto in misura inferiore al minimo edittale, in ragione del rilevante dato ponderale del t.l.e. trasportato e dei precedenti penali di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202