CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44014/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 26/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 13/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione giuridica attribuita ai fatti. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che la qualificazione giuridica sarebbe errata in quanto difetterebbero gli artifici e i raggiri e l'omesso pagamento configurerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 176 del CdS ovvero una ipotesi di insolvenza fraudolenta, per la quale però non risulterebbe provato (anzi sarebbe da escludere) lo stato di insolvenza allorché l'obbligazione è stata contratta. In specifico la difesa evidenzia che l'eventuale artificio, o meglio l'espediente per non pagare, sarebbe stato posto in essere dagli autisti all'atto di uscire dal casello e, quindi, in un momento successivo alla conclusione del contratto. Situazione questa che imporrebbe di escludere la sussistenza della truffa contrattuale. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già proposte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado, deve farsi riferimento alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente nell'arco di un lunghissimo arco temporale, circa 18 anni. In tale periodo, infatti, la circostanza che si siano susseguiti numerosi solleciti di pagamento e siano stati anche predisposti dei piani di rientro, deve essere considerata nell'ambito di una complessiva gestione nella quale le diverse modalità utilizzate dagli autisti (entrare prelevando il biglietto, ovvero usare la porta telepass o quella viacard e poi uscire dal casello accodandosi ad altro automezzo, ovvero dichiarando di non avere sufficienti contanti o altro) si inseriscono quale artificio e raggiro idoneo a indurre in errore la società autostrade (cfr. anche Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carrieri, Rv. 273701) La sussistenza del dolo e le peculiari modalità utilizzate reiteratamente al fine di evitare il pagamento del pedaggio, infine, impongono di escludere che i fatti siano qualificabili come illecito amministrativo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] i fr. naco [OSCURATO:PERSONA]Agostini /1.1i DEPOSITAT