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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2016

Cassazione n. 35566/2022

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20655/2020R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa per legge dall’Avv ocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , è domiciliata –ricorrente – contro RAFFMETAL s. p . a . , in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, Via M .

Prestinari n. 13 , rappresentatae difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo , come da procura in calce alcontroricorso –controricorrente – Oggetto: IVA–Accertamento – Annullamento in autotutela –Effetti sul giudizio pendente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la LOMBARDIAdepositata il 27 novembre 2019, n. 4784/19; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25ottobre 2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rinvio a nuovo ruolo; uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arrigo per l a controricorrente, che hanno chiesto concordemente il rinvio della causa a nuovo ruolo; FATTO E DIRITTO Rilevato che: il 22.12.2016, l'Agenzia delle Entrate-D.R.

Lombardia notificò alla Raffmetal s.p.a. – sulla base del p.v.c. del 24.5.2016, redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -un avviso di accertamento per indebita detrazione dell'IVA dovuta per il 2011 su operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, per l’importo di € 453.850,00, oltre sanzioni per € 567.312,50, essendo la cedente non già l’impresa Pro E.O. con sede in Slovenia, ma la Pro E.O.

IT s.r.l., con sede in Italia; in pari data, l’Agenzia notificò alla società un atto di contestazione, con cui si irrogava alla Raffmetal la sanzione di € 937,50, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997 per irregolare compilazione degli elenchi Intrastat di cui all’art.50 d.l. n. 331/1993, convertito in legge n. 427/1993; entrambi gli atti vennero impugnati davanti alla C.T.P. di Milano;frattanto l’Ufficio, in pendenza del giudizio di primo grado e dopo essersi ivi costituito, prese in esame l’istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla società in data 20.2.2017 e -richiamando la modifica normativa di cui all’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1973, per effetto del d.lgs. 158/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – con atto notificato il 21.12.2017 procedette ad auto - annullare l’avviso di accertamento con atto definito di “autotutela parziale”, così provvedendo "ad abbandonare il recupero dell'imposta" e ad irrogare alla società la sanzione nella minor misura di € 110.380,05, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis3, del d.lgs.471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015; la C.T.P.rigettò comunque i ricorsi, previa riunione, con sentenza n. 1927/3/2018; la società propose dunque appello, che venne accolto dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 4784/2019 del 27.11.2019; si ritenne, in particolare, che il provvedimento di autotutela avesse “stravolto l'atto impositivo originario costituendo nella sostanza un annullamento integrale dell'avviso di accertamento originario con emissione di un nuovo e diverso atto di contestazione sanzioni ... [ossia che era] stata sostituita l'originaria contestazione non più legittimamente opponibile all'appellante in virtù delle modifiche normative già in precedenza intervenute con il d.lgs.158/2015, con una differente pretesa impositiva, ma oltre i terminidecadenziali"; la C.T.R. rilevò poi, in riferimento all ’ art. 7 della legge n. 212/2000, che il nuovo atto sanzionatorio, emesso in rettifica dell’originario contenuto impositivo, non poteva integrare i presupposti degli atti originari, ciò comportando la totale compromissione del diritto di difesa all’interno della lite; per l’effetto, il giudice d’appello annullò “gli atti impositivi”; avverso detta sentenza, l'Agenzia ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste la società con controricorso; c on ordinanza n. 18057/2022, la Sez.

VI - T ha rimesso il ricorso a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza;il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, benché - all’esito della discussione orale - abbia finalmente chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo; Considerato che: con l’unico articolato motivo l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 2-quater del d.l. 564/94, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; s i sostiene che la C .

T .

R . abbia errato nel ritenere nuovo e autonomamente impugnabile il provvedimento di che trattasi, dovendo detto provvedimento qualificarsi come atto soltanto riduttivo della pretesa impositiva originaria e quindi senz’altro adottabile anche in pendenza del giudizio di impugnazione concernente l’atto impositivo annullato in autotutela; all’esito della discussione orale, è emerso che risultano pendenti in questa sede di legittimitài ricorsi N. 4738/2022 R.G. e N. 4731/2022 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione delle sentenze d’appello rese dalla C.T.R. della Lombardia, rispettivamente, in relazione all’impugnativa autonoma del provvedimento di autotutela in discorso, proposta dalla società contribuente , nonché riguardo all’accertamento per l’anno d’imposta 2012, scaturente dal medesimo p.v.c. da cui origina l’avviso oggetto del presente giudizio; Ritenutoche: paia dunque opportuno –conformemente alla richiesta dei difensori delle parti, avallata dal P.G. –rinviare la causa a nuovo ruolo, onde procedere allatrattazione congiunta dei ricorsi suddetti; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20655/2020R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa per legge dall’Avv ocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , è domiciliata –ricorrente – contro RAFFMETAL s. p . a . , in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, Via M . Prestinari n. 13 , rappresentatae difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo , come da procura in calce alcontroricorso –controricorrente – Oggetto: IVA–Accertamento – Annullamento in autotutela –Effetti sul giudizio pendente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la LOMBARDIAdepositata il 27 novembre 2019, n. 4784/19; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25ottobre 2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rinvio a nuovo ruolo; uditi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Arrigo per l a controricorrente, che hanno chiesto concordemente il rinvio della causa a nuovo ruolo; FATTO E DIRITTO Rilevato che: il 22.12.2016, l'Agenzia delle Entrate-D.R. Lombardia notificò alla Raffmetal s.p.a. – sulla base del p.v.c. del 24.5.2016, redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -un avviso di accertamento per indebita detrazione dell'IVA dovuta per il 2011 su operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti, per l’importo di € 453.850,00, oltre sanzioni per € 567.312,50, essendo la cedente non già l’impresa Pro E.O. con sede in Slovenia, ma la Pro E.O. IT s.r.l., con sede in Italia; in pari data, l’Agenzia notificò alla società un atto di contestazione, con cui si irrogava alla Raffmetal la sanzione di € 937,50, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997 per irregolare compilazione degli elenchi Intrastat di cui all’art.50 d.l. n. 331/1993, convertito in legge n. 427/1993; entrambi gli atti vennero impugnati davanti alla C.T.P. di Milano;frattanto l’Ufficio, in pendenza del giudizio di primo grado e dopo essersi ivi costituito, prese in esame l’istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla società in data 20.2.2017 e -richiamando la modifica normativa di cui all’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1973, per effetto del d.lgs. 158/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016 – con atto notificato il 21.12.2017 procedette ad auto - annullare l’avviso di accertamento con atto definito di “autotutela parziale”, così provvedendo "ad abbandonare il recupero dell'imposta" e ad irrogare alla società la sanzione nella minor misura di € 110.380,05, ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis3, del d.lgs.471/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015; la C.T.P.rigettò comunque i ricorsi, previa riunione, con sentenza n. 1927/3/2018; la società propose dunque appello, che venne accolto dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 4784/2019 del 27.11.2019; si ritenne, in particolare, che il provvedimento di autotutela avesse “stravolto l'atto impositivo originario costituendo nella sostanza un annullamento integrale dell'avviso di accertamento originario con emissione di un nuovo e diverso atto di contestazione sanzioni ... [ossia che era] stata sostituita l'originaria contestazione non più legittimamente opponibile all'appellante in virtù delle modifiche normative già in precedenza intervenute con il d.lgs.158/2015, con una differente pretesa impositiva, ma oltre i terminidecadenziali"; la C.T.R. rilevò poi, in riferimento all ’ art. 7 della legge n. 212/2000, che il nuovo atto sanzionatorio, emesso in rettifica dell’originario contenuto impositivo, non poteva integrare i presupposti degli atti originari, ciò comportando la totale compromissione del diritto di difesa all’interno della lite; per l’effetto, il giudice d’appello annullò “gli atti impositivi”; avverso detta sentenza, l'Agenzia ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste la società con controricorso; c on ordinanza n. 18057/2022, la Sez. VI - T ha rimesso il ricorso a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza;il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, benché - all’esito della discussione orale - abbia finalmente chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo; Considerato che: con l’unico articolato motivo l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 2-quater del d.l. 564/94, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; s i sostiene che la C . T . R . abbia errato nel ritenere nuovo e autonomamente impugnabile il provvedimento di che trattasi, dovendo detto provvedimento qualificarsi come atto soltanto riduttivo della pretesa impositiva originaria e quindi senz’altro adottabile anche in pendenza del giudizio di impugnazione concernente l’atto impositivo annullato in autotutela; all’esito della discussione orale, è emerso che risultano pendenti in questa sede di legittimitài ricorsi N. 4738/2022 R.G. e N. 4731/2022 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione delle sentenze d’appello rese dalla C.T.R. della Lombardia, rispettivamente, in relazione all’impugnativa autonoma del provvedimento di autotutela in discorso, proposta dalla società contribuente , nonché riguardo all’accertamento per l’anno d’imposta 2012, scaturente dal medesimo p.v.c. da cui origina l’avviso oggetto del presente giudizio; Ritenutoche: paia dunque opportuno –conformemente alla richiesta dei difensori delle parti, avallata dal P.G. –rinviare la causa a nuovo ruolo, onde procedere allatrattazione congiunta dei ricorsi suddetti; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Co
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