CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1998
Cassazione n. 18572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/06/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/08/1994 [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/07/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 163) [OSCURATO:PERSONA] I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod, proc. pen. Preliminarmente, si osserva che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì„ a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa del