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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18810/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 15/06/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente in replica alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, con cui insiste nel motivo che denuncia il vizio della motivazione della sentenza impugnata, e conclude per l'annullamento senza rinvio previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa, condannandolo, ritenuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, previa riduzione per il rito, alla pena finale, indicata in dispositivo, di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Espone di avere eccepito, con il gravame di merito, l'incongruenza, nella sentenza di primo grado, tra parte motiva ( in cui il Tribunale affermava che, rispetto alla pena conseguente alla riduzione per il tentativo, pari a mesi due di reclusione ed euro 150 di multa, la pena dovesse essere "quindi ulteriormente ridotta nella misura indicata per il rito prescelto"), e il dispositivo di quella sentenza, in cui risultava, invece, inflitta la pena di "mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa".

Si duole, dunque, del vizio argomentativo con il quale la Corte di appello ha fatto ricorso al criterio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ritenendo erroneo il calcolo indicato nella parte motiva, laddove, al contrario, la circostanza che la riduzione di un terzo per il rito sia stata operata sulla pena pecuniaria rende chiaro l'intento del giudice di primo grado di volere procedere alla riduzione di un terzo per il rito, ed evidente l'errore nell'omettere di estendere la riduzione di pena anche a quella detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di merito per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.L'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è fondato, laddove denuncia il vizio argomentativo di una sentenza che, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha fatto ricorso a una motivazione che risulta illogica e contraddittoria e, alla fine, apparente.

2.1. L'illogicità che affligge la sentenza impugnata è quella rilevata dalla Difesa ricorrente, perché, se è vero che in motivazione c'è il rinvio alla pena di cui al dispositivo, tuttavia, quest'ultimo non si presenta coerente con la parte motiva, dal momento che la pena finale inflitta è il risultato di una riduzione operata sulla sola pena pecuniaria, in correlazione alla natura del rito abbreviato; si tratta, cioè, di una riduzione ulteriore rispetto al calcolo al quale il Giudice era fino a quel momento pervenuto.

Manca, invece, una analoga riduzione anche per la pena detentiva.

Risulta, allora, del tutto incongrua - e in ciò sta il vizio argomentativo della sentenza impugnata - la motivazione della sentenza impugnata, che fonda la propria valutazione sul criterio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, senza prendere in esame la aporia segnalata dalla Difesa, e del tutto evidente nella sentenza di primo grado, che ha condotto, inspiegabilmente, il primo Giudice a operare una riduzione di rito per la sola pena pecuniaria.

2.2. Va, dunque, ricordato che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma va contemperata con la individuazione dell'esatta volontà del giudicante ( Sez. 2 n. 11072 del 26/02/2020,Rv. 278997 ).

E' ben vero che, per questo Giudice di legittimità (Sez. 2 sentenza n. 15986 del 07/01/2016 dep. 19/04/2016 Rv. 266717 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata".

Ma è altrettanto vero (Sez. 3 , n. 3969 del 25/09/2018 dep. 28/01/2019 Rv. 275690) che "la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso" ( conf.

Sez. 2 n. 11072 del 26/02/2020, Rv. 278997).

2.3. In realtà, tali elementi non sono riscontrabili nella pronuncia della Corte territoriale: essa, come si è ricordato, si è limitata a richiamare il principio della prevalenza del dispositivo, fornendo, tuttavia, una spiegazione estremamente sintetica e non chiarificatrice rispetto all'incongruenza evidente della decisione di primo grado.

2.4. Senza volere negare la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, il Collegio ritiene fondata la sollecitazione difensiva a far emergere in modo più chiaro e puntuale la volontà del decidente attesa la segnalata aporia, correlata alla circostanza della celebrazione del giudizio secondo le forme del giudizio abbreviato, che, come è noto, impone al giudice di merito a ridurre inderogabilmente la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Rv. 252316; Sez. 5 n. 26189 del 15/06/2022, Rv. 283261).

2.5. Vi è dunque, discrasia fra dispositivo e motivazione nella sentenza di primo grado, e, nella sentenza impugnata, vi è motivazione illogica sull'entità della pena, che non lascia intendere quale sia l'effettiva pena base presa in considerazione del Tribunale ai fini della riduzione per il rito, in assenza di un calcolo chiaro e intuibile.

3. A tali aporie dovrà porre rimedio nel rinnovato giudizio la Corte di appello di Torino, la quale, tuttavia, in via preliminare, dovrà verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto (art. 2 d.

Igs. 150 del 2022).

Invero, nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett.

O".

3.1. In via pregiudiziale, quindi, il Giudice del rinvio dovrà verificare la presenza ab origine della querela, e, in caso negativo, che, nel termine di legge, essa sia stata presentata dalla p.o., così come previsto dall'art. 85 del D. L.vo n. 150/2022, a tenore del quale, " Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 15/06/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente in replica alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, con cui insiste nel motivo che denuncia il vizio della motivazione della sentenza impugnata, e conclude per l'annullamento senza rinvio previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa, condannandolo, ritenuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, previa riduzione per il rito, alla pena finale, indicata in dispositivo, di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia vizi della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Espone di avere eccepito, con il gravame di merito, l'incongruenza, nella sentenza di primo grado, tra parte motiva ( in cui il Tribunale affermava che, rispetto alla pena conseguente alla riduzione per il tentativo, pari a mesi due di reclusione ed euro 150 di multa, la pena dovesse essere "quindi ulteriormente ridotta nella misura indicata per il rito prescelto"), e il dispositivo di quella sentenza, in cui risultava, invece, inflitta la pena di "mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa". Si duole, dunque, del vizio argomentativo con il quale la Corte di appello ha fatto ricorso al criterio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ritenendo erroneo il calcolo indicato nella parte motiva, laddove, al contrario, la circostanza che la riduzione di un terzo per il rito sia stata operata sulla pena pecuniaria rende chiaro l'intento del giudice di primo grado di volere procedere alla riduzione di un terzo per il rito, ed evidente l'errore nell'omettere di estendere la riduzione di pena anche a quella detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di merito per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.L'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, è fondato, laddove denuncia il vizio argomentativo di una sentenza che, nel determinare il trattamento sanzionatorio, ha fatto ricorso a una motivazione che risulta illogica e contraddittoria e, alla fine, apparente. 2.1. L'illogicità che affligge la sentenza impugnata è quella rilevata dalla Difesa ricorrente, perché, se è vero che in motivazione c'è il rinvio alla pena di cui al dispositivo, tuttavia, quest'ultimo non si presenta coerente con la parte motiva, dal momento che la pena finale inflitta è il risultato di una riduzione operata sulla sola pena pecuniaria, in correlazione alla natura del rito abbreviato; si tratta, cioè, di una riduzione ulteriore rispetto al calcolo al quale il Giudice era fino a quel momento pervenuto. Manca, invece, una analoga riduzione anche per la pena detentiva. Risulta, allora, del tutto incongrua - e in ciò sta il vizio argomentativo della sentenza impugnata - la motivazione della sentenza impugnata, che fonda la propria valutazione sul criterio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, senza prendere in esame la aporia segnalata dalla Difesa, e del tutto evidente nella sentenza di primo grado, che ha condotto, inspiegabilmente, il primo Giudice a operare una riduzione di rito per la sola pena pecuniaria. 2.2. Va, dunque, ricordato che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta, ma va contemperata con la individuazione dell'esatta volontà del giudicante ( Sez. 2 n. 11072 del 26/02/2020,Rv. 278997 ). E' ben vero che, per questo Giudice di legittimità (Sez. 2 sentenza n. 15986 del 07/01/2016 dep. 19/04/2016 Rv. 266717 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata". Ma è altrettanto vero (Sez. 3 , n. 3969 del 25/09/2018 dep. 28/01/2019 Rv. 275690) che "la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso" ( conf. Sez. 2 n. 11072 del 26/02/2020, Rv. 278997). 2.3. In realtà, tali elementi non sono riscontrabili nella pronuncia della Corte territoriale: essa, come si è ricordato, si è limitata a richiamare il principio della prevalenza del dispositivo, fornendo, tuttavia, una spiegazione estremamente sintetica e non chiarificatrice rispetto all'incongruenza evidente della decisione di primo grado. 2.4. Senza volere negare la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, il Collegio ritiene fondata la sollecitazione difensiva a far emergere in modo più chiaro e puntuale la volontà del decidente attesa la segnalata aporia, correlata alla circostanza della celebrazione del giudizio secondo le forme del giudizio abbreviato, che, come è noto, impone al giudice di merito a ridurre inderogabilmente la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Rv. 252316; Sez. 5 n. 26189 del 15/06/2022, Rv. 283261). 2.5. Vi è dunque, discrasia fra dispositivo e motivazione nella sentenza di primo grado, e, nella sentenza impugnata, vi è motivazione illogica sull'entità della pena, che non lascia intendere quale sia l'effettiva pena base presa in considerazione del Tribunale ai fini della riduzione per il rito, in assenza di un calcolo chiaro e intuibile. 3. A tali aporie dovrà porre rimedio nel rinnovato giudizio la Corte di appello di Torino, la quale, tuttavia, in via preliminare, dovrà verificare la sussistenza della condizione di procedibilità, in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 30 dicembre 2022, del D.L.gs n. 150 del 2022, che ha comportato la procedibilità a querela della persona offesa del reato di furto (art. 2 d. Igs. 150 del 2022). Invero, nell'attuale formulazione dell'art. 624 cod. pen., "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. O". 3.1. In via pregiudiziale, quindi, il Giudice del rinvio dovrà verificare la presenza ab origine della querela, e, in caso negativo, che, nel termine di legge, essa sia stata presentata dalla p.o., così come previsto dall'art. 85 del D. L.vo n. 150/2022, a tenore del quale, " Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino
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