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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 22664/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4694/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 596/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva Questa la vicenda che qui viene in rilievo.

La Corte d’appello di Messina, accolta l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di Giovanni, Fernando e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale aveva accolto, dichiarando nullo l’atto notarile e gli scritti privati antecedentemente in data 04- 08.2008 , condannando, inoltre, i convenuti alla restituzione dei frutti, pari a £.

100.000.000. Avverso la sentenza d’appello ricorrevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

All’approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale la parte ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso e i resistenti, atto di accettazione.

Pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4694/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 596/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/06/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva Questa la vicenda che qui viene in rilievo. La Corte d’appello di Messina, accolta l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda di Giovanni, Fernando e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale aveva accolto, dichiarando nullo l’atto notarile e gli scritti privati antecedentemente in data 04- 08.2008 , condannando, inoltre, i convenuti alla restituzione dei frutti, pari a £. 100.000.000. Avverso la sentenza d’appello ricorrevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All’approssimarsi della trattazione della causa in adunanza camerale la parte ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso e i resistenti, atto di accettazione. Pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cas
Sentenza Cassazione n. 22664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris