CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 00406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia, disapplicata la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha condannato alla pena di mesi quattro ed euro 80,00 di multa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt.110,56, 624, 625, nn.1 e 2 cod. pen. commesso in Mazzano il 2 dicembre 2017 con recidiva specifica e reiterata per il Merli e con recidiva specifica e infraquinquennale per la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore ricorrrnte ha dedotto violazione dell'art. 62 bis cod. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ritenendo che la motivazione resa dal tribunale per concedere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate «per l'atteggiamento remissivo dimostrato» non sia giuridicamente condivisibile in quanto la circostanza che il Perez abbia consegnato agli agenti il tablet custodito nella borsa e il Merli il tronchetto utilizzato per la rimozione della placca antitaccheggio rappresenta un comportamento inevitabile, a meno di non voler premiare il fatto di non aver opposto resistenza ai pubblici ufficiali. 2.1. Gli imputati sono gravati da precedenti penali dai quali si ricava un giudizio di spiccata pericolosità sociale. Il riconoscimento delle attenuanti con giudizio di equivalenza, che si è tradotto nel privare la contestata recidiva degli effetti aggravanti del trattamento sanzionatorio, è avvenuto pertanto fuori dei casi consentiti e senza pertinente motivazione. 2.2. Con un secondo motivo ha detto violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio della motivazione in quanto il tribunale ha escluso per entrambi gli imputati la contestata recidiva, limitandosi ad osservare che non si trattava di recidiva obbligatoria, dunque omettendo di motivare per quale ragione il reato in oggetto non fosse indice di maggiore pericolosità sociale alla luce delle precedenti condanne. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia. 4. Va evidenziato che si tratta di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale che, ai sensi dell'art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può proporre appello nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica; ipotesi sussistente nel caso in esame, essendo stato il ricorso proposto dopo la scadenza del termine per l'impugnazione del Pubblico ministero. 4.1. La motivazione della sentenza è stata, infatti, redatta contestualmente alla lettura del dispositivo in udienza il giorno 21 marzo 2019, onde il termine per l'impugnazione era di quindici giorni ai sensi del combinato disposto degli artt.585, comma 1, lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen.; termine decorso alla data del 17 maggio 2019, allorchè il Procuratore generale ha depositato la presente impugnazione. 4.2. Trova, pertanto, applicazione l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la conversione del ricorso in appello qualora la sentenza sia appellabile e siano stati dedotti vizi ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. 5. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, infatti, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, il giudice di legittimità deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame (Sez.3, n.48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26120801; Sez.2, n.1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25819301; Sez. 6, n. 3405 del 10/01/2003, Avato, Rv. 22356101). P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio. Così deciso il 9 novembre 2021 estensore Il Presidente ; . enia -o ' Francesco 1riaCiampi DEPOSITA