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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13379/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6991-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]. 2112 c.c.

R.G.N.6991/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/03/2024 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio legale ICHINO - BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 2908/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2021 R.G.N. 1855/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui veniva accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe - dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena -di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato in data 30.12.2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti con la società cedente;

2. dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per taluni degli originari ricorrenti, la Corte distrettuale –in estrema sintesi e per quanto ancora qui rileva – ha precisato che le società appellanti avevano ammesso l’inesistenza, in capo al ramo d’azienda oggetto della cessione per cui è causa, dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza rispetto al trasferimento; ha disatteso, però, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità relativa alla medesima vicenda traslativa, la tesi delle società secondo cui tali caratteri sarebbero irrilevanti sulla base dell’art. 2112 c.c. nella formulazione pro temporeapplicabile;

3. avverso la detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, prima, e la società [OSCURATO:SOCIETA], poi, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione affidati, rispettivamente, a cinque e a sette motivi; gli intimati hanno resistito con separati controricorsi;

4. tutte le parti hanno depositato memorie, dando atto del deposito di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale tra le società e i lavoratori ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA];all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo, in ragione dei verbali di conciliazione sottoscritti tra i lavoratori meglio specificati in dispositivo e le società in epigrafe, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra dette parti tenuto conto della regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti della conciliazione; per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Murri, invece, occorre delibare i ricorsi proposti;

2. i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c. per avere la Corte d’Appello mal interpretato il ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:SOCIETA]), ritenendo - erroneamente - che le parti appellanti abbiano ammesso l’insussistenza, nel ramo ceduto, dei requisiti dell’autonomia funzionale e della preesistenza e che le stesse abbiano affermato l’irrilevanza dell’autonomia funzionale ai fini della legittimità del trasferimento di un ramo; con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degli artt. 434, 436 bis, 437, 348 bis c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe censurato la sentenza di primo grado limitatamente ad un elemento “secondario” –il mancato trasferimento della titolarità dei software da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] –di per sé insufficiente a determinarne la riforma; con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto i criteri individuati dalla Corte d’Appello per escludere l’autonomia funzionale del ramo non sono conformi alla Direttiva 23/2001/CE e all’art. 2112 cod. civ. nelle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza interna e comunitaria; con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto tuttora necessario il requisito della preesistenza del ramo ceduto, pur testualmente non più richiesto dalla norma in esame, e per avere la Corte d’Appello ritenuto che la preesistenza coincida con l’immutabilità del ramo ceduto; con il quinto motivo la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., e la nullità parziale della sentenza, per non avere la Corte d’Appello accolto l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta transazione tra le parti; 3.i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] MPS avessero “ammesso” l’inesistenza dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza del ramo ceduto e, conseguentemente, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]”;con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., nonché violazione degli artt. 434, 436 bis, 437 e 348 bis c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): ancora l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] MPS avessero “ammesso” l’inesistenza dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza del ramo ceduto e nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]”; con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ricorrenza del requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto”; con il quarto motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto necessario il requisito della c.d. preesistenza del ramo di azienda ceduto ai fini della riconducibilità della cessione alla fattispecie di cui all’art. 2112, comma 5, c.c.”; con il quinto motivo (proposto in via subordinata rispetto al motivo che precede) si denuncia: “Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la preesistenza del ramo di azienda vada intesa quale assoluta “immutabilità” della composizione del ramo stesso”; con il sesto motivo (proposto in via subordinata rispetto ai motivi n. 4 e 5 che precedono) si denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.):l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che lo “scorporo” di alcuni settori dal compendio ceduto è stato determinato dall’esigenza di adempiere a obblighi stabiliti dagli Organismi di vigilanza”; con il settimo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] MPS e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”;

4. opportuno esaminare prioritariamente l’ultimo motivo sia del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], motivi comuni che riguardano la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale si lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto il gravame delle appellanti senza rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione; i motivi sono fondati; secondo questa Corte, la censura in Cassazione della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della "cessazione della materia del contendere", riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione), configura un "error in procedendo" e legittima la S.C. a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti (v.

Cass. n. 6617 del 2012); essendo incontestato tra le parti che il Murri ha conciliato la lite con le società appellanti prima della pronuncia della sentenza qui impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in conseguenza della rilevata cessazione della materia del contendere che avrebbe dovuto essere dichiarata già in sede di merito, può procedersi, previa cassazione della sentenza impugnata in parte qua , direttamente in questa sede (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2) all'adozione di tale declaratoria, compensando anche le spese tra dette parti;

5. per i restanti motivi, in larga parte comuni ad entrambe le società, i ricorsi non possono trovare accoglimento in ragione delle motivazioni diffusamente esposte da questa Corte rispetto ad analoghi ricorsi aventi ad oggetto la medesima vicenda traslativa ed ai quali si rinvia, anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato (v.

Cass. nn. 7364, 17193, 17194, 17195, 18948, 18949, 22249 del 2021, tutte pronunciate all’esito dell’udienza pubblica del 3 febbraio 2021); in particolare, poi, i primi due motivi di entrambi ricorsi sono inammissibili sia perché investono l’interpretazione di atti processuali che è attività di competenza del giudice del merito, sia perché la Corte territoriale ha comunque delibato anche nel merito l’infondatezza delle censure proposte, in adesione a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado; per i restanti motivi dei ricorsi per cassazione è sufficiente innanzitutto ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., oltre le decisioni citate in premessa, anche Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass.n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020; Cass. n. 6649 del 2020); per il resto la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile – come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in gradodi svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti” (Cass. n. 7364 del 2021);

6. avuto riguardo alle richieste di sospensione del presente procedimento e di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, ancora reiterate dalla difesa delle ricorrenti società si rinvia espressamente e testualmente a quanto già argomentato da questa Corte al punto n. 10 di Cass. n. 7364/2021 cit. e ribadito da Cass. n. 17195 del 2021, tra le altre;

7. in conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le società e i lavoratori specificati in dispositivo, va accolto il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] e il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette società e MURRI Sandro; entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo; stante il rigetto dei ricorsi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per detti ricors i , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], BERNARDINI Carlo, BONAFEDE Marco, CALDERARI Luigi, CAROSI Corrado, CIANCI Alfonso, DONATI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Michele, FRANCO Antonio, GALATIOTO Stefano, LEONE Andrea, MARCHEGIANI Fabrizio, MASTROGIACOMO Filippo, MASSARI Fabio, USEGI Luca, VIGLI [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese del giudizio di legittimità; in accoglimento del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] e del settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara la cessazione della materia del contendere tra dette società e MURRI Sandro, con compensazione delle spese; rigetta entrambi i ricorsi delle società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DE L IBERTIS e le condanna, in solido, al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6991-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]. 2112 c.c. R.G.N.6991/2022 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio legale ICHINO - BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 2908/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2021 R.G.N. 1855/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui veniva accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe - dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena -di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato in data 30.12.2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti con la società cedente; 2. dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per taluni degli originari ricorrenti, la Corte distrettuale –in estrema sintesi e per quanto ancora qui rileva – ha precisato che le società appellanti avevano ammesso l’inesistenza, in capo al ramo d’azienda oggetto della cessione per cui è causa, dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza rispetto al trasferimento; ha disatteso, però, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità relativa alla medesima vicenda traslativa, la tesi delle società secondo cui tali caratteri sarebbero irrilevanti sulla base dell’art. 2112 c.c. nella formulazione pro temporeapplicabile; 3. avverso la detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, prima, e la società [OSCURATO:SOCIETA], poi, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione affidati, rispettivamente, a cinque e a sette motivi; gli intimati hanno resistito con separati controricorsi; 4. tutte le parti hanno depositato memorie, dando atto del deposito di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale tra le società e i lavoratori ricorrenti ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA];all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo, in ragione dei verbali di conciliazione sottoscritti tra i lavoratori meglio specificati in dispositivo e le società in epigrafe, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra dette parti tenuto conto della regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti della conciliazione; per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Murri, invece, occorre delibare i ricorsi proposti; 2. i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c. per avere la Corte d’Appello mal interpretato il ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:SOCIETA]), ritenendo - erroneamente - che le parti appellanti abbiano ammesso l’insussistenza, nel ramo ceduto, dei requisiti dell’autonomia funzionale e della preesistenza e che le stesse abbiano affermato l’irrilevanza dell’autonomia funzionale ai fini della legittimità del trasferimento di un ramo; con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degli artt. 434, 436 bis, 437, 348 bis c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe censurato la sentenza di primo grado limitatamente ad un elemento “secondario” –il mancato trasferimento della titolarità dei software da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] –di per sé insufficiente a determinarne la riforma; con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto i criteri individuati dalla Corte d’Appello per escludere l’autonomia funzionale del ramo non sono conformi alla Direttiva 23/2001/CE e all’art. 2112 cod. civ. nelle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza interna e comunitaria; con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto tuttora necessario il requisito della preesistenza del ramo ceduto, pur testualmente non più richiesto dalla norma in esame, e per avere la Corte d’Appello ritenuto che la preesistenza coincida con l’immutabilità del ramo ceduto; con il quinto motivo la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., e la nullità parziale della sentenza, per non avere la Corte d’Appello accolto l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta transazione tra le parti; 3.i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] MPS avessero “ammesso” l’inesistenza dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza del ramo ceduto e, conseguentemente, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]”;con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., nonché violazione degli artt. 434, 436 bis, 437 e 348 bis c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): ancora l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] MPS avessero “ammesso” l’inesistenza dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza del ramo ceduto e nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]”; con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ricorrenza del requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto”; con il quarto motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto necessario il requisito della c.d. preesistenza del ramo di azienda ceduto ai fini della riconducibilità della cessione alla fattispecie di cui all’art. 2112, comma 5, c.c.”; con il quinto motivo (proposto in via subordinata rispetto al motivo che precede) si denuncia: “Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la preesistenza del ramo di azienda vada intesa quale assoluta “immutabilità” della composizione del ramo stesso”; con il sesto motivo (proposto in via subordinata rispetto ai motivi n. 4 e 5 che precedono) si denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.):l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che lo “scorporo” di alcuni settori dal compendio ceduto è stato determinato dall’esigenza di adempiere a obblighi stabiliti dagli Organismi di vigilanza”; con il settimo motivo si denuncia: “Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] MPS e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”; 4. opportuno esaminare prioritariamente l’ultimo motivo sia del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], motivi comuni che riguardano la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale si lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto il gravame delle appellanti senza rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione; i motivi sono fondati; secondo questa Corte, la censura in Cassazione della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della "cessazione della materia del contendere", riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione), configura un "error in procedendo" e legittima la S.C. a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti (v. Cass. n. 6617 del 2012); essendo incontestato tra le parti che il Murri ha conciliato la lite con le società appellanti prima della pronuncia della sentenza qui impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in conseguenza della rilevata cessazione della materia del contendere che avrebbe dovuto essere dichiarata già in sede di merito, può procedersi, previa cassazione della sentenza impugnata in parte qua , direttamente in questa sede (ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2) all'adozione di tale declaratoria, compensando anche le spese tra dette parti; 5. per i restanti motivi, in larga parte comuni ad entrambe le società, i ricorsi non possono trovare accoglimento in ragione delle motivazioni diffusamente esposte da questa Corte rispetto ad analoghi ricorsi aventi ad oggetto la medesima vicenda traslativa ed ai quali si rinvia, anche ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato (v. Cass. nn. 7364, 17193, 17194, 17195, 18948, 18949, 22249 del 2021, tutte pronunciate all’esito dell’udienza pubblica del 3 febbraio 2021); in particolare, poi, i primi due motivi di entrambi ricorsi sono inammissibili sia perché investono l’interpretazione di atti processuali che è attività di competenza del giudice del merito, sia perché la Corte territoriale ha comunque delibato anche nel merito l’infondatezza delle censure proposte, in adesione a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado; per i restanti motivi dei ricorsi per cassazione è sufficiente innanzitutto ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., oltre le decisioni citate in premessa, anche Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass.n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020; Cass. n. 6649 del 2020); per il resto la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d'azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile – come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) - anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in gradodi svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti” (Cass. n. 7364 del 2021); 6. avuto riguardo alle richieste di sospensione del presente procedimento e di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, ancora reiterate dalla difesa delle ricorrenti società si rinvia espressamente e testualmente a quanto già argomentato da questa Corte al punto n. 10 di Cass. n. 7364/2021 cit. e ribadito da Cass. n. 17195 del 2021, tra le altre; 7. in conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le società e i lavoratori specificati in dispositivo, va accolto il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] e il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette società e MURRI Sandro; entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo; stante il rigetto dei ricorsi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per detti ricors i , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], BERNARDINI Carlo, BONAFEDE Marco, CALDERARI Luigi, CAROSI Corrado, CIANCI Alfonso, DONATI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Michele, FRANCO Antonio, GALATIOTO Stefano, LEONE Andrea, MARCHEGIANI Fabrizio, MASTROGIACOMO Filippo, MASSARI Fabio, USEGI Luca, VIGLI [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese del giudizio di legittimità; in accoglimento del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] e del settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara la cessazione della materia del contendere tra dette società e MURRI Sandro, con compensazione delle spese; rigetta entrambi i ricorsi delle società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DE L IBERTIS e le condanna, in solido, al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussist