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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30924/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un rasoio, esclusa l'aggravante della destrezza (capo A), nonché per il reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 150 del 2011 (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una valida querela, è manifestamente infondato in quanto: - risulta in atti un verbale del 31 dicembre 2018 a cura dei CC di Trapani che, sebbene intestato "denuncia orale", ha natura di querela poiché vi è manifestata espressa volontà punitiva ("ne chiedo la punizione"); - la richiesta di punizione proviene da [OSCURATO:PERSONA] che, pur qualificandosi genericamente come "dipendente" del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]", risulta addetta alle vendite in base al racconto del fatto e alla descrizione delle proprie mansioni, come tale legittimata a sporgere querela (cfr. Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382; Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, paragrafo 3.1.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un rasoio, esclusa l'aggravante della destrezza (capo A), nonché per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una valida querela, è manifestamente infondato in quanto: - risulta in atti un verbale del 31 dicembre 2018 a cura dei CC di Trapani che, sebbene intestato "denuncia orale", ha natura di querela poiché vi è manifestata espressa volontà punitiva ("ne chiedo la punizione"); - la richiesta di punizione proviene da [OSCURATO:PERSONA] che, pur qualificandosi genericamente come "dipendente" del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]", risulta addetta alle vendite in base al racconto del fatto e alla descrizione delle proprie mansioni, come tale legittimata a sporgere querela (cfr. Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Filannino, Rv. 268382; Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, paragrafo 3.1.); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 30924/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris