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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 34887/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16985-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 190/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2022 R.G.N. 1291/2021; [OSCURATO:PERSONA] 47, co. 3, d.P.R.

R.G.N.16985/2022 Cron.

Rep.

Ud.31/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda dell’odierno controricorrente volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d.

NASpI), rifiutatagli dall'INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la carica di amministratore unico di società nonché il reddito da essa presuntivamente derivante.

2. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.

Ha resistito con controricorso la parte privata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATOCHE:

3. Va preliminarmente esaminata l ’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata d a l controricorrente , sul rilievo che l’Istituto, successivamente al deposito della sentenza d’appello, avrebbe «accolto la domanda» con provvedimento dell’11 maggio 2022, così dimostrando acquiescenza al provvedimento, invece,successivamente impugnato.

4. L’eccezione è infondata.

5. La condotta dell’Istituto ha un valore assolutamente neutro, in presenza di una sentenza di appello, immediatamente esecutiva, che ha condannato l’Istituto a corrispondere la prestazione qui in discussione.6.

Si rammenta che «[…] la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione» (cfr., tra le altre, Cass. 6258 del 2019 ). 7.Passando, pertanto, all’esame delle censure, con il primo motivo l’INPS deduce la decadenza annuale dell’azione ex art. 47,comma 3, d .P.R. n r . 639 del 1970 .

8. Il motivo è fondato.

9. Èindubbio che la decadenza di cui all’art. 47, comma 3, del d.P.R. cit. trovi applicazione anche alla prestazione NASpI, come ad ogni altra prestazione «a carattere temporaneo, diversa dalle pensioni»della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui alla legge nr. 88 del 1989, art. 24 (con riferimento alla operatività della decadenza in relazione all’indennità di disoccupazione, tra le altre, Cass.nr.20369 del 2023 ) .

10. Si tratta di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio,con il solo limite del giudicato interno e, in sede di legittimità, della non necessità di accertamenti di fatto (in argomento, per tutte, Cass.nr.24750 del 2022).

11. Nel caso di specie, non vi sono os tacoli al rilievo di ufficio: la questione non è affrontata ne i precedenti gradi di giudizio e gli elementi di fatto necessari alla sua delibazione risultano dalla sentenza impugnata.

R isulta , in particolare , che la domanda amministrativa è stata presentata il 31 marzo 2016 mentreil ricorso giudiziario è stato depositato il 5 febbraio 2018.

12. Nella fattispecie concreta, il dies a quo del termine annuale decorre «dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione», ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47, comma 2, ultima parte, del d.P.R. nr. 639 del 1970.

13. Pertanto, al momento d ell a domanda giudiziale (il 5 febbraio 2018) il termine complessivo di un anno e 300 giorni , calcolato dalla richiesta di prestazione (il 31 marzo 2016), era decorso.

14. È il caso di precisare, in ragione delle osservazioni del controricorrente, che il termine di trecento giorni non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia la condotta delle parti.

Sul suo decorso non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l’Inps con una decisione anche essa tardiva (in argomento, in motivazione, Cass. nr. 28671 del 2024).

Financhel’indicazione dell'Istituto di termini erronei di impugnazione, cui la parte privata si sia conformata, non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera de jure (Cass. nr. 40780 del 2021) , potendo, al più, nella ricorrenza dei relativi pres upposti, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato.

15. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbi to i l secondo(relativo al merito della pretesa) la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari , per quanto già sopra osservato, ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon il rigetto dell’originario ricorso.

Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione del rilievo officioso, solo in sede di legittimità, della questione di decadenza.

PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbi t o il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16985-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 190/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2022 R.G.N. 1291/2021; [OSCURATO:PERSONA] 47, co. 3, d.P.R. R.G.N.16985/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda dell’odierno controricorrente volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall'INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la carica di amministratore unico di società nonché il reddito da essa presuntivamente derivante. 2. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Ha resistito con controricorso la parte privata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATOCHE: 3. Va preliminarmente esaminata l ’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata d a l controricorrente , sul rilievo che l’Istituto, successivamente al deposito della sentenza d’appello, avrebbe «accolto la domanda» con provvedimento dell’11 maggio 2022, così dimostrando acquiescenza al provvedimento, invece,successivamente impugnato. 4. L’eccezione è infondata. 5. La condotta dell’Istituto ha un valore assolutamente neutro, in presenza di una sentenza di appello, immediatamente esecutiva, che ha condannato l’Istituto a corrispondere la prestazione qui in discussione.6. Si rammenta che «[…] la spontanea esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva, pur se non accompagnata da specifica riserva, non può considerarsi atto assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione» (cfr., tra le altre, Cass. 6258 del 2019 ). 7.Passando, pertanto, all’esame delle censure, con il primo motivo l’INPS deduce la decadenza annuale dell’azione ex art. 47,comma 3, d .P.R. n r . 639 del 1970 . 8. Il motivo è fondato. 9. Èindubbio che la decadenza di cui all’art. 47, comma 3, del d.P.R. cit. trovi applicazione anche alla prestazione NASpI, come ad ogni altra prestazione «a carattere temporaneo, diversa dalle pensioni»della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui alla legge nr. 88 del 1989, art. 24 (con riferimento alla operatività della decadenza in relazione all’indennità di disoccupazione, tra le altre, Cass.nr.20369 del 2023 ) . 10. Si tratta di una decadenza di ordine pubblico, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio,con il solo limite del giudicato interno e, in sede di legittimità, della non necessità di accertamenti di fatto (in argomento, per tutte, Cass.nr.24750 del 2022). 11. Nel caso di specie, non vi sono os tacoli al rilievo di ufficio: la questione non è affrontata ne i precedenti gradi di giudizio e gli elementi di fatto necessari alla sua delibazione risultano dalla sentenza impugnata. R isulta , in particolare , che la domanda amministrativa è stata presentata il 31 marzo 2016 mentreil ricorso giudiziario è stato depositato il 5 febbraio 2018. 12. Nella fattispecie concreta, il dies a quo del termine annuale decorre «dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione», ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47, comma 2, ultima parte, del d.P.R. nr. 639 del 1970. 13. Pertanto, al momento d ell a domanda giudiziale (il 5 febbraio 2018) il termine complessivo di un anno e 300 giorni , calcolato dalla richiesta di prestazione (il 31 marzo 2016), era decorso. 14. È il caso di precisare, in ragione delle osservazioni del controricorrente, che il termine di trecento giorni non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia la condotta delle parti. Sul suo decorso non può incidere né il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, né l’Inps con una decisione anche essa tardiva (in argomento, in motivazione, Cass. nr. 28671 del 2024). Financhel’indicazione dell'Istituto di termini erronei di impugnazione, cui la parte privata si sia conformata, non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera de jure (Cass. nr. 40780 del 2021) , potendo, al più, nella ricorrenza dei relativi pres upposti, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato. 15. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbi to i l secondo(relativo al merito della pretesa) la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari , per quanto già sopra osservato, ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon il rigetto dell’originario ricorso. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione del rilievo officioso, solo in sede di legittimità, della questione di decadenza. PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbi t o il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.C