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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 27358/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11048-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTffUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - IiirfALUVIJ1V = contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; )--17 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2921/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 13/10/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Napoli tra l'Istituto appellante e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellato, relativo alla contribuzione pretesa per l'anno 2010; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento del saldo dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2010 ( 6 luglio 2011), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (15/7/2016); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n: 8); contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il professionista resiste con controricorso;. la proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio.; CONSIDERATO che: Ric. 2021 n. 11048 sez.

ML ud. 10-06-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza per "Violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art.2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1".

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; Ric. 2021 n. 11048 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo, dopo aver sottolineato che l'Inps non ha mai dedotto quale condotta avrebbe tenuto in concreto il debitore tale da far risultare il dolo, ha escluso che la omessa indicazione dei redditi nel quadro RR costituisca un impedimento giuridico a far valere il diritto, avendo ben potuto l'Inps attivare i propri poteri ispettivi o chiedere informazioni alla Agenzia delle entrate; le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude;. è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v.

Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed e', perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v.

Cass., S.U. n. 8053 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Ric. 2021 n. 11048 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -4- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dì legittimità, liquidate in E. 1500,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11048-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTffUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - IiirfALUVIJ1V = contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; )--17 - controricorrente - avverso la sentenza n. 2921/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in data 13/10/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps nei confronti della sentenza resa dal Tribunale di Napoli tra l'Istituto appellante e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellato, relativo alla contribuzione pretesa per l'anno 2010; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento del saldo dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2010 ( 6 luglio 2011), l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (15/7/2016); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 c.c., n: 8); contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il professionista resiste con controricorso;. la proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio.; CONSIDERATO che: Ric. 2021 n. 11048 sez. ML ud. 10-06-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura la sentenza per "Violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art.2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1". L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando e applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento; Ric. 2021 n. 11048 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo, dopo aver sottolineato che l'Inps non ha mai dedotto quale condotta avrebbe tenuto in concreto il debitore tale da far risultare il dolo, ha escluso che la omessa indicazione dei redditi nel quadro RR costituisca un impedimento giuridico a far valere il diritto, avendo ben potuto l'Inps attivare i propri poteri ispettivi o chiedere informazioni alla Agenzia delle entrate; le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude;. è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed e', perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Ric. 2021 n. 11048 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dì legittimità, liquidate in E. 1500,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, com
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