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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 20836/2026

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roricorrente –avverso la sentenza n. 133/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 31/05/2021 R.G.N. 279/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30549/2021Numero di raccolta generale 20836/20261.

La Corte di appello di Perugia, in accoglimento del ricorso deDlla’t a pubblicazione 19/06/2026INPS, ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimentodella domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’accertamentodel suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionisticodecorrente dal 2002, previa esclusione dalla base di computodelle settimane accreditate nella gestione CD-CM ed il computodei soli contributi accreditati nel FPLD entro il limite di 2.080settimane, con condanna dell’istituto a corrispondergli ledifferenze maturate nel decennio anteriore al febbraio 2016(epoca di presentazione della domanda amministrativa).Il Tribunale aveva accolto la domanda di ricalcolo pensionisticocon condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le differenze maturate suiratei nell’ultimo decennio anteriore al febbraio 2016 coninteressi legali.

In appello, l’[OSCURATO:PERSONA] riproponeva l’eccezione didecadenza ex art. 47 dpr 639/70 che, seguendo unorientamento di legittimità (l’appellante citava Cass.28416/2020), troverebbe applicazione, nel termine comemodificato dall’art. 38 d.l. 98/2011, anche con riguardo alleprestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata invigore della nuova disposizione normativa (6/6/2011); haritenuto la Corte territoriale che il termine nuovo, prima nonprevisto, non possa essere applicato retroattivamente ma adecorrere dalla entrata in vigore della nuova disposizione conbilanciamento dell’interesse dei due contrapposti interessi (daun lato garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dallegislatore, dall’altro l’interesse del privato a non vedersiaddebitato un comportamento inerte allo stesso nonimputabile).

Nel caso in esame, poiché solo la domandagiudiziale impedisce la decadenza, e il ricorrente l’avevaNumero registro generale 30549/2021proposta nel novembre 2016, ben oltre il triennio decorrente daNl umero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 20836/20266/7/2011, la Corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione dDait a pubblicazione 19/06/2026decadenza, di natura “tombale” per avere la parte presentato ilricorso oltre il triennio, non limitata ai singoli ratei, escludendoin tal modo la decadenza mobile (richiama Cass. n.11909/2021), ed ha pertanto dichiarato inammissibilel’originaria domanda giudiziale.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo, illustrato da successivememorie, a cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 47, II e VIcomma, dpr 639/70 come interpretato da art. 6 d.l. 103/91conv. in L. 166/91, e la violazione degli artt. 3, 36, 38 Cost.,per avere la Corte d’appello, in tema di prestazioni rateali,ricollegato all’intercorsa decadenza un effetto totalmenteestintivo del diritto, laddove in materia di prestazioni periodichela decadenza sostanziale non produce l’estinzione del diritto insé considerato ma solo la perdita delle differenze di rateopregresse rispetto al decorso del termine restando salve quellesuccessive, principio espresso anche con sent. Cass. n.17430/21.

Il principio costituzionale della insopprimibilità deldiritto a pensione trova un punto di equilibrio nella decadenzacon effetti sostanziali, e quindi nella cd. decadenza mobile.

Ilricorrente, preso atto del citato orientamento di legittimità,censura la sentenza di secondo grado che non aveva accertatoe dichiarato il diritto alla riliquidazione del trattamenNtuom erod rie gistro generale 30549/2021Numero sezionale 2431/2026quiescenza nei termini di cui alla sua domanda giuNdumizeirao ldei r,a ccolta generale 20836/2026condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze di rateDoat a pubblicazione 19/06/2026maturate nell’ultimo triennio antecedente alla data di iscrizionea ruolo della causa (del 23/11/16), ed insiste, come ribaditonelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza,per l’accoglimento del ricorso nei sensi su indicati.2.

Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, in caso diaccoglimento del ricorso, il giudice di rinvio deve esaminare lealtre questioni anche di merito, sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e non trattatedalla Corte d’appello perché ritenute assorbite.3.

Il motivo è fondato.4.

Va innanzitutto precisato che la controversia non ha adoggetto la richiesta di ratei maturati e non riscossi per la qualevige il termine di prescrizione e non di decadenza; trattasiinvece di una richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazionipensionistiche già riconosciute, suscettibile di termini didecadenza.

È stato affermato di recente, con ord. n. 5133/2025di questa Corte, che l'azione per la corresponsione di ratei dipensione maturati e non riscossi non è soggetta al termine didecadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poichéquest'ultimo si applica soltanto alle controversie concernenti laspettanza o la misura del trattamento pensionistico, ma solo allaprescrizione ordinaria per il decorso dei relativi termini.

Per lecontroversie sulla misura del trattamento pensionistico vige,invece, il termine decadenziale triennale, decorrente però nondalla entrata in vigore della legge ma dal riconoscimentoparziale della prestazione.5.

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermatNou medroa rle gistro generale 30549/2021Numero sezionale 2431/2026giudice di secondo grado, si applica non la decadenza “toNmumberao ldei r”a ccolta generale 20836/2026ma la decadenza “mobile”, che travolge la riliquidazione dDeait a pubblicazione 19/06/2026ratei antecedenti all’ultimo triennio dalla domanda giudiziale.Trattasi di applicazione di un principio oramai pacifico econsolidato presso la giurisprudenza di questa Corte; si vedanosent. 17430/21 e ord. 27116/25: “In riferimento alla richiestadi adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionisticheparzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cuiall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art.38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif.,dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenzesui ratei maturati precedenti il triennio dalla domandagiudiziale”.6.

Ed ancora, quanto alla individuazione dell’evento impeditivodella decadenza, deve farsi riferimento alla data della domandagiudiziale non alla domanda amministrativa, principio anch’essoaffermato da questa Corte: “In tema di controversie in materiapensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento oricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente giàriconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R.n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett.d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa masolamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendoquesto l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuatonel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovveropagamento in misura ridotta della pensione)” (cfr. ex multis,Cass. sent. 22820/2021).Numero registro generale 30549/20217.

Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non sNi umero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 20836/2026è attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio per nuovDoat a pubblicazione 19/06/2026esame alla Corte d’appello di Perugia che provvederà anche allaliquidazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diPerugia in diversa composizione.Roma, 14 maggio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roricorrente –avverso la sentenza n. 133/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 31/05/2021 R.G.N. 279/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30549/2021Numero di raccolta generale 20836/20261. La Corte di appello di Perugia, in accoglimento del ricorso deDlla’t a pubblicazione 19/06/2026INPS, ha riformato la sentenza di primo grado di accoglimentodella domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’accertamentodel suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionisticodecorrente dal 2002, previa esclusione dalla base di computodelle settimane accreditate nella gestione CD-CM ed il computodei soli contributi accreditati nel FPLD entro il limite di 2.080settimane, con condanna dell’istituto a corrispondergli ledifferenze maturate nel decennio anteriore al febbraio 2016(epoca di presentazione della domanda amministrativa).Il Tribunale aveva accolto la domanda di ricalcolo pensionisticocon condanna di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le differenze maturate suiratei nell’ultimo decennio anteriore al febbraio 2016 coninteressi legali. In appello, l’[OSCURATO:PERSONA] riproponeva l’eccezione didecadenza ex art. 47 dpr 639/70 che, seguendo unorientamento di legittimità (l’appellante citava Cass.28416/2020), troverebbe applicazione, nel termine comemodificato dall’art. 38 d.l. 98/2011, anche con riguardo alleprestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata invigore della nuova disposizione normativa (6/6/2011); haritenuto la Corte territoriale che il termine nuovo, prima nonprevisto, non possa essere applicato retroattivamente ma adecorrere dalla entrata in vigore della nuova disposizione conbilanciamento dell’interesse dei due contrapposti interessi (daun lato garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dallegislatore, dall’altro l’interesse del privato a non vedersiaddebitato un comportamento inerte allo stesso nonimputabile). Nel caso in esame, poiché solo la domandagiudiziale impedisce la decadenza, e il ricorrente l’avevaNumero registro generale 30549/2021proposta nel novembre 2016, ben oltre il triennio decorrente daNl umero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 20836/20266/7/2011, la Corte d’appello ha ritenuto fondata l’eccezione dDait a pubblicazione 19/06/2026decadenza, di natura “tombale” per avere la parte presentato ilricorso oltre il triennio, non limitata ai singoli ratei, escludendoin tal modo la decadenza mobile (richiama Cass. n.11909/2021), ed ha pertanto dichiarato inammissibilel’originaria domanda giudiziale.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo, illustrato da successivememorie, a cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 47, II e VIcomma, dpr 639/70 come interpretato da art. 6 d.l. 103/91conv. in L. 166/91, e la violazione degli artt. 3, 36, 38 Cost.,per avere la Corte d’appello, in tema di prestazioni rateali,ricollegato all’intercorsa decadenza un effetto totalmenteestintivo del diritto, laddove in materia di prestazioni periodichela decadenza sostanziale non produce l’estinzione del diritto insé considerato ma solo la perdita delle differenze di rateopregresse rispetto al decorso del termine restando salve quellesuccessive, principio espresso anche con sent. Cass. n.17430/21. Il principio costituzionale della insopprimibilità deldiritto a pensione trova un punto di equilibrio nella decadenzacon effetti sostanziali, e quindi nella cd. decadenza mobile. Ilricorrente, preso atto del citato orientamento di legittimità,censura la sentenza di secondo grado che non aveva accertatoe dichiarato il diritto alla riliquidazione del trattamenNtuom erod rie gistro generale 30549/2021Numero sezionale 2431/2026quiescenza nei termini di cui alla sua domanda giuNdumizeirao ldei r,a ccolta generale 20836/2026condannando l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle differenze di rateDoat a pubblicazione 19/06/2026maturate nell’ultimo triennio antecedente alla data di iscrizionea ruolo della causa (del 23/11/16), ed insiste, come ribaditonelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza,per l’accoglimento del ricorso nei sensi su indicati.2. Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che, in caso diaccoglimento del ricorso, il giudice di rinvio deve esaminare lealtre questioni anche di merito, sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e non trattatedalla Corte d’appello perché ritenute assorbite.3. Il motivo è fondato.4. Va innanzitutto precisato che la controversia non ha adoggetto la richiesta di ratei maturati e non riscossi per la qualevige il termine di prescrizione e non di decadenza; trattasiinvece di una richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazionipensionistiche già riconosciute, suscettibile di termini didecadenza. È stato affermato di recente, con ord. n. 5133/2025di questa Corte, che l'azione per la corresponsione di ratei dipensione maturati e non riscossi non è soggetta al termine didecadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poichéquest'ultimo si applica soltanto alle controversie concernenti laspettanza o la misura del trattamento pensionistico, ma solo allaprescrizione ordinaria per il decorso dei relativi termini. Per lecontroversie sulla misura del trattamento pensionistico vige,invece, il termine decadenziale triennale, decorrente però nondalla entrata in vigore della legge ma dal riconoscimentoparziale della prestazione.5. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermatNou medroa rle gistro generale 30549/2021Numero sezionale 2431/2026giudice di secondo grado, si applica non la decadenza “toNmumberao ldei r”a ccolta generale 20836/2026ma la decadenza “mobile”, che travolge la riliquidazione dDeait a pubblicazione 19/06/2026ratei antecedenti all’ultimo triennio dalla domanda giudiziale.Trattasi di applicazione di un principio oramai pacifico econsolidato presso la giurisprudenza di questa Corte; si vedanosent. 17430/21 e ord. 27116/25: “In riferimento alla richiestadi adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionisticheparzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cuiall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art.38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif.,dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenzesui ratei maturati precedenti il triennio dalla domandagiudiziale”.6. Ed ancora, quanto alla individuazione dell’evento impeditivodella decadenza, deve farsi riferimento alla data della domandagiudiziale non alla domanda amministrativa, principio anch’essoaffermato da questa Corte: “In tema di controversie in materiapensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento oricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente giàriconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R.n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett.d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa masolamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendoquesto l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuatonel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovveropagamento in misura ridotta della pensione)” (cfr. ex multis,Cass. sent. 22820/2021).Numero registro generale 30549/20217. Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non sNi umero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 20836/2026è attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio per nuovDoat a pubblicazione 19/06/2026esame alla Corte d’appello di Perugia che provvederà anche allaliquidazione delle spese della presente fase di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diPerugia in diversa composizione.Roma, 14 maggio 2026.La Presidente
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