CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 04772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con due motivi si censura la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha ritenuto impugnabile l’estratto di ruolo nonostante l’avvenuta notifica delle cartelle sottostanti. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del principio secondo cui: «In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice» (Sez. L., Sentenza n. 29294 del 2019). Il principio è applicabile anche ad altri crediti non di natura previdenziale. Ric. 2021 n. 06192 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9