CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità nonché versati in fatto e riproduttivi di censure già esaminate e disattese con congrua motivazione; considerato, infatti, che la rilevanza delle circostanze riferite dal ricorrente nel procedimento a carico della Fiacco è specificamente chiarita in sentenza (pag.4), evidenziando che la diffamazione di cui era accusata la donna aveva ad oggetto il mancato pagamento della somma di 250 euro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che, invece, risultava aver negoziato un assegno di pari importo emesso dalla Fiacco per i lavori eseguiti presso suoi immobili; ritenuto che le dichiarazioni della Fiacco hanno trovato conferma in quelle dei testi della difesa (pag. 2-3), di cui il ricorso propone una lettura alternativa; ritenuto che il terzo motivo non risulta proposto in appello e che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato da motivazione lineare, che rimarca la mancanza di elementi positivamente valutabili (pag.6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere egensore Il Presidente