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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 47211/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2021 della Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sede distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto - tra gli altri - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 novembre 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, riqualificati quelli sub a) e b) ascritti al [OSCURATO:PERSONA] nel delitto originariamente contestato di cui agli artt. 110,644 cod. pen. e quanto al Basile in relazione al reato di cui al capo i)(art. 379 cod. pen.), e condannati a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con í rispettivi atti di ricorso del difensore.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 529 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 157-161 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla prescrizione del reato di cui all'art. 379 cod. pen. verificatasi nel settembre 2020, precedentemente alla sentenza di appello.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 644 e 379 cod. pen. in relazione alla riqualificazione delle condotte di cui ai capi a) e b) rispetto alla diversa qualificazione data dalla sentenza di primo grado, risolvendosi la stessa in una indebita reformatio in pejus, risultando prescritto il reato di cui all'art. 379 cod. pen. ritenuto dalla prima sentenza e non essendo prevista per i reati di cui all'art.644 cod. pen. la sospensione della esecuzione della pena.

5. Ritiene la Corte che í ricorsi sono inammissibili.

6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato essendo stata ritenuta la recidiva reiterata incidente - ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. - sul periodo necessario a prescrivere il reato che, nella specie, non si è consumato.

7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto legittima è la riqualificazione del fatto essendo stata mantenuta la medesima pena, secondo l'orientamento consolidato per il quale non viola il divieto della "reformatío in peius" la sentenza d'appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 1, n. 6116 del 11/12/2013 (dep. 2014),Battaglía, Rv. 259466), nella specie - peraltro - non ricorrente in ragione della ritenuta recidiva reiterata.

Ancora, nell'alveo di legittimità appena richiamato, è stato chiarito da Sez. 2 n.4640 del 1/10/2020 (dep. 2021), Loffredo, Rv. 280560, che tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione.

8. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si ritiene equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore resil e te ii An elo Capozzi ig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2021 della Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce - sede distaccata di Taranto, a seguito di gravame interposto - tra gli altri - dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 6 novembre 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati riconosciuti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, riqualificati quelli sub a) e b) ascritti al [OSCURATO:PERSONA] nel delitto originariamente contestato di cui agli artt. 110,644 cod. pen. e quanto al Basile in relazione al reato di cui al capo i)(art. 379 cod. pen.), e condannati a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con í rispettivi atti di ricorso del difensore. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 529 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 157-161 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla prescrizione del reato di cui all'art. 379 cod. pen. verificatasi nel settembre 2020, precedentemente alla sentenza di appello. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 644 e 379 cod. pen. in relazione alla riqualificazione delle condotte di cui ai capi a) e b) rispetto alla diversa qualificazione data dalla sentenza di primo grado, risolvendosi la stessa in una indebita reformatio in pejus, risultando prescritto il reato di cui all'art. 379 cod. pen. ritenuto dalla prima sentenza e non essendo prevista per i reati di cui all'art.644 cod. pen. la sospensione della esecuzione della pena. 5. Ritiene la Corte che í ricorsi sono inammissibili. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato essendo stata ritenuta la recidiva reiterata incidente - ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. - sul periodo necessario a prescrivere il reato che, nella specie, non si è consumato. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto legittima è la riqualificazione del fatto essendo stata mantenuta la medesima pena, secondo l'orientamento consolidato per il quale non viola il divieto della "reformatío in peius" la sentenza d'appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 1, n. 6116 del 11/12/2013 (dep. 2014),Battaglía, Rv. 259466), nella specie - peraltro - non ricorrente in ragione della ritenuta recidiva reiterata. Ancora, nell'alveo di legittimità appena richiamato, è stato chiarito da Sez. 2 n.4640 del 1/10/2020 (dep. 2021), Loffredo, Rv. 280560, che tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. 8. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si ritiene equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore resil e te ii An elo Capozzi ig
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