CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25962/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (dallavalle.antonella@ordineavvoca- tipc.it) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( l orenzo .pistacchio @ pectrieste avvoca- tipc.it) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ( g abriella .b erti@pectriesteavvoca- tipc.it) - controricorrente - avverso la sentenza n. 331 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .rilevato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva un’opposizione nell’ambito della procedura esecutiva n. 293/2017 R.G. Esecuzioni del Tribunale di Trie- ste; contestava la validità della notifica, eseguitaa mezzo di posta elet- tronica certificata, degli atti prodromici, asseritamente inesistente e idonea ad inficiare la conseguente procedura, in quanto eseguita al suo indirizzo di p.e.c. professionale, facoltà non prevista dalla legge per atti non attinentiad attività difensive; il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 242 del 2018, dichiarava inammissibile l’opposizione perché il giudizio di merito era stato intro- dotto oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione; adita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza n. 331 del 21/7/2020 dichiarava inammissibile l’appello, mezzo di im- pugnazione non esperibile avverso la decisione del Tribunale, qualifi- cata come opposizioneex art. 617 cod. proc. civ. ; avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cas- sazione, basato su cinque motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] EstateS.p.A., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].; la Vogrich depositavamemori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; considerato che è preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, col quale la ricor- rente deduce (ex art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello errato nel qua- lificare l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi(art. 617 cod. proc. civ.), anziché comeopposizione all’esecuzione; [OSCURATO:PERSONA] so- stiene che l’inesistenza della notifica a mezzo p.e.c. incide ex se sulla validità dell’esecuzione e deve quindi qualificarsi come opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., con conseguente ammissibilità dell’appello; la censura è infondata;è pacifico, in giurisprudenza, che l’omissione, l’invalidità e financo l’inesistenza giuridica (nei limitati casi in cui essa è configurabile) della notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di intimazione non incidono sul diritto del creditore di agire in executivis ( an ), ma attengono alle modalità di esercizio (quomodo) di tale diritto; come si evince dall’atto introduttivo e dalla sentenza impugnata, l’odierna ricorrente, difatti, ha contestato la mera mancanza di notifica del titolo esecutivo, circostanza dalla qualedovrebbe derivare il travol- gimento dell’intera procedura; la tesi sostenuta non considera, tutta- via, il meccanismo “autosanante” insito nell ’ art. 617 cod. proc. civ. , che, in assenza di una tempestiva opposizione, esclude la ripercussione di effetti pregiudizievoli sui successivi atti della procedura, senza così incidere sul diritto di agire in executivis; va osservato, per completezza, che con l’opposizione proposta la Vogrich non ha lamentato l’omessa notificazione di un provvedimento avente attitudine a divenire titolo esecutivosoltanto dopo la sua noti- fica (è il caso del decreto ingiuntivo, la cui mancata notifica inficia la validità dell’atto giudiziale come titolo; v., tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24694 del 05/11/2020, Rv. 659849 - 01) , sicché le sue doglianze non sono neanche astrattamente riconducibili ad una conte- stazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 615 cod. proc. civ.); di conseguenza, deve ritenersi corretta la riconduzione all’art. 617 cod. proc. civ. dell’opposizione de quae altrettanto esatta è l’ ulteriore statuizione della Corte d’appello sull’inammissibilità dell’impugnazione proposta, stante il chiaro disposto dell’art. 618 cod. proc. civ.; la confermata inammissibilità dell’appello proposto comporta l’as- sorbimento delle ulteriori censure(la cui illustrazione risulta superflua), riguardanti doglianze avverso la statuizione del Tribunale, precluse dall’inammissibilità del gravame proposto avverso quest’ultima;al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla ri- fusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condannala ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.4 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.