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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23622/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 2185 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricors i iscritt i al numero 2185 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti, rispettivamente in via principale: da ANGIOI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H50 E441X) BARESCHINO [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77M68 F839H) CICCHELLA Tommaso(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L06 L259O) [OSCURATO:PERSONA] Ercole(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62P09 L424L) DELLAI Monica(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L41 L219P) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D57 G662O) GIACCHETTI Nicoletta(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H55 H501E) GIUGLIANO Pasquale(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R16 F839S) GLUCKERT [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L70 Z112G) GUAITA Giacomo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A20 E281L) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L31 H501J) e in via successiva da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AZADE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BALLARE' FRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LANDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NALISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'AGO- [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA]- SANDRA, DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori [OSCURATO:PERSONA], Giulia e Chiara, eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EC- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAB- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- VIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LOM- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3954/2019, pubblicatain data 12 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I medici(o eredi di medici) indicati in epigrafe come ricorrenti, iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presi- denza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, per ottenere il ricono- scimento della differenza economica tra la borsa di studio per- cepita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007o, quanto meno, gli adeguamenti economici previsti per legge della stessa borsa di studio.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado.

Ricorrono i mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, rispetti- vamente sulla base di cinque motivi (quelli rappresentati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e di due motivi (quelli rappresentati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

Resistono con due distinti controricorsi, la Presidenza del Con- siglio dei Ministri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 14 giugno 2023 .

Ragioni della decisione

1. Ricorso principale (ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 1.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 132 cpc e 118 Disp.

Att.

Cpc».

I ricorrentideducono che la sentenza impugnata non sarebbe sostenuta da alcuna effettiva motivazione.

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata è, infatti, sostenuta da effettiva ed ade- guata, se pur sintetica, motivazione, non meramente appa- rente: la corte d’appello haribadito principi di diritto che risul- tano del tutto coerenti con l’oggetto della controversia e piena- mente idonei a giustificare il rigetto del gravame (come meglio Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 si vedrà in prosieguo),precisando di averli già enunciati in una precedente sentenza su identica fattispecie.

Del tutto irrilevante è la mancata espressa indicazione, nella motivazione, del numero della sentenza di primo grado impu- gnata, peraltro desumibile dagli atti e non oggetto di alcuna contestazione o incertezza. 1.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 101, secondo comma, Costituzione».

Secondo la parte ricorrente, il giudice di appello non avrebbe fatto applicazione della legge, ma di una “interpretazione giuri- sprudenziale”, peraltro neanche pacifica, limitandosi a richia- mare unprecedente del medesimo ufficio giudiziario.

Il motivo è inammissibile.

La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricor- rente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpre- tazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione della legge.

È poiappena il caso di ricordare che, in base all’art. 118 disp. att. c.p.c.,la motivazione della decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi.

Con riguardo alle censure relative alla correttezza della sud- detta interpretazione, si fa rinvio a quanto sarà esposto in re- lazione ai successivi motivi del ricorso. 1.3Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 13 e 16 del la Direttiva 82/7 nonché art. 3 Costed artt 37, 38 39 del Dlgs. 368/99».

Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 6 Dlgs 257/91».

Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 36 Cost.».

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe erronea- mente escluso il loro diritto a ottenere, in via di indennizzo e/o comunque risarcitoria, la differenza tra la borsa di studio per- cepita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, quanto meno, gli adeg uamenti economici previsti dalla legge in relazione alla suddetta borsa di studio.

I motivi di ricorso in esame sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni della relativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14168del 24/05/2019, Rv. 653939 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8503del 06/05/2020, Rv. 657919 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01: in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di le- gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; su taliultimi punt i , conf., altresì: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.

Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 15014dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a pag. 10, nonché Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 12702 del 10/05/2023, che richiama a sua volta Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018;in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez.

L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; Sez.

L , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 , Rv. 660867 – 01 ; con specifico ri- guardo alla questione degli incrementi della borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257 del 1991, cfr.,in particolare : Sez.

L, Sen- tenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; Sez.

L , Or- dinanza n. 18670 del 27/07/2017 , Rv. 645008 – 02; Sez .

L , Ordinanza n. 9104del 01/04/2021, Rv. 660868 –01 ; cfr., inol- tre, tra le innumerevoli decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17184 del 15/06/2023; Sez. 1 , Sentenza n. 36427 del 13/12/2022;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31311 del 24/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 31112 del 21/10/2022; Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 30793 del 19/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordinanze n. 30506, 30507, 30508, 30700 e 30710 del 18/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 28665 del 03/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta at- tività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inappli- cabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribu- zione ivi contenuto; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni ac- cademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una mano- vra di politica economica riguardante la generalità degli emolu- menti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa.

2. Ricorso successivo (ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 2.1 Va preliminarmente dato atto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.

Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 La rinuncia risulta regolarmente sottoscritta (in forma digitale) dal difensore munito di procura speciale e depositata in moda- lità telematica in data 14 giugno 2023.

Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 380 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).

Non risulta che della rinuncia sia stata data comunicazionedalla Cancelleria alle altre parti costituite.

Ad avviso della Corte, peraltro, non rileva, ai fini della regolarità della rinuncia, come prevista nell’attuale formulazione dell’art.390 c.p.c., l’eventuale omissione della relativa comunicazione alle altre parti costituite.

In primo luogo, si tratta di un adempimento a carico della Can- celleria, che non può condizionare il regolare perfezionamento della dichiarazione e della fattispecie estintiva.

D’altronde, la comunicazione è finalizzata a consentire alla controparte di aderire alla rinuncia,agli effetti dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., e pertanto non condiziona la pronuncia dell’estinzione, comportando solo che si debba applicare il secondo comma della norma.

È infineopportuno osservare che il deposito della rinuncia deve avvenire necessariamente in modalità telematica; di conse- guenza, il relativo atto sarà visibile nel fascicolo informatico per tutte le parti costituite, non appena accettato dalla stessa Can- cellaria,il che è sufficiente affinché le parti stesse ne abbiano tempestiva contezza, semplicemente consultando il fascicolo informatico.

Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Può pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in rela- zione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il primo mot ivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 7 5/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41,45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 nn. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’ art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».

I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 Essi pongono questioni del tutto coincidenti con quelle oggetto del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale (proposto dai ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

Di conseguenza, devono ritenersi manifestamente infondatie, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per i medesimi motivi esposti con riguardo a questi ultimi, ai quali si fa espresso rinvio. 2.3 La manifesta infondatezza del ricorso in esame assorbe ogni questione anche in relazione alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la quale le amministrazioni contro- ricorrenti avevano avanzato una eccezione di preesistente giu- dicato esterno.

Si osserva, solo per completezza, che l’eccezione era inammis- sibile e così la produzione documentale a sostegno della stessa, atteso che la formazione del giudicato è ben anteriore allo stesso svolgimento del giudizio di appello (ed anzi all’inizio di quello di primo grado). 3.È dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, in relazione alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Sono dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello successivo, salvo che per la predetta ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3.1Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

La Corte ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificare la compensazione delle spese processuali della presente fase, in relazione alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, comunque, la mancata condanna al pagamento delle stesse, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., ancorché la rinuncia non risulti accet- tata),avendo la stessa rinunciato al ricorso. 3.2Ritiene la Corte che, per i ricorrenti condannati al paga- mento delle spese del presente giudizio, sussistano, altresì, i presupposti per la condanna al pagamento di una ulteriore Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

I ricorsi, infatti, risultano manifestamente infondati in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione dei ricorsi stessi, i quali non espongono argomenti idonei a contrastarlo.

Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate e, comun- que, una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento.

La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 3.000,00, per i ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di € 30.000,00per quelli assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rella.

La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico dei ricorrentirispettivamente onerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al rispettivo ricorso, derivante dall’identità delle questioni sol- levate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti di- fensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.

Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 9063del 02/04/2019, Rv. 653446 – 01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650del 19/01/2022, Rv. 663943 - 02 ).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio per rinuncia, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per la quale dichiara com- pensate le spese della presente fase del giudizio; - dichiara inammissibili tutti gli altri ri cors i ; - condanna i ricorrent i (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole: per i ricor- renti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 6.000,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed ac- cessori di leggein solido tra i ricorrenti stessi; per i ricor- renti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 30.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di leggein solido tra i ricorrenti stessi; - condanna , inoltre: i ricorrent i assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ruso, tra loro in solido,a pagare, in favore delle ammini- strazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ; i ricor- rentiassistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di Ca- terina Fausti), tra loro in solido,a pagare, in favore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 30.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c..

Sid à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 2185 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricors i iscritt i al numero 2185 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti, rispettivamente in via principale: da ANGIOI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H50 E441X) BARESCHINO [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77M68 F839H) CICCHELLA Tommaso(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61L06 L259O) [OSCURATO:PERSONA] Ercole(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62P09 L424L) DELLAI Monica(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L41 L219P) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D57 G662O) GIACCHETTI Nicoletta(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H55 H501E) GIUGLIANO Pasquale(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R16 F839S) GLUCKERT [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L70 Z112G) GUAITA Giacomo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66A20 E281L) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L31 H501J) e in via successiva da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AZADE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BALLARE' FRANCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LANDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NALISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'AGO- [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA]- SANDRA, DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori [OSCURATO:PERSONA], Giulia e Chiara, eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EC- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAB- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- VIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LOM- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3954/2019, pubblicatain data 12 giugno 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici(o eredi di medici) indicati in epigrafe come ricorrenti, iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presi- denza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, per ottenere il ricono- scimento della differenza economica tra la borsa di studio per- cepita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007o, quanto meno, gli adeguamenti economici previsti per legge della stessa borsa di studio. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorrono i mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, rispetti- vamente sulla base di cinque motivi (quelli rappresentati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e di due motivi (quelli rappresentati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Resistono con due distinti controricorsi, la Presidenza del Con- siglio dei Ministri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 14 giugno 2023 . Ragioni della decisione 1. Ricorso principale (ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 1.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 132 cpc e 118 Disp. Att. Cpc». I ricorrentideducono che la sentenza impugnata non sarebbe sostenuta da alcuna effettiva motivazione. Il motivo è infondato. La decisione impugnata è, infatti, sostenuta da effettiva ed ade- guata, se pur sintetica, motivazione, non meramente appa- rente: la corte d’appello haribadito principi di diritto che risul- tano del tutto coerenti con l’oggetto della controversia e piena- mente idonei a giustificare il rigetto del gravame (come meglio Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 si vedrà in prosieguo),precisando di averli già enunciati in una precedente sentenza su identica fattispecie. Del tutto irrilevante è la mancata espressa indicazione, nella motivazione, del numero della sentenza di primo grado impu- gnata, peraltro desumibile dagli atti e non oggetto di alcuna contestazione o incertezza. 1.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 101, secondo comma, Costituzione». Secondo la parte ricorrente, il giudice di appello non avrebbe fatto applicazione della legge, ma di una “interpretazione giuri- sprudenziale”, peraltro neanche pacifica, limitandosi a richia- mare unprecedente del medesimo ufficio giudiziario. Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità, posto che la stessa parte ricor- rente afferma che il giudice ha fatto applicazione di un’interpre- tazione del diritto, per cui non si comprende a cosa si faccia riferimento denunciando una mancata applicazione della legge. È poiappena il caso di ricordare che, in base all’art. 118 disp. att. c.p.c.,la motivazione della decisione può consistere anche del riferimento a precedenti conformi. Con riguardo alle censure relative alla correttezza della sud- detta interpretazione, si fa rinvio a quanto sarà esposto in re- lazione ai successivi motivi del ricorso. 1.3Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 13 e 16 del la Direttiva 82/7 nonché art. 3 Costed artt 37, 38 39 del Dlgs. 368/99». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 6 Dlgs 257/91». Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 36 Cost.». Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono logica- mente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe erronea- mente escluso il loro diritto a ottenere, in via di indennizzo e/o comunque risarcitoria, la differenza tra la borsa di studio per- cepita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, quanto meno, gli adeg uamenti economici previsti dalla legge in relazione alla suddetta borsa di studio. I motivi di ricorso in esame sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni della relativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14168del 24/05/2019, Rv. 653939 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8503del 06/05/2020, Rv. 657919 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01: in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di le- gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; su taliultimi punt i , conf., altresì: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 15014dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a pag. 10, nonché Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 12702 del 10/05/2023, che richiama a sua volta Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018;in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez. L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez. L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; Sez. L , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 , Rv. 660867 – 01 ; con specifico ri- guardo alla questione degli incrementi della borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257 del 1991, cfr.,in particolare : Sez. L, Sen- tenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; Sez. L , Or- dinanza n. 18670 del 27/07/2017 , Rv. 645008 – 02; Sez . L , Ordinanza n. 9104del 01/04/2021, Rv. 660868 –01 ; cfr., inol- tre, tra le innumerevoli decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17184 del 15/06/2023; Sez. 1 , Sentenza n. 36427 del 13/12/2022;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31311 del 24/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 31112 del 21/10/2022; Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 30793 del 19/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordinanze n. 30506, 30507, 30508, 30700 e 30710 del 18/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 28665 del 03/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta at- tività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inappli- cabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribu- zione ivi contenuto; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni ac- cademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una mano- vra di politica economica riguardante la generalità degli emolu- menti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa. 2. Ricorso successivo (ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 2.1 Va preliminarmente dato atto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 La rinuncia risulta regolarmente sottoscritta (in forma digitale) dal difensore munito di procura speciale e depositata in moda- lità telematica in data 14 giugno 2023. Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 380 c.p.c., nella formu- lazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, appli- cabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023). Non risulta che della rinuncia sia stata data comunicazionedalla Cancelleria alle altre parti costituite. Ad avviso della Corte, peraltro, non rileva, ai fini della regolarità della rinuncia, come prevista nell’attuale formulazione dell’art.390 c.p.c., l’eventuale omissione della relativa comunicazione alle altre parti costituite. In primo luogo, si tratta di un adempimento a carico della Can- celleria, che non può condizionare il regolare perfezionamento della dichiarazione e della fattispecie estintiva. D’altronde, la comunicazione è finalizzata a consentire alla controparte di aderire alla rinuncia,agli effetti dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., e pertanto non condiziona la pronuncia dell’estinzione, comportando solo che si debba applicare il secondo comma della norma. È infineopportuno osservare che il deposito della rinuncia deve avvenire necessariamente in modalità telematica; di conse- guenza, il relativo atto sarà visibile nel fascicolo informatico per tutte le parti costituite, non appena accettato dalla stessa Can- cellaria,il che è sufficiente affinché le parti stesse ne abbiano tempestiva contezza, semplicemente consultando il fascicolo informatico. Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Può pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in rela- zione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Con il primo mot ivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 7 5/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41,45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 nn. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’ art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 Essi pongono questioni del tutto coincidenti con quelle oggetto del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale (proposto dai ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Di conseguenza, devono ritenersi manifestamente infondatie, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per i medesimi motivi esposti con riguardo a questi ultimi, ai quali si fa espresso rinvio. 2.3 La manifesta infondatezza del ricorso in esame assorbe ogni questione anche in relazione alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la quale le amministrazioni contro- ricorrenti avevano avanzato una eccezione di preesistente giu- dicato esterno. Si osserva, solo per completezza, che l’eccezione era inammis- sibile e così la produzione documentale a sostegno della stessa, atteso che la formazione del giudicato è ben anteriore allo stesso svolgimento del giudizio di appello (ed anzi all’inizio di quello di primo grado). 3.È dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, in relazione alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Sono dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello successivo, salvo che per la predetta ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3.1Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. La Corte ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificare la compensazione delle spese processuali della presente fase, in relazione alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, comunque, la mancata condanna al pagamento delle stesse, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c., ancorché la rinuncia non risulti accet- tata),avendo la stessa rinunciato al ricorso. 3.2Ritiene la Corte che, per i ricorrenti condannati al paga- mento delle spese del presente giudizio, sussistano, altresì, i presupposti per la condanna al pagamento di una ulteriore Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. I ricorsi, infatti, risultano manifestamente infondati in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione dei ricorsi stessi, i quali non espongono argomenti idonei a contrastarlo. Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate e, comun- que, una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 3.000,00, per i ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e di € 30.000,00per quelli assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rella. La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico dei ricorrentirispettivamente onerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al rispettivo ricorso, derivante dall’identità delle questioni sol- levate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti di- fensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 2185/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 9063del 02/04/2019, Rv. 653446 – 01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650del 19/01/2022, Rv. 663943 - 02 ). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio per rinuncia, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per la quale dichiara com- pensate le spese della presente fase del giudizio; - dichiara inammissibili tutti gli altri ri cors i ; - condanna i ricorrent i (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole: per i ricor- renti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 6.000,00, oltreeventuali spese prenotate a debito ed ac- cessori di leggein solido tra i ricorrenti stessi; per i ricor- renti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 30.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di leggein solido tra i ricorrenti stessi; - condanna , inoltre: i ricorrent i assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ruso, tra loro in solido,a pagare, in favore delle ammini- strazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ; i ricor- rentiassistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di Ca- terina Fausti), tra loro in solido,a pagare, in favore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 30.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.. Sid à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- g